Art. 709 c.p.p. — Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. ((Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.)) Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017
