Art. 672 c.p.p. — Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

(( Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. )) Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 255/2009

    Questione infondata
    30 luglio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte di cassazione - prevede che "all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere senza formalità, intesa tale espressione come d'ufficio". Invero, quanto all'asserita violazione del principio di ragionevolezza, secondo cui il potere ex officio del giudice dell'esecuzione di applicare l'indulto alle pene pecuniarie sarebbe in contraddizione col dovere tassativo ed esclusivo stabilito dal T.U. delle spese di giustizia di procedere comunque alla riscossione delle pene pecuniarie, va osservato che non è pertinente il termine di comparazione utilizzato dal rimettente, non rientrando le pene pecuniarie estinte a seguito di indulto tra i crediti esigibili per i quali è prevista la riscossione a norma dell'art. 212, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. Inoltre, la possibilità per il giudice di applicare il beneficio ex officio , non determina alcuna menomazione per il beneficiando del diritto di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 24, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. Né sussistono le ulteriori asserite violazioni degli artt. 97, primo comma, e 101, primo comma, Cost., in quanto la rinuncia, da parte dello Stato ad una entrata, conseguente all'applicazione dell'indulto ad una pena pecuniaria, deriva dalla legge che il giudice si limita solo ad applicare. Né, poi, risulta violato il principio del contraddittorio, in quanto la possibilità di applicare ex officio il beneficio, rispondente a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non preclude alle parti, una volta conosciuto il provvedimento adottato, di chiedere che la questione decisa sia nuovamente sottoposta in contraddittorio e con le forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. Va, esclusa, infine, la violazione del principio di terzietà del giudice perché tale organo agisce in virtù di poteri che gli sono propri e comunque su sollecitazione esterna.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 22 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione tolto: provvede senza formalita' con ordinanza notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero e il condannato aggiunto: procede a norma dell'articolo 667 comma 4. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art672 · fonte del testo

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