Codice di procedura penale

Art. 684 c.p.p. — Rinvio dell'esecuzione

Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 7 Quando vi e' fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perche' il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza puo' ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 06/06/1990, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, del codice penale."

Testo vigente dal 7 giugno 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/1990

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1990

    In conseguenza della decisione adottata (dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale) nei confronti dell'art. 589, comma terzo, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930 (v. massima B), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, l'art. 684, comma primo, del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale.

    Art. 402 c.p. · Art. 684 c.p.p. · Art. 589 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 7 giugno 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 06/06/1990, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, del codice penale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art684 · fonte del testo

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