Codice di procedura penale

Art. 736 c.p.p. — Misure coercitive

Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ((cinque mesi)) senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione aggiunto: e all'audizione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi tolto: sei mesi aggiunto: novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, tolto: dieci aggiunto: cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. La revoca e la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art736 · fonte del testo

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