Art. 721 c.p.p. — Principio di specialità

La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna. Il principio di specialita' non opera quando:

  • a)lo Stato estero ha consentito all'estensione;
  • b)l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
  • c)l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 16 parole tolte, 144 parole aggiunte in 4 capoversi.

La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o aggiunto: di una misura di sicurezza aggiunto: detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessatolto: , salvo che vi sia l'espresso consenso dello stato estero o che l'estradato,aggiunto: . Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna. Il principio di specialita' non opera quando:

aggiunto: a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;

aggiunto: b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;

aggiunto: c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non tolto: abbia aggiunto: ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione tolto: ovvero che aggiunto: oppure se, dopo averlo lasciato, vi tolto: abbia aggiunto: ha fatto volontariamente ritorno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art721 · fonte del testo

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