Art. 670 c.p.p. — Questioni sul titolo esecutivo

Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/2022

    Questione infondata
    13 gennaio 2022

    Sebbene tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione quanto quella costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell'intangibilità del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, in quanto il principio di legalità costituzionale della pena prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l'istituto del giudicato, tuttavia la necessità di rideterminare la pena in sede esecutiva va confinata all'ipotesi di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante. La necessità di tutela della legalità della pena - nel senso della sua conformità alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l'irrogazione - trova infatti un fisiologico argine nella irrevocabilità della res iudicata , che segna normalmente il limite estremo alla possibilità di interventi correttivi da parte dei giudici delle successive impugnazioni, salva l'ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti - come una sentenza della Corte EDU che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU, o a fortiori una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale -, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimità costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione. ( Precedenti: S. 147/2021 - mass. 44203 ; S. 68/2021 - mass. 43807 ; S. 210/2013 - mass. 37255 ). La categoria della "inesistenza" del titolo esecutivo, di origine giurisprudenziale, è funzionale a consentire la rilevazione, nei giudizi di esecuzione della pena - anche oltre lo sbarramento del giudicato -, dei vizi procedimentali più macroscopici da parte dello stesso giudice dell'esecuzione. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, lett. a , e 4, CEDU, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni. Il rimedio - auspicato dal giudice a quo - della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione non solo non è costituzionalmente imposto, ma la sua introduzione risulterebbe foriera di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità ex art. 177 cod. proc. pen., esso stesso frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l'altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell'imputato e l'esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti; per cui la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili». La pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe per introdurre nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità "resistenti al giudicato", rischiando di pregiudicare gravemente l'interesse, di respiro costituzionale, all'efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale. Della necessità di un tale ragionevole bilanciamento - di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullità disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla res iudicata - non può non tenersi conto, nell'assicurare una tutela sistemica e non frazionata dei diritti e dei principi costituzionali). ( Precedenti: S. 317/2009 - mass. 34149; S. 224/1996 ).

    Art. 670 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art670 · fonte del testo

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