Art. 723 c.p.p. — Poteri del Ministro della giustizia

Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 336/1996

    Questione infondata
    8 ottobre 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723, co. 1, e 725, co. 2, cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo che - poiché la "attività di acquisizione probatoria" rogabile da autorità straniera, comprende non solo specifici atti, ma anche attività di indagine discrezionali e generalizzate, e poiché in tal modo il giudice chiamato ad eseguire la rogatoria viene investito di poteri riservati, nel nostro ordinamento processuale, al pubblico ministero in base agli artt. 358 e ss. cod. proc. pen. - si determinerebbe: a) violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, la quale impone l'adeguamento di tutti gli istituti processuali all'insieme dei principi e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), e in particolare a quello concernente la diversa posizione del giudice rispetto al pubblico ministero (punto 37, art. 2, co. 2); b) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. poiché nella procedura di rogatoria, si porrebbe la persona indagata di fronte ad un giudice-inquisitore, con affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra accusa e difesa, tanto più che lo stesso giudice potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su eventuali richieste di misure cautelari, o a intervenire nel conseguente procedimento di estradizione. Ed infatti, poiché la rogatoria passiva coinvolge rapporti con ordinamenti di Stati esteri, per verificare la rispondenza della sua disciplina alla legge di delegazione, si devono considerare non i principi che in questa ispirano le relazioni tra giudice e pubblico ministero, bensì quelli riguardanti i rapporti giurisdizionali con autorità straniere. A questo proposito l'art. 2, co. 1, prima parte, della legge delega, prescrive che il codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, ed in attuazione di tale principio l'art. 696 cod. proc. pen. dispone che l'intera materia dei rapporti con autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le rogatorie internazionali, è disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, e che, solo se tali norme manchino, o non dispongano diversamente, si applichino le disposizioni del nostro codice. È poi indubbio che, alla luce della legge di delegazione e delle fonti da essa richiamate, oggetto di rogatoria possa essere anche l'attività di indagine e di ricerca delle fonti di prova. Peraltro la disciplina internazionale non impone alcun vincolo agli Stati aderenti in ordine alla individuazione dell'organo competente, nei rispettivi ordinamenti, all'espletamento della rogatoria, sicché le norme internazionali, alle quali rimanda la legge di delegazione, non sono violate per il fatto che l'esecuzione delle indagini richieste dalla autorità straniera sia affidata, dall'art. 723, co. 1, cod. proc. pen., al giudice anziché al pubblico ministero. Invero, attese le molteplici possibili utilizzazioni delle rogatorie nei diversi ordinamenti, il legislatore italiano ha disposto, con valutazione non irragionevole ne' contrastante con le garanzie della difesa, che tutte le attività di acquisizione probatoria siano compiute non dal pubblico ministero, che è istituzionalmente parte nel processo penale italiano, ma dal giudice, che, per la sua posizione di terzietà, conferisce all'attività rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare. Anche la scelta del legislatore delegato di attribuire alla Corte d'appello il potere di delegare le operazioni esecutive a un suo componente, o al locale giudice per le indagini preliminari, non è irragionevole, poiché chiaramente ispirata all'esigenza di inquadrare in una competenza funzionale il compimento di atti che possono avere la natura più varia ed attenere a fasi o forme del procedimento estero non sempre agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento processuale italiano. D'altra parte, ai sensi dell'art. 725, co. 2, cod. proc. pen., l'attività in rogatoria deve essere svolta nelle forme e con tutte le garanzie proprie, nel nostro ordinamento processuale, dei diversi atti da compiere. È infine irrilevante l'ultimo profilo di censura (secondo cui il giudice incaricato della esecuzione della rogatoria potrebbe essere lo stesso che sarà poi chiamato a decidere su richieste di estradizione o ad applicare misure cautelari), non emergendo dagli atti che il rimettente versi in questa situazione. red.: A. Franco

    Art. 723 c.p.p. · Art. 725 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 65 parole tolte, 192 parole aggiunte.

Il tolto: ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria aggiunto: Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera tolto: per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettanoaggiunto: , trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. tolto: Il ministro non da' aggiunto: Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italianotolto: . Il ministro non da' altresi' corso alla rogatoria aggiunto: o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla … l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. Nei casi in cui la tolto: rogatoria aggiunto: richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il tolto: ministro di grazia e giustizia non da' corso alla rogatoria quando lo stato aggiunto: Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il tolto: ministro ha inoltre aggiunto: Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla tolto: rogatoria quando lo stato richiedente non dia aggiunto: richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'aggiunto: . Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art723 · fonte del testo

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