Art. 687 c.p.p. — Eliminazione delle iscrizioni
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 28 febbraio 2003. 258 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
tolto: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo 673;
tolto: b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione;
tolto: c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
tolto: a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
tolto: b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art687 · fonte del testo
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