Art. 735 c.p.p. — Determinazione della pena ed ordine di confisca

La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. (( Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. )) Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in ((euro)) al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento ((, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis)).

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 2 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. aggiunto: Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in tolto: lire italiane aggiunto: euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimentoaggiunto: , fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art735 · fonte del testo

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