Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 414/2000

    Questione inammissibile
    31 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per carenza di rilevanza, della questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dell'art. 686 del codice di procedura penale - "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilità 'ex legè, quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, 'ab initiò, la costituzione di un valido rapporto processuale - in quanto il giudice della impugnazione, che ha sollevato la questione, non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilità della sentenza da iscrivere ed è, quindi, in tesi, denunciabile soltanto dal giudice della esecuzione.

    Art. 686 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 690 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 28 febbraio 2003. 354 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

tolto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

tolto: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

tolto: 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere;

tolto: 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

tolto: 4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

tolto: b) nella materia civile:

tolto: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito; 3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;

tolto: 4) i decreti di chiusura del fallimento;

tolto: c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

tolto: d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art686 · fonte del testo

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