Art. 708 c.p.p. — Provvedimento di estradizione. Consegna

Il ((Ministro della giustizia)) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. Il ((Ministro della giustizia)) comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/2007

    Questione inammissibile
    5 aprile 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.

    Art. 708 c.p.p. · Art. 715 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2016 al 31 ottobre 2017. 9 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che … La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' … altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. tolto: 5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a … della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizioaggiunto: . Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art708 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari