Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 223/1994

    Questione infondata
    8 giugno 1994

    Anche a volere seguire l'orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che, con riguardo al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, assegna al beneficio della non menzione delle pronunce, relative a fatti di modesta dimensione o di ridotta antisocialità, una finalità rieducativa, ciò non elide la discrezionalità del legislatore nella scelta delle decisioni giurisdizionali da ammettere automaticamente al beneficio in parola, mentre le esclusioni da questo potrebbero essere censurate solo per irragionevolezza. Al riguardo, pur volendo ammettere la astratta possibilità di raffronto con una norma di deroga alla disciplina generale dell'iscrizione nel casellario giudiziale e delle risultanze da annotare nel relativo certificato, la mancata inclusione del decreto penale di condanna tra le ipotesi di pronunce non menzionabili 'ex legè, diversamente da quanto previsto per le sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. 'patteggiamentò), non è irragionevole, data la non confrontabilità, anche sotto i profili ontologico e strutturale, di tale 'tertium comparationis' con l'ipotesi del decreto penale. Ne' la mancata estensione del beneficio nel caso di decreto penale è arbitraria, sotto il profilo secondo cui, in contrasto con gli scopi deflattivi dei riti alternativi, sarebbe possibile accedere al 'patteggiamentò mediante opposizione al decreto penale, fruendo così 'ex legè del beneficio in questione per altra via, poiché detto inconveniente, che non assume rilevanza in termini di costituzionalità spettando al legislatore nella sua discrezionalità la sua eventuale correzione, è solo eventuale e compensato dal rischio, per l'opponente, di una decisione complessivamente per sé meno vantaggiosa. Infine la scelta attualmente operata dal legislatore non può essere sindacata dalla Corte sul piano della minore gravità dei reati punibili con il decreto penale rispetto a quelli punibili con il patteggiamento, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore valutare, nel concedere certi benefici, se possa ritenersi determinante il solo profilo della gravità dei reati oppure se possano valere le altre considerazioni sopra indicate. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 689 cod. proc. pen.). - V. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 689 c.p.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 28 febbraio 2003. 376 parole tolte, 11 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

tolto: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

tolto: 1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;

tolto: 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;

tolto: 3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

tolto: 4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

tolto: 5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, nonche' dei decreti penali;

tolto: 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

tolto: 8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata;

tolto: 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva;

tolto: b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c);

tolto: c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art689 · fonte del testo

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