Art. 698 c.p.p. — Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. ((2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 5 agosto 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 698 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 17316/2024

    24 aprile 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione, ha affermato che, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata è punito con la pena di morte, in assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione, una pena diversa da quella capitale.

    Art. 698 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/1996

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 27, quarto comma, Cost., l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen., e la legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si stabilisce la negazione dell'estradizione qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, salvo che quest'ultima <<non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte, oppure, se inflitta, a non farla eseguire>>, in quanto - pur se il procedimento delineato dall'art. 698, comma 2, censurato, che si impernia su un duplice vaglio, espletato, caso per caso, dall'autorità giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la <<sufficienza>> delle predette garanzie, offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, consentendo adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale - nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle <<sufficienti assicurazioni>>, ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, non è costituzionalmente ammissibile. Il divieto contenuto nell'art 27, quarto comma, Cost., ed i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta. - Cfr., altresì, S. n. 54/1979, nella quale la Corte ha affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene <<che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace>> è di per sé lesivo della Costituzione. red.: G. Leo

    Art. 698 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1996 al 5 agosto 2016. 33 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. tolto: Se per aggiunto: 2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' tolto: prevista aggiunto: punito con la pena di morte tolto: dalla aggiunto: secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo tolto: se il medesimo stato da' assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorita' giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sara' inflitta aggiunto: quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se tolto: gia' inflitta, non sara' eseguita. aggiunto: questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art698 · fonte del testo

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