Codice di procedura penale

Art. 722 c.p.p. — Custodia cautelare all'estero

((1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

139

La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2004, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

Testo vigente dal 19 ottobre 2021

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 253/2004

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. Infatti, rientrando la detenzione all’estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire per essere stata equiparata alla custodia cautelare in Italia, è irragionevole giustificare per la detenzione all’estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia. - V. sentenza citata n. 212/1974.

    Art. 722 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2017 al 19 ottobre 2021. 28 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art722 · fonte del testo

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