Codice di procedura penale

Art. 392 c.p.p. — Casi

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

  • a)all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento;
  • b)all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso;
  • c)all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
  • d)all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
  • e)al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
  • f)a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile ((ovvero un alimento deteriorabile));
  • g)a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. 53
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

53

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1994, n. 12) 7), ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dal presente articolo, l'incidente probatorio possa essere richiesto anche nella fase dell'udienza preliminare."

Testo vigente dal 29 maggio 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 77/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si è contestata, nel caso, la legittimità costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/2009

    Questione inammissibile
    8 maggio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate. - Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 249/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratiò dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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14 versioni dal 1988

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  4. 20 gennaio 2016 — 21 febbraio 2018per 2 anni
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  8. 2 marzo 2006 — 25 febbraio 2009per 3 anni
  9. 7 settembre 2003 — 2 marzo 2006per 2 anni
  10. 11 agosto 1998 — 7 settembre 2003per 5 anni
  11. 12 agosto 1997 — 11 agosto 1998per 12 mesi
  12. 6 marzo 1996 — 12 agosto 1997per un anno
  13. 17 marzo 1994 — 6 marzo 1996per un anno
  14. 24 ottobre 1988 — 17 marzo 1994testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 2026 al 29 maggio 2026. 4 parole aggiunte.

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile aggiunto: ovvero un alimento deteriorabile;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art392 · fonte del testo

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