Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 372,

392 e 398 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 aprile 1968 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi,

iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1969 dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Weber Robert Wilhelm, iscritta al n.

155 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Padova, iniziata istruzione sommaria nel procedimento

penale contro Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi, interrogati alcuni

testi, emetteva ordini di comparizione, che rimanevano senza effetto

per mancata presentazione dell'Ascenzo e per irreperibilità del

Carlotto. Successivamente, emetteva decreto di citazione a giudizio a

carico dei sunnominati. E con ordinanza 22 aprile 1968 sollevava

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372,

392 e 398 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Il pretore di Firenze, emesso decreto di citazione a giudizio a

carico di Weber Robert Wilhelm, senza aver prima compiuto alcun atto

istruttorio, accogliendo l'eccezione della difesa, con ordinanza 12

marzo 1969 sollevava la questione di legittimità costituzionale dei

sopramenzionati articoli del codice di procedura penale, non solo, come

il pretore di Padova, in riferimento all'art. 24, secondo comma della

Costituzione, ma anche in riferimento all'art. 3 della Carta.

Secondo le ordinanze di rimessione, nell'istruzione pretorile, ove

non venga compiuto alcuno degli atti indicati negli artt. 304 bis e 304

quater del codice di procedura penale, ovvero l'ordine di comparizione

rimanza senza effetto per irreperibilità dell'imputato e il magistrato

non abbia ritenuto necessaria la nomina di un difensore di ufficio ex

art. 390 del codice di procedura penale, la garanzia di autodifesa

dell'imputato sembra svuotata di pratico contenuto, non solo perché

egli non può nominare un difensore di fiducia, ma anche perché non

può fruire neppure di un difensore di ufficio, facoltizzato a

presentare almeno le memorie di cui all'art. 145 del codice di

procedura penale. Onde la violazione dell'art. 24, secondo comma della

Costituzione, atteso che l'attuale disciplina esclude l'applicazione

dell'art. 372 del codice di procedura penale nel caso di passaggio

dall'istruzione sommaria alla fase del giudizio.

Per il pretore di Firenze, nei giudizi pretorili, la prassi

largamente seguita di giungere direttamente al dibattimento senza

compiere prima alcun atto istruttorio, viene a creare una

discriminazione tra coloro che nei detti giudizi possono svolgere le

proprie difese istruttorie e coloro che, venendo citati direttamente a

giudizio, non possono svolgerle. Onde la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, che esige l'uguaglianza di trattamento tra tutti i

cittadini, anche nella fase istruttoria.

Poiché le parti non si sono costituite e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte ha deciso in camera di

consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

I due procedimenti vanno riuniti e definiti con unica sentenza

perché le ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione.

1. - A termini dell'art. 398 del codice di procedura penale, nei

procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore, qualora

dagli atti risulti che si debba procedere e che non siano necessarie

altre indagini, il pretore emette decreto di citazione.

Il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia informato del

procedimento, od interrogato, o sia comunque messo in grado di svolgere

la sua difesa, violerebbe secondo le ordinanze di rimessione - il

diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione in ogni stato e grado del procedimento, e violerebbe

altresì l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata

discriminazione fra gli imputati che possono difendersi in istruttoria

e quelli che dall'esercizio di tale fondamentale diritto vengono

esclusi.

Ritenendo poi che, per garantire i diritti della difesa, il

legislatore dovesse quanto meno disporre che, prima del rinvio a

giudizio, fossero depositati gli atti in cancelleria con le formalità

previste per i procedimenti di competenza del tribunale, le ordinanze

hanno impugnato, oltre all'art. 398, anche l'art. 372 del codice di

procedura penale (deposito degli atti e facoltà dei difensori prima

della chiusura della formale istruttoria) e l'art. 392 stesso codice

(forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) in quanto

omettono di estendere gli stessi incombenti anche ai procedimenti di

competenza pretorile.

2. - La questione è infondata.

Il procedimento penale dinanzi al pretore ha una struttura propria,

caratterizzata da semplicità di forme rispondente alla minore entità

dei reati ed alla esigenza di definire sollecitamente un rilevante

numero di processi. Una delle più importanti norme di questo

procedimento è contenuta nell'art. 231 del codice di procedura penale,

che dà facoltà al pretore di procedere ad atti istruttori allorché

li ritenga utili e necessari, oppure di emettere il decreto di

citazione a giudizio in base soltanto alle risultanze della denunzia o

della querela. In conseguenza di siffatta facoltà di scelta, la norma

è stata denunziata per illegittimità costituzionale, ma la Corte ha

ritenuto che essa non viola né l'art. 3 né l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, perché l'esercizio della facoltà non è rimesso

alla mera discrezionalità del giudice, ma è condizionato dalla

valutazione delle circostanze probatorie e dalla semplicità dei fatti;

e perché, inoltre, il differente trattamento derivante ai vari

imputati è giustificato dalla particolare struttura del processo

davanti al pretore (sent. n. 46 del 12 aprile 1967). Col sostenere ora

che la discriminazione fra imputati, che possono o non possono

esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria

prima del dibattimento, violi il principio di uguaglianza, viene

riproposta sostanzialmente la medesima questione, già dichiarata

infondata.

3. - Da questa Corte è stato già affermato il principio che il

diritto di difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione, non può essere esercitato con identiche modalità in

ogni caso, ma può essere regolato in modo diverso per essere adattato

alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti,

purché vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto.

Essendo il procedimento pretorile, per le ragioni suesposte,

differentemente regolato da quello davanti al tribunale, non si può

ragionevolmente pretendere che il diritto di difesa venga esercitato in

maniera eguale. E, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, la

circostanza che alcuni processi sono istruiti prima del dibattimento ed

altri no impone necessariamente variazioni nell'esercizio di tale

diritto, senza che con ciò possa dirsi violato il precetto

costituzionale.

4. - L'art. 398 del codice di procedura penale disciplina i poteri

del pretore nel procedimento con istruttoria sommaria: esso detta norme

sulla raccolta delle prove, sulla spedizione dei mandati, sulla

sentenza di non doversi procedere e sulla emissione del decreto di

citazione a giudizio. Epperò, l'istruzione sommaria implica, di per se

stessa, l'intervento della difesa, necessaria anche per l'imparziale

accertamento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha riconosciuto che

vi è violazione del diritto di difesa se, dopo aver proceduto ad

istruzione sommaria, il pretore emette il decreto di citazione a

giudizio senza avere prima interrogato l'imputato o contestato il fatto

in un mandato rimasto senza effetto; ed ha dichiarato in tal senso la

parziale illegittimità dell'art. 398 (sentenza n. 33 del 20 aprile

1966).

Allorquando, invece, il pretore prima del dibattimento non procede

ad alcuna istruttoria né ad atti istruttori di polizia giudiziaria, la

situazione è del tutto differente perché, così come avviene per il

giudizio per decreto o per il giudizio direttissimo, tutto viene

rinviato alla fase dibattimentale. La Corte ha già deciso in

precedenza che questo rinvio al dibattimento dell'esercizio del diritto

di difesa non viola l'art. 24 della Costituzione (sent. n. 170 del

1963, n. 27 del 1966, n. 46 del 1967).

Dal che deriva che neppure il mancato deposito degli atti in

cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio

costituisce quel vizio di legittimità prospettato dalle ordinanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze 22

aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di

Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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