Art. 513 c.p.p. — Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare

Il giudice, se l'imputato e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. 215 Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 96 Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

37

La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere".

Corte costituzionale

62

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero".

Corte costituzionale

96

La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale parziale del secondo comma, ultimo periodo, del presente art. 513 "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilit« di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale".

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo vigente dal 22 agosto 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/1998

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1998

    Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti gli altri motivi dedotti in riferimento agli artt. 2, 25, 101, 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante - imputato in separato procedimento - rifiuti, o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura delle stesse, si applicano le norme previste, riguardo all'esame dei testimoni, dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Con la conseguenza che anche nell'ipotesi 'de qua', nei confronti del dichiarante - del quale peraltro la stessa disposizione impugnata già prevede, secondo le norme concernenti i testimoni cui fa richiamo anche l'art. 210 cod. proc. pen., previa citazione, l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo - non potrà impedirsi alle parti di procedere a contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, che a loro volta potranno essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate, in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità, come prova dei fatti in esse affermati; fermo restando comunque che le contestazioni delle parti, ove le dichiarazioni dell'imputato in procedimento separato sul fatto altrui risultino connesse con i profili di responsabilità sul fatto proprio, potranno riguardare, in forza del principio 'nemo tenetur se detegerè, solo i primi. Tale intervento additivo - che trova spiegazione e giustificazione nell'analogia tra la posizione processuale dell'imputato in procedimento separato e quella del testimone, trattandosi in ambo i casi di soggetti le cui dichiarazioni sono destinate a valere nei confronti di altri - risulta infatti coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui si è denunciata la violazione, giacché rende possibile: a) superare la manifesta irragionevolezza delle disposizioni impugnate laddove consentono all'autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e al tempo stesso ne fanno dipendere la utilizzazione dalla concorrente discrezionale volontà dell'imputato in procedimento connesso e delle parti - qualcuna delle quali potrebbe essere processualmente interessata ad impedirne l'acquisizione - con pregiudizio della stessa funzione essenziale del processo, che consiste appunto nella verifica della sussistenza dei reati e nell'accertamento delle responsabilità; b) salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, atteso che il diritto al silenzio del primo non viene scalfito dalle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e il diritto dell'accusato al contraddittorio non può tradursi, riguardo alla utilizzazione delle dichiarazioni, in un potere di veto. - Cfr. S. nn. 254/1992 e 255/1992. red.: S. Pomodoro

    Art. 513 c.p.p. · Art. 500 c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 238 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 60/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    L'art. 513, comma 1, cod. proc.pen. va inteso nel senso che, nel consentire che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dall' imputato (contumace, assente, o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) al pubblico ministero, esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 st. cod.. Tale interpretazione, infatti, oltre a non essere contraddetta da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio rilievo ermeneutico, con quella adottata nell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen. (anch'esso compreso nel capo relativo all'istruzione dibattimentale) che espressamente prevede la utilizzabilità al dibattimento, per le contestazioni all'imputato presente, delle precedenti dichiarazioni ricevute, in base a delega del pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria. Perciò, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo al divieto posto dall'art. 513, comma 1, alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, va respinta la eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la disposizione impugnata potesse intendersi, sulla base dei principi generali in materia di atti delegati, in un senso non impeditivo della lettura. red.: S.P.

    Art. 513 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 254/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    È in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza che mentre, nell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., il giudice può disporre, a richiesta di parte (v. massima A) nel dibattimento, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dell'imputato non solo se questi è contumace o è assente, ma anche "se si rifiuta di sottoporsi all'esame", nello stesso art. 513, al secondo comma, non si consenta di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle "persone indicate nell'art. 210" (persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede) qualora queste, comparse, si avvalgano della facoltà di non rispondere. È fuori di dubbio, infatti, l'intenzione del legislatore di attribuire anche alle dichiarazioni di tali persone il rango di "prove", sia pure soggette a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.). In particolare, poi, è palesemente irragionevole che per effetto della norma in questione le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un processo connesso o collegato, siano o no leggibili in dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, e ciò tanto più in quanto la separazione dei procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, se non da eventi del tutto casuali. Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili dedotti - l'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, quando queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.

    Art. 513 c.p.p. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 15 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014. .

Il giudice, se l'imputato e'tolto: ... assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

    La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art513 · fonte del testo

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