Art. 398 c.p.p. — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

  • a)l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
  • b)le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
  • c)la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. 93 140 Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. ((5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

93

La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno-9 luglio 1998 n. 262 (G.U. 1a s.s. 15/7/1998, n. 28) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno".

Corte costituzionale

140

La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 2/2/2005, n. 5) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale "dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno".

Testo vigente dal 20 gennaio 2016

Corte costituzionale

19 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 114/2001

    Questione infondata
    9 maggio 2001

    La personalità e l'integrità morale del minore, chiamato a deporre quale testimone nel corso di un incidente probatorio, sono adeguatamente tutelate sia dall'art. 472, comma 4, cod. proc. pen. (il quale consente al giudice di procedere a porte chiuse); sia dall'art. 498, comma 4, cod. proc. pen. (il quale impedisce alle parti di condurre direttamente l'esame incrociato del minore); sia, soprattutto, dall'art. 498, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998), il quale rende applicabile a qualsiasi ipotesi di reato le particolari modalità di assunzione della prova testimoniale previste dall'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non include l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. - L'art. 398 cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 269/98, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 262/1998. M.R.

    Art. 398 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 Norme contro la violenza sessuale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 73/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 152, 398 e 399 del codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza 8 giugno 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di Locri in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAO…

    Art. 152 c.p.p. · Art. 398 c.p.p. · Art. 399 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/1974

    Questione infondata
    14 gennaio 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197 del 14 dicembre 1972. Così deciso in Roma,…

    Art. 304 c.p.p. · Art. 398 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 20 gennaio 2016 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 28 marzo 2014 — 20 gennaio 2016per un anno
  3. 16 ottobre 2013 — 28 marzo 2014per 5 mesi
  4. 23 ottobre 2012 — 16 ottobre 2013per 12 mesi
  5. 25 febbraio 2009 — 23 ottobre 2012per 4 anni
  6. 2 marzo 2006 — 25 febbraio 2009per 3 anni
  7. 3 febbraio 2005 — 2 marzo 2006per un anno
  8. 7 settembre 2003 — 3 febbraio 2005per un anno
  9. 11 agosto 1998 — 7 settembre 2003per 5 anni
  10. 16 luglio 1998 — 11 agosto 1998per 26 giorni
  11. 12 agosto 1997 — 16 luglio 1998per 11 mesi
  12. 6 marzo 1996 — 12 agosto 1997per un anno
  13. 24 ottobre 1988 — 6 marzo 1996testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2014 al 20 gennaio 2016. 2 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. tolto: 5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma … condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procedeaggiunto: . 5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art398 · fonte del testo

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