Art. 402 c.p.p. — Estensione dell'incidente probatorio
Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non e' accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
