Codice di procedura penale

Art. 397 c.p.p. — Differimento dell'incidente probatorio

Il pubblico ministero puo' chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o piu' atti di indagine preliminare. Il differimento non e' consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. La richiesta di differimento e' presentata a pena di inammissibilita' nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:

  • a)l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
  • b)il termine del differimento richiesto. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate alla udienza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/1975

    Questione infondata
    29 aprile 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 102 cost. · Art. 25 cost. · Art. 397 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art397 · fonte del testo

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