Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 304-bisd.P.R. 447/1988
  • art. 304-terd.P.R. 447/1988
  • art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
  • art. 24Costituzione

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

7 aprile 1964 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico

di De Aloè Guido, Pittino Roberto, Borin Giovanni ed altri, iscritta

al n. 87 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pittino Roberto e Borin

Giovanni;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Giovanni Conso e Giacomo Delitala, per Pittino e

Borin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di De Aloè Guido ed

altri davanti al Tribunale di Varese, alla udienza del 7 aprile 1964

l'Avvocato distrettuale dello Stato, nell'interesse degli imputati

Pittino Roberto e Borin Giovanni, avanzava una istanza nei termini

seguenti: "chiede rimettersi gli atti alla Corte costituzionale

affinché si pronunci sulla costituzionalità o meno delle norme che

regolano la istruzione sommaria".

Il Tribunale, con ordinanza in pari data, sospese il giudizio e

rimise gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza si riferisce alla disposizione dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale, secondo la quale nella

istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione

formale "in quanto sono applicabili". Si rileva quindi che, secondo

l'indirizzo largamente seguito dalla prevalente giurisprudenza,

affermatasi con decisioni del supremo Collegio anche a Sezioni unite,

gli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del Codice di procedura penale,

introdotti nel titolo della istruzione formale con la legge 18 giugno

1955, n. 517, e concernenti il primo gli atti istruttori ai quali

possono assistere i difensori delle parti e gli altri due le relative

modalità di avviso e di deposito, non sono ritenuti applicabili alla

istruzione sommaria "in considerazione della diversità dell'organo che

compie l'istruzione e delle caratteristiche delle due contrapposte

istruttorie".

Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver osservato che "il giudizio

relativo alla legittimità costituzionale di una norma di legge

presuppone che se ne dia l'interpretazione più esatta", esprime

l'avviso che tale debba ritenersi la suddetta interpretazione delle

citate norme; e rileva che, però, così fissata la portata di queste

ultime, verrebbe a conseguire un diverso trattamento del diritto alla

difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a

seconda del rito istruttorio di volta in volta prescelto. Onde - ad

avviso del Tribunale - la non manifesta infondatezza della questione di

legittimità del primo comma dell'art. 392, in relazione agli artt.

304 bis, 304 ter e 304 quater, in riferimento alla citata norma

costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 27 giugno 1964. Si sono

costituiti in giudizio il Pittino e il Borin, assistiti dagli avvocati

Giacomo Delitala ed Ettore Gallo, con atto depositato nella cancelleria

della Corte il 17 luglio 1964.

Nelle sue deduzioni la difesa rileva che la novella del 1955,

introducendo nel titolo del Codice relativo alla istruzione formale le

disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater, ha inteso

adeguare l'ordinamento processuale al principio della inviolabilità

del diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione: principio che, per la sua stessa formulazione

generalissima e perentoria, appare insuscettibile di limitazioni a

seconda del tipo o della forma del procedimento. Sicché, in

particolare, non sarebbe possibile configurare diritti minori a favore

della difesa nella istruzione sommaria, "la cui funzione processuale -

si osserva - è perfettamente simmetrica a quella della istruzione

formale".

Viceversa - prosegue la difesa - l'art. 392, primo comma, con lo

stabilire che nella istruzione sommaria si osservano le norme previste

per quella formale, in quanto applicabili, renderebbe possibile una

discriminazione fra le due forme di istruzione: proprio in virtù di

ciò, infatti, la giurisprudenza costante della Corte di cassazione

ritiene che le citate disposizioni non siano applicabili alla

istruzione sommaria, in quanto non compatibili con la rapidità e

snellezza di forme che di questa dovrebbero essere le caratteristiche.

E di qui la violazione del precetto dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, ad opera dell'art. 392.

Occorre tener presente che, dopo la riforma del Codice di procedura

penale del 1955, si formarono in seno alla giurisprudenza, prima di

merito e poi anche della Corte di cassazione, opinioni contrastanti

circa l'applicabilità degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater alla

istruzione sommaria. Con tre sentenze del 17 maggio 1958 la Corte di

cassazione a Sezioni unite si pronunciò nel senso della

inapplicabilità, e questa opinione è stata costantemente accolta

dalle pronunce successive.

In data 8 gennaio 1965 la difesa del Pittino e del Borin ha

presentato, fuori termine, una memoria illustrativa. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione rileva che, secondo l'indirizzo

della prevalente giurisprudenza confortato da sentenze della Corte di

cassazione a Sezioni unite, le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e

quater, inseriti nel Codice di procedura penale con la legge 18 giugno

1955, n. 517, non sono estensibili alla istruzione sommaria. Rimette

pertanto gli atti a questa Corte "per la decisione sulla legittimità

costituzionale delle norme di cui all'art. 392 in relazione agli artt.

304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale, rispetto all'art.

24 della Costituzione". La difesa, nell'atto di costituzione, ha

concluso in termini sostanzialmente identici, precisando in pubblica

udienza la sua richiesta nel senso che la Corte dovrebbe dichiarare la

illegittimità parziale delle norme impugnate in quanto gli artt. 304

bis, ter e quater non sono applicabili alla istruzione sommaria.

L'ordinanza, inoltre, tiene a ricordare che il giudizio relativo alla

legittimità costituzionale di una norma di legge presuppone che se ne

dia la interpretazione più esatta; e questa, nel caso attuale, sarebbe

quella fornita da ultimo dalla Corte di cassazione.

La Corte osserva preliminarmente essere ovvio principio quello

enunciato nell'ordinanza del Tribunale di Varese. È evidente che della

legittimità costituzionale di una norma non si può giudicare senza

prima avere stabilito quali della norma siano il contenuto e la

portata. A questo fine non è escluso che la Corte costituzionale possa

anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre però che, a

seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche la

interpretazione propria. Stabilire infatti quale sia il contenuto della

norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di

legittimità costituzionale; ma esso appartiene al giudizio della Corte

non meno della comparazione, che ne consegue, fra la norma interpretata

e la norma costituzionale, l'uno e l'altro essendo parti inscindibili

del giudizio che è propriamente suo. Che poi frequentemente la parte

del giudizio della Corte relativa alla interpretazione della norma

ordinaria non assuma un particolare rilievo, per la evidenza del

contenuto della norma stessa, o per effetto, appunto, di una precedente

interpretazione sicuramente consolidata, non è cosa che valga a mutare

la posizione logica dei due momenti, né l'appartenenza di entrambi

all'unitario giudizio della Corte. D'altra parte, una precedente

interpretazione della norma impugnata sarebbe idonea ad assumere

l'efficacia in un certo senso impegnativa che l'ordinanza e la difesa

sostengono solo allorché, per generale costante adesione e della

dottrina e della pratica, essa si sia sicuramente e lungamente

consolidata attraverso il tempo.

Il che, ad avviso della Corte, non può dirsi dell'indirizzo che

mira ad escludere per la istruzione sommaria l'applicabilità delle

garanzie della difesa stabilite nelle disposizioni degli artt. 304 bis,

ter e quater.

2. - La difesa ha sostenuto che, ai fini dell'applicabilità delle

norme predette, una discriminazione fra i due tipi di istruzione,

proprio sul punto dei diritti della difesa, è resa possibile dall'art.

392, primo comma, con lo stabilire che nell'istruzione sommaria si

osservano le norme della istruzione formale, "in quanto sono

applicabili". Ad avviso della Corte, l'art. 392, e in esso la

proposizione particolarmente richiamata, non sembra che possa assumere

la funzione che gli si vuole attribuire. La espressione "in quanto sono

applicabili" è dal legislatore usata frequentemente (vedi ad es. artt.

519, 536 del Codice di procedura penale, art. 13 della legge 20 luglio

1934, n. 1104, ecc.), ogni volta che la disciplina disposta da una data

norma viene estesa ad altra fattispecie; e vuole significare niente

altro che la usuale avvertenza di tener presenti i casi in cui la

estensione non è possibile. Avvertenza in certo modo superflua, in

quanto la non estensibilità deve derivare logicamente dalla natura

stessa degli istituti, come appunto avviene per la istruzione sommaria,

in rapporto alla quale, ad esempio, si manifesta inapplicabile prima

facie ogni norma che sia stata dettata per la istruzione formale

relativamente all'istruttore in quanto giudice; mentre nulla lascia

ritenere che la proposizione "in quanto sono applicabili" valga a

conferire all'interprete un certo potere di valutazione, con risultato

opinabile, come sarebbe quello di ammettere o negare l'applicabilità

delle norme in questione in base a un giudizio sulla diversa natura dei

due tipi di istruzione.

Ad ogni modo, ammessa la impostazione dell'ordinanza accolta dalla

difesa, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale rimane

così determinato: illegittimità parziale dell'art. 392, primo comma,

del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 304 bis, ter e

quater in quanto non applicabili alla istruzione sommaria.

3. - Ciò premesso, punto centrale della indagine è lo stabilire

se veramente si possa ritenere esatta la interpretazione restrittiva

che è stata data ai tre articoli ripetutamente citati. A questo

proposito occorre innanzi tutto domandarsi se sussistano elementi

idonei a far ritenere che siano stati gli autori della riforma del 1955

a voler limitare, nel senso poi dichiarato dalla Corte di cassazione,

l'efficacia delle norme in questione.

Indagine tanto più necessaria in quanto, a voler ammettere che la

portata restrittiva delle norme sia stata voluta, duplice ne

risulterebbe l'addebito a carico del legislatore: di aver dato alle

norme una efficacia limitata che poteva manifestarsi in contrasto con

la Costituzione, e di non averne fatto cenno né data giustificazione

alcuna.

Ora, né dal testo della legge né dai lavori preparatori emergono

elementi o indizi di sorta in quel senso. Assai significativi, invece,

sono gli elementi opposti, nel senso cioè di una efficacia di quelle

garanzie concepita implicitamente come unitaria, e quindi riferibile

all'uno e all'altro tipo di istruzione. Nella relazione ministeriale

con cui il disegno di legge fu presentato alla Camera e al Senato,

rispettivamente nell'agosto 1954 e nel giugno 1955, tre punti, ad

avviso della Corte, si presentano di decisiva importanza; primo: tenuta

presente la impossibilità di avviare in breve tempo i lavori per la

riforma totale del Codice di procedura penale, si afferma

preliminarmente "la necessità di coordinare il Codice di rito con la

Costituzione"; secondo: si dichiara che il testo presentato al

Parlamento "è inteso principalmente a offrire ulteriori garanzie alla

difesa e alle parti"; terzo: immediatamente dopo, sempre all'inizio

della relazione, si mette in rilievo che "si è ammessa una più larga

partecipazione del difensore alla istruzione". Sono questi i principi

informatori della riforma, e non si prestano invero a costituire

argomento favorevole per una soluzione restrittiva. Essi sono, d'altra

parte, così chiaramente ed energicamente espressi da indurre

senz'altro alla certezza che se la partecipazione della difesa agli

atti indicati nell'art. 304 bis si fosse voluta limitare alla

istruzione formale, di una così netta deviazione dall'indirizzo

generale della riforma non avrebbero potuto mancare nei lavori

preparatori i motivi di giustificazione.

Né potrebbe una finalità di discriminazione da parte del

legislatore desumersi dalla collocazione delle norme in esame nel

titolo della istruzione formale. E ciò perché tutte le norme che

regolano gli atti della istruzione hanno organicamente la loro sede in

quel titolo, mentre quello successivo, riguardante la istruzione

sommaria, contiene la norma generale per cui il Procuratore della

Repubblica può compiere tutti gli atti che nella istruzione formale

sono di competenza del giudice istruttore (art. 391), con l'aggiunta di

disposizioni che riguardano in modo particolare la istruzione sommaria

(art. 389 e segg.).

Ad escludere la volontà del legislatore di limitare

l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater alla istruzione

formale può anche essere invocato l'art. 4 delle norme di attuazione e

di coordinamento, pubblicate con D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 392, il

quale contiene evidente, se pure implicito, il riferimento anche alla

istruzione sommaria. Nel regolare, infatti, la notificazione degli

avvisi indicati negli artt. 304 ter e quater si parla in genere di

"ufficio giudiziario" e di "istruzione penale" e, ancor più, di

notificazione mediante deposito "nella cancelleria e segreteria", con

evidente riferimento, con quest'ultimo termine, ad un ufficio che

appartiene alla magistratura requirente. Dal che si è fondatamente

dedotto, dalla giurisprudenza che da principio fu favorevole ad una

larga interpretazione delle norme, altro argomento per ritenere che gli

autori della riforma del 1955 la vollero estesa anche alla istruzione

sommaria.

4. - Escluso che una discriminazione fra i due tipi di istruzione

sia stata voluta dagli autori della riforma, occorre ora prendere in

esame le principali argomentazioni addotte per dimostrare che comunque

tale discriminazione effettivamente esiste nella legge. Esse possono

ridursi sostanzialmente nei termini seguenti: la istruzione sommaria ha

carattere eccezionale rispetto alla istruzione formale; la sua diversa

natura e finalità non consente che le siano estese le disposizioni di

cui agli artt. 304 bis, ter e quater.

L'argomentazione che tende ad attribuire alla istruzione sommaria

carattere eccezionale mira in fondo a presentare come quantitativamente

trascurabile la zona nella quale, con la interpretazione restrittiva,

verrebbero a mancare le note garanzie difensive. L'affermazione appare

non conforme alla realtà, sia che si guardi alla latitudine conferita

alla istruzione sommaria dalla legge, sia che si guardi alle dimensioni

che essa, di fatto, ha poi assunto nella pratica. Sotto il primo

aspetto va considerato innanzi tutto che (a parte i casi di giudizio

direttissimo e di giudizio per decreto) si deve procedere con

istruzione sommaria per tutti i reati di competenza del pretore e per

tutti i reati di competenza del tribunale dei minorenni: (artt. 389,

ultimo comma, del Cod. di procedura penale e 13, primo comma, del R.D.

legge 20 luglio 1934, n. 1404): due categorie numerosissime di

procedimenti penali, a parte la importanza qualitativa, in non pochi

casi tutt'altro che trascurabile. A queste due categorie sono da

aggiungere le altre indicate dall'art. 389: reati di competenza della

corte d'assise e del tribunale quando l'imputato sia stato sorpreso in

flagranza; reati commessi da chi si trova in stato di arresto ovvero

detenuto o internato per misura di sicurezza; reati per i quali sia

intervenuta la confessione dell'imputato, anche se è stata iniziata la

istruzione formale; reati di competenza della corte d'assise o del

tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave,

in ogni caso in cui la prova appare evidente. Un complesso, dunque, di

numerosi e spesso gravi procedimenti, che valgono, nel loro insieme, ad

escludere che abbia sufficiente fondamento il carattere di

eccezionalità che si vorrebbe attribuire alla istruzione sommaria.

Sotto il secondo aspetto bisogna considerare che nella prassi il

rito sommario ha finito in effetti con l'essere adottato negli uffici

giudiziari per tutti i casi in cui il rito formale non sia

obbligatorio. Potrebbero farsi su tal punto considerazioni ed

obbiezioni di varia natura, che però non attengono alla presente

questione, si può a ogni modo rilevare che una così larga

applicazione del rito sommario, fu, nella normalità dei casi, ispirata

a un criterio di economia processuale, in relazione alla possibilità

di concludere la istruzione (esclusi i casi di non doversi procedere)

col rapido metodo della richiesta di citazione diretta al giudizio,

continuando con ciò, in sostanza, il sistema del Codice del 1913, che

il rito sommario rendeva di regola obbligatorio per i procedimenti di

competenza del tribunale (art. 279, terzo comma). In definitiva,

l'affermazione relativa a un carattere eccezionale della istruzione

sommaria non appare convincente, ché, anzi, dal considerare le

numerose categorie per le quali la legge dispone questo tipo di

istruzione e gli sviluppi che esso ha effettivamente assunto nella

pratica, si desume che con tale rito si svolge una parte più che

rilevante dei procedimenti penali, alla quale, con la interpretazione

restrittiva, verrebbero meno le garanzie disposte dagli artt. 304 bis,

ter e quater.

5. - Se una discriminazione fra i due tipi di istruzione non è

possibile in base a un carattere eccezionale della istruzione sommaria,

nemmeno, a giudizio di questa Corte, essa può trovare fondamento in

una diversa natura e finalità della stessa, sì da attribuirle come

carattere essenziale la evidenza della prova, e quindi la rapidità e

semplicità della indagine.

È innegabile che nelle sue normali prospettive la istruzione

sommaria debba assumere un andamento piuttosto rapido e semplice, come

del resto può desumersi dalla sua stessa denominazione. Ciò che non

può ammettersi è che tale rapidità e speditezza sia davvero una sua

nota inderogabile e costante, sì da risultarne una vera e propria

antitesi con la istruzione formale. La verità è che questa antitesi

non sussiste, e che un taglio netto fra l'andamento facile e breve

dell'una e lungo e complesso dell'altra non è possibile segnare nella

realtà.

L'affermazione che la istruzione sommaria trovi sua principale

caratteristica nella evidenza della prova (e che pertanto vera sua

finalità sia in sostanza il controllo di una prova già acquisita) non

risponde sempre alla realtà. Nella elencazione dell'art. 389 del

Codice di procedura penale un accenno alla prova evidente è soltanto

nel terzo comma, il quale stabilisce che deve procedersi con istruzione

sommaria per i reati di competenza della corte d'assise o del

tribunale, punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno

grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente. Si può

considerare anche un caso di prova evidente quello preveduto dal

secondo comma, il caso cioè in cui l'imputato sia confesso e non

appaiano necessari ulteriori atti di istruzione. L'uno e l'altro sono

però estremamente rari a verificarsi, ed è raro altresì che il

magistrato si assuma la responsabilità di tradurli in pratica,

soprattutto con una dichiarazione di prova evidente.

Non possono invece propriamente includersi fra i casi di prova

evidente quelli preveduti nel primo comma dell'art. 389, cioè i

procedimenti per i reati di competenza della corte d'assise o del

tribunale in cui l'imputato sia stato sorpreso in flagranza, e quelli

in cui l'imputato abbia commesso il reato mentre era arrestato,

detenuto o internato per misura di sicurezza. Né la sorpresa in

flagranza, infatti, né l'essere stato il reato commesso mentre

l'autore era in stato di detenzione sono elementi tali da rendere

sempre evidente la prova.

Le esigenze di questa non possono ritenersi esaurite con la

identificazione del reo, mentre, in ispecie per i reati più gravi, di

competenza della corte di assise, la istruttoria non può prescindere

dal fornire anche elementi relativi alle modalità e alle cause del

delitto, e in genere a tutto ciò che è necessario fondamento per

quella parte del giudizio che riguarda la responsabilità del reo nei

suoi limiti e nei suoi aspetti particolari.

Ma le categorie per le quali, pur essendo stabilita dalla legge la

istruzione sommaria, ancor meno possono ricollegarsi al criterio della

prova evidente sono indubbiamente quelle, amplissime, dei reati di

competenza del pretore o del tribunale dei minorenni, già ricordate,

per le quali l'alternativa fra i due tipi di istruzione non esiste, e

l'unica possibile è quella sommaria. Ora, se deve ammettersi che per

moltissimi fra i reati di competenza del pretore l'istruzione può

seguire un ritmo assai rapido e semplice, non si può negare che, data

l'estensione della competenza e la gravità degli interessi lesi da

taluni dei reati che vi sono compresi, non siano infrequenti i casi nei

quali è richiesta una indagine piuttosto delicata e complessa. Il che

a maggior ragione deve dirsi dei reati di competenza del tribunale dei

minorenni, vale a dire di tutti i reati commessi dai minori degli anni

diciotto che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità

giudiziaria. In questi il criterio di una istruzione facile e spedita

si scontra assai spesso con la necessità di accurate indagini, sia in

ordine alla qualità delle imputazioni, essendovi comprese anche le

più gravi, sia in ordine alla personalità del reo e all'ambiente in

cui essa opera, in considerazione dei particolari scopi che il

magistero penale assume per la categoria dei minori.

Si è detto anche che una sostanziale diversità fra i due tipi di

istruzione deriva dalla loro diversa finalità e dal diverso modo con

cui rispettivamente si concludono.

Per ciò che riguarda il primo punto si è già rilevato che la

istruzione sommaria assume spesso un andamento tutt'altro che facile e

breve, e non può ripetere la sua fisionomia da una mera finalità di

controllo di una prova già precostituita. A ogni modo non è dubbio

che i due tipi di istruzione abbiano comune la finalità della ricerca

del vero al fine di una adeguata preparazione del giudizio, finalità

per cui non è concepibile una attenuazione delle garanzie sol perché

diverso è il tipo della istruzione. Per ciò che riguarda il diverso

modo di conclusione della istruzione sommaria e della istruzione

formale, può dirsi che proprio la rapidità e l'immediatezza della

richiesta di citazione diretta con cui la prima, fuori dei casi di

proscioglimento, si conclude, lungi dal giustificarne la mancanza,

rende per lo meno egualmente necessaria la presenza di certe

sostanziali garanzie per la difesa.

Altre argomentazioni, riguardanti l'organo che procede alla

istruzione, sono tali da ritrovarsi, in fondo, comprese ed assorbite

nelle precedenti. La differenza che indubbiamente corre fra i due tipi

di istruzione a causa della diversità degli organi (pubblico ministero

e giudice) non è tale, anch'essa, da avere influenza sulle garanzie

per la difesa, le quali anzi possono essere maggiormente richieste là

dove manca la presenza del giudice; e a tal proposito giova ricordare

che gli atti istruttori ai quali, secondo l'art. 304 bis, è chiamata

ad assistere la difesa, erano compresi fra quelli per i quali, secondo

l'art. 279 del Codice del 1913, il pubblico ministero, nel corso della

istruzione sommaria, aveva l'obbligo di richiedere il giudice

istruttore.

6. - Un'ultima considerazione va dedicata a una certa assimilazione

che si è creduto di poter stabilire fra l'istruzione sommaria da un

lato e taluni procedimenti abbreviati dall'altro, quali il giudizio

direttissimo, il giudizio per decreto, il giudizio immediato per i

reati commessi in udienza: assimilazione che si vorrebbe fondare su un

criterio di economia processuale che sarebbe identico per l'una e per

gli altri, rimanendo in tal modo la istruzione sommaria inquadrata in

unica categoria accanto ai suindicati procedimenti abbreviati, col

conseguente diverso trattamento di questa categoria da parte del

legislatore in contrapposto alla istruzione formale. La Corte osserva

che il principio della economia processuale vige indubbiamente in tutto

il processo, rispondendo alla imperiosa esigenza di una giustizia il

più possibile sollecita; ed è certamente al principio dell'economia

processuale che, da un punto di vista generale, obbediscono tanto i

procedimenti abbreviati di cui innanzi quanto la istruzione sommaria.

Però non sino al punto che questa possa assimilarsi e confondersi

in unica categoria con gli altri tre, in ispecie per ciò che riguarda

le garanzie che competono alla difesa. E ciò per la semplice ragione

che nel giudizio direttissimo, nel giudizio per decreto e nel giudizio

immediato per i reati commessi in udienza il legislatore, eliminando la

fase istruttoria, riserva necessariamente a quella del giudizio lo

svolgimento di ogni garanzia per la difesa. La istruzione sommaria

all'opposto, essendo, alla pari della istruzione formale, un insieme di

atti diretti alla preparazione del giudizio, è con questi atti che

già impegna, in maggiore o minor misura, l'esito della prova; ed è

per conseguenza nel suo ambito, e prima ancora della fase del giudizio,

che si manifesta l'esigenza di garanzie difensive, come appunto quelle

disposte negli artt. 304 bis e seguenti.

Quanto alle difficoltà di ordine pratico che pure sono state

opposte contro l'applicabilità alla istruzione sommaria di queste

garanzie per la difesa, a causa dell'aggravio che ne verrebbe,

soprattutto per i processi di minore entità, negli uffici giudiziari,

non è propriamente compito di questa Corte, in un giudizio di

legittimità costituzionale, il prenderle in esame. Può tuttavia

osservarsi che tali difficoltà non devono essere ingrandite, in

quanto, come è stato già rilevato anche in giurisprudenza, trattasi

di adempimenti che possono svolgersi nel giro di qualche settimana. Del

resto tutto il complesso delle forme e delle garanzie di ogni genere

disposte dalla legge per una conclusione del processo che risponda a

giustizia, importa altrettanti momenti di interruzione e di ritardo nel

corso della indagine; ma non per ciò un siffatto elemento può

influire sulla necessità che le forme e le garanzie seguano il loro

corso e siano parte essenziale della disciplina del procedimento.

La Corte in definitiva osserva che in tutte le argomentazioni

addotte contro l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater

anche alla istruzione sommaria, non ve ne sono di sicuramente

convincenti, soprattutto perché nessuna di esse vale ad escludere che

i due tipi di istruzione, anche ammesse tutte le distinzioni,

sostanzialmente si equivalgono di fronte alle ragioni che indussero il

legislatore a dettare quelle norme.

Tuttavia, anche a voler ammettere, in ipotesi, il permanere di un

qualche motivo di dubbio, la Corte ritiene che esso non possa

risolversi se non nel senso della interpretazione più larga, sia

perché è in tal modo assicurata piena osservanza al precetto

dell'art. 24 della Costituzione, sia perché la maggiore possibile

estensione conferita al diritto di difesa, in armonia - s'intende - con

le altre fondamentali esigenze del processo, costituisce il maggior

presidio per l'autorità e il prestigio delle sentenze dei giudici.

7. - Da tutte le considerazioni che precedono, convergenti nel loro

insieme verso la dimostrazione che le disposizioni degli artt. 304 bis,

ter e quater sono attualmente applicabili anche alla istruzione

sommaria, chiara discende, e indeclinabile, la conseguenza, vale a dire

la infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta

dal Tribunale di Varese.

È evidente che con tale decisione resta assorbita ogni altra

indagine che si riferisca alla diversa soluzione richiesta dalla

difesa, per una decisione cioè di illegittimità parziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, in relazione

agli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del Codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata con

ordinanza del Tribunale di Varese del 7 aprile 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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