Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1967 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392 del

Codice di procedura penale, primo comma, promosso con ordinanza 25

gennaio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore, nel procedimento penale a

carico di Danese Carmelo, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 10

aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 392 del Codice di procedura

penale, primo comma, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono

applicabili" rende possibile non applicare alla istruzione sommaria il

disposto dell'art. 372 del Codice di procedura penale sotto il profilo

che il mancato deposito in cancelleria degli atti istruttori prima del

rinvio a giudizio dell'imputato costituisce violazione dei diritti di

difesa garantiti dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

che nessuno si è costituito in giudizio;

Considerando che questa Corte, con la sentenza 15 dicembre 1966, n.

127, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura

penale, riguardo all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione

all'art. 372 dello stesso Codice ed in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, osservando che il deposito degli

atti e documenti, prescritto dall'art. 372 del Codice di procedura

penale, non manca nell'istruttoria sommaria, ex artt. 397, ultimo

comma, e 323 dello stesso Codice;

che la questione è stata proposta sotto il medesimo profilo e che

non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare la

decisione già adottata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura

penale, riguardo all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione

all'art. 372 dello stesso Codice, proposta dal Pretore di Pieve di

Cadore con ordinanza 25 gennaio 1966, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

-FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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