Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/2002

Altra decisione · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1

e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati

dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio

1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 2001

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Brescia, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 40, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Brescia - chiamato, in sede di udienza preliminare, a

decidere su un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato presentata da un imputato del reato di bancarotta - con

ordinanza in data 7 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e

1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio

a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge

29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,

recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità

assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura

penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le

informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa

legge";

che il remittente, dopo avere precisato di avere disposto, ai

sensi del comma 9-bis, dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990,

introdotto dalla legge n. 134 del 2001, accertamenti a mezzo della

Guardia di finanza in ordine alle condizioni personali e familiari

dell'istante, osserva che il comma 1-bis, dell'art. 6 della legge

n. 217 del 1990, pure introdotto dalla legge n. 134 del 2001, impone

anche in questo caso, a pena di nullità assoluta ai sensi

dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., di provvedere in ordine alla

istanza di ammissione al beneficio nei dieci giorni successivi a

quello in cui è presentata o pervenuta, ovvero immediatamente se la

stessa è presentata in udienza e, quindi, prima di conoscere l'esito

delle richieste informazioni, fatta salva la possibilità per il

giudice di revocare il provvedimento ammissivo una volta che tali

accertamenti dimostrino che le condizioni economiche e patrimoniali

dell'istante siano incompatibili con l'ottenuto beneficio;

che, ad avviso del giudice a quo, la previsione della massima

sanzione processuale quale conseguenza dell'inosservanza da parte del

giudice dei termini citati violerebbe il canone della ragionevolezza,

poiché, da un lato, le disposizioni censurate non preciserebbero

quali siano gli atti che tale inosservanza renderebbe insanabilmente

nulli, e, dall'altro, per altre ipotesi (ad es., quelle previste

dagli artt. 299, commi 3 e 4, e 392 cod. proc. pen.) di mancato

rispetto di termini fissati dalla legge per l'adozione di

provvedimenti giudiziari che inciderebbero su valori ed interessi di

rango ben più elevato rispetto a quelli tutelati dalla legge n. 217

del 1990, non sarebbe prevista alcuna sanzione;

che il remittente ravvisa un ulteriore profilo di

irragionevolezza nella ingiustificata disparità di trattamento

rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 5, comma 5, della legge

n. 217 del 1990, come modificato dalla legge n. 134 del 2001,

disposizione che, prevedendo la possibilità per il giudice di

invitare l'istante a produrre la documentazione necessaria per

accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella

richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, andrebbe

interpretata nel senso che, in questa evenienza, il giudice, prima di

provvedere, potrebbe attendere di ricevere la documentazione ed

esaminarla senza essere vincolato al rispetto dei termini di cui

all'art. 6, comma 1;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate

sarebbero in contrasto anche con l'art. 111, sesto comma, della

Costituzione, in quanto il giudice, essendo tenuto a rispettare il

termine perentorio impostogli anche nel caso in cui abbia disposto

accertamenti, si troverebbe di fatto nella condizione di potere

valutare soltanto l'ammissibilità dell'istanza, mentre, per quanto

attiene al merito, non potrebbe che recepire acriticamente quanto

attestato dall'istante, e, in tal modo non soltanto non potrebbe mai

adottare un provvedimento di rigetto, ma in caso di accoglimento non

potrebbe corredare la sua decisione di una idonea motivazione;

che, infine, la disciplina dettata dalle norme impugnate

violerebbe l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in caso di esito

positivo delle verifiche disposte dal giudice ai sensi dell'art. 1,

commi 9-bis e 9-ter della legge n. 217 del 1990, "all'effetto

immediato della revoca del decreto con il quale era stato ammesso il

patrocinio a spese dello Stato" si aggiungerebbe "quello indiretto

della vanificazione di tutte le attività che a quello erano seguite,

quali la liquidazione dei compensi e il parere del consiglio

dell'ordine in ordine alla richiesta di liquidazione";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

che, ad avviso della difesa erariale, anche dopo l'entrata in

vigore della legge n. 134 del 2001, non sarebbe venuto meno il ruolo

centrale dell'autocertificazione dell'interessato nella procedura di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il giudice,

anche quando ha disposto verifiche o richiesto informazioni ai sensi

dei commi 9-bis e 9-ter dell'art. 1, è tenuto, comunque, a

provvedere sulla relativa istanza in tempi brevi, incompatibili con

controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito

dell'istante, fatta salva la possibilità di revocare successivamente

il beneficio con diritto di ripetizione delle somme corrisposte;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la scelta operata dal

legislatore risponderebbe all'esigenza di non privare l'imputato

dell'assistenza difensiva nel periodo necessario per accertare la

veridicità delle condizioni economiche dichiarate;

che, in particolare, sarebbe inammissibile la questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni censurate sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione e avente per oggetto la

previsione della sanzione di nullità degli atti in caso di

inosservanza del termine a provvedere, in quanto non "immediatamente

rilevante ai fini della decisione da assumere circa l'ammissione o

meno dell'interessato al chiesto beneficio";

che, in ogni caso, prosegue la difesa dello Stato, la

previsione di questa sanzione non potrebbe dirsi irragionevole, in

considerazione della "esigenza di configurare un procedimento

effettivamente celere e di non frapporre di fatto ostacoli o ritardi

all'attuazione della garanzia di cui al terzo comma dell'art. 24

Cost.", né rileverebbe, ai fini del giudizio di legittimità

costituzionale, che un'analoga previsione sanzionatoria non sussista

relativamente all'inosservanza di termini stabiliti per provvedere in

ordine ad altre istanze, non accostabili a quella in esame;

che l'interpretazione, fatta propria dal remittente, in base

alla quale l'art. 5, comma 5, della legge n. 217 del 1990

prevederebbe una deroga alla perentorietà dei termini fissati per

l'ammissione al beneficio dall'art. 6, comma 1, della stessa legge,

sarebbe errata, in quanto si fonderebbe sull'inesatto rilievo che il

comma 1-bis dell'art. 6 confermi l'obbligo di decisione nei termini

di cui al comma 1 "solo" allorché siano state richieste le

informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, mentre tale

obbligo sarebbe testualmente ribadito "anche" (e non "solo") per tale

caso, sicché non sussisterebbe la diversità di disciplina che il

giudice a quo ritiene ingiustificata;

che, quanto alla asserita violazione dell'art. 111, sesto

comma, Cost., che impone l'obbligo della motivazione per i

provvedimenti giurisdizionali, l'Avvocatura dello Stato, premesso che

il carattere vincolato dell'oggetto della decisione non esclude

l'obbligo di motivare in ordine al ricorrere di tutte le circostanze

legalmente stabilite, osserva che la motivazione del provvedimento

deve comunque essere adeguata al tipo di verifica rimessa al giudice,

che di norma, nella materia di cui si discute, sarebbe di carattere

formale e dovrebbe essere condotto alla stregua delle prescrizioni

dell'art. 5, che si fondano essenzialmente sull'autocertificazione

dell'interessato;

che, infine, secondo la difesa erariale, l'art. 97 della

Costituzione non sarebbe riferibile all'attività giurisdizionale e,

in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale sollevata

in riferimento a questo parametro sarebbe irrilevante, in quanto

atterrebbe alla circostanza, meramente eventuale, che l'accertamento

della Guardia di finanza giustifichi la revoca del provvedimento di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della cui emanazione si

discute nel giudizio a quo.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stato emanato e pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta

Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L) il decreto legislativo

30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di spese di giustizia), il quale ha disposto dalla data della

sua entrata in vigore (1 luglio 2002) l'abrogazione della legge

30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001,

n. 134 (art. 299);

che le disposizioni censurate sono state parzialmente

trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato

decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso

decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5,

comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente

a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza;

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti

al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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