Codice di procedura penale

Art. 224-bis c.p.p.

(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale). Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ((, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale)) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':

  • a)le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
  • b)l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
  • c)l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
  • d)l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
  • e)l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
  • f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento. L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato.

Testo vigente dal 25 marzo 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 439/1990

    Questione inammissibile
    10 ottobre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il P…

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 258 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 551/1989

    Altra decisione
    14 dicembre 1989

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 258 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 493/1988

    Questione inammissibile
    27 aprile 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Revisione dei film e dei lavori teatrali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2009 al 25 marzo 2016. 15 parole aggiunte.

… legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anniaggiunto: , per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art224bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari