Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del

codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2

aprile ed il 18 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di

Niccoli Stefano ed altri e Sparacino Giuseppe ed altri, iscritte ai

nn. 414 e 478 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due procedimenti penali dei quali gli imputati

avevano avuto notizia solo con la notifica della richiesta di rinvio

a giudizio, in quanto nel corso delle indagini preliminari non era

stata loro inviata alcuna informazione di garanzia, i difensori

chiedevano, all'udienza preliminare, l'espletamento di perizie

mediante incidente probatorio.

Ritenendo tale richesta non accoglibile, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Prato ha sollevato, con

due ordinanze di tenore analogo del 2 aprile e 18 giugno 1993 (r.o.

nn. 414 e 478/1993), una questione di legittimità costituzionale

degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, assumendone il

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

In mancanza di una informazione di garanzia anteriore alla

richiesta di rinvio a giudizio - osserva sinteticamente il giudice a

quo - alla difesa non è consentito di chiedere l'incidente

probatorio né nelle indagini preliminari né nell'udienza

preliminare, sicché l'indagato non sarebbe posto in condizioni di

uguaglianza con la pubblica accusa né sarebbe tutelato il suo

diritto di difesa.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei

predetti giudizi con due memorie di contenuto parzialmente analogo,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura osserva che la doglianza

andrebbe rivolta alle norme di cui agli artt. 416 e ss. cod. proc.

pen. e non a quelle impugnate, delle quali il giudice dell'udienza

preliminare non deve fare applicazione; e che, comunque, la censura

proposta riguarderebbe semmai, la disposizione (art. 369 cod. proc.

pen. ) che disciplina l'informazione di garanzia, in quanto

l'inconveniente lamentato potrebbe essere adeguatamente eliminato

soltanto ancorando l'obbligo di trasmissione dell'informazione ad una

fase antecedente a quella considerata dal legislatore.

La questione sarebbe, inoltre, irrilevante perché il giudice a

quo, da un lato non ha dato conto della ricorrenza dei requisiti -

modificazione non evitabile della cosa e particolare durata della

perizia (art. 392, commi 1, lettera f) e 2) - cui è subordinato

l'espletamento di questa mediante incidente probatorio; dall'altro,

non ha considerato la possibilità di far refluire del materiale

conoscitivo nell'udienza preliminare (art. 422 cod. proc. pen.).

Nel merito, comunque, la questione è, secondo l'Avvocatura,

infondata. Posto, infatti, che la ratio dell'incidente probatorio è

di evitare il pericolo di dispersione delle prove a causa della

durata delle indagini preliminari, esso non ricorre più quando si

sia pervenuti all'udienza preliminare, dato che restano solo i tempi

brevi della fissazione dell'udienza dibattimentale, che può anche

essere anticipata per giustificati motivi (art. 455 cod. proc. pen.

). Considerato in diritto

1. - Con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in

epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Prato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 392 e

393 del codice di procedura penale, nella parte in cui, stabilendo,

rispettivamente, che l'incidente probatorio può essere richiesto

"nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la

loro conclusione, impedisce che esso (nei casi di specie, una

perizia) possa essere espletato nella fase dell'udienza preliminare:

e ciò, particolarmente, con riferimento al caso dell'indagato che

prima di tale udienza abbia avuto notizia del procedimento penale a

suo carico mediante comunicazione di garanzia anteriore alla

richiesta di rinvio a giudizio.

Ciò darebbe luogo, ad avviso del rimettente, a contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost., dato che ne deriverebbe una menomazione del

diritto di difesa dell'indagato e un deteriore trattamento rispetto

alla pubblica accusa nell'attività probatoria utilizzabile

nell'udienza preliminare.

2. - Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura

non possono essere accolte.

La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella

fase dell'udienza preliminare deriva dallo sbarramento temporale

posto dalla norma impugnata, e non da quelle che disciplinano

l'udienza preliminare (artt. 416 e ss.) ovvero l'informazione di

garanzia (art. 369). E poiché le perizie richieste nei giudizi a

quibus hanno oggetto tale da far presumere che il loro espletamento

possa richiedere più di sessanta giorni, la circostanza che nelle

ordinanze di rimessione non sia stata esplicitata la ricorrenza del

requisito di cui all'art. 392, comma 2 non può tradursi in motivo di

irrilevanza delle questioni con esse sollevate.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente

probatorio è preordinato a consentire alle parti principali

l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento (art. 2, n.

40 della legge delega n. 81 del 1987), e cioè di quelle che -

secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che

non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona

da esaminare o perché soggette a perdita di genuinità (lettere da

a) a e)), o perché il loro oggetto è inevitabilmente esposto a

modificazione (lettera f)), o perché ricorrono particolari ragioni

di urgenza (lettera g)) o, infine, perché il loro rinvio

pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2).

Ove tali circostanze ricorrano, l'anticipata assunzione della

prova si appalesa indispensabile per l'acquisizione al processo di

elementi - in tesi - necessari all'accertamento dei fatti e per

garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che

sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta.

Tale esigenza concerne il diritto alla prova tanto del pubblico

ministero che dell'imputato e prescinde, per quest'ultimo, dal fatto

che egli abbia avuto o meno la possibilità - attraverso la

comunicazione giudiziaria - di chiedere l'incidente probatorio nella

fase delle indagini preliminari, dato che le evenienze in questione

(si pensi a quella di cui all'art. 392, lettera a)) possono insorgere

per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Di ciò, del resto, il legislatore si è mostrato consapevole

disponendo che, nei casi previsti dall'art. 392, le prove non

rinviabili possano essere assunte dal presidente del collegio, a

richiesta di parte, nella fase degli atti preliminari al dibattimento

(art. 467 cod. proc. pen.).

Tale previsione è già di per sé sufficiente a dimostrare

l'infondatezza della tesi - avanzata dall'Avvocatura - secondo cui la

preclusione dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza

preliminare sarebbe giustificata dalla prossimità del dibattimento:

tesi che peraltro - anche a prescindere dalle conseguenze della

soppressione della regola dell'"evidenza" di cui all'art. 425 cod.

proc. pen. (art. 1 legge 8 aprile 1993, n. 105) - è contraddetta

dalla possibile dilatazione di tale udienza, ai sensi dell'art. 422.

Sotto il profilo sistematico, poi, l'interruzione

nell'acquisibilità di prove non rinviabili appare contraddittoria

con la continuità che il legislatore ha assicurato all'attività di

indagine prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta

di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3) e dopo il decreto che

dispone il giudizio (art. 430), ben potendo darsi che per taluno

degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non

differibilità della prova previste dall'art. 392.

La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella

fase dell'udienza preliminare si rivela, pertanto, priva di ogni

ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla

prova e, quindi, dei diritti di azione e di difesa. Di conseguenza,

le norme impugnate vanno, per questa parte, dichiarate

costituzionalmente illegittime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli

artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali

disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed

eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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