Richiesta La richiesta e' presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

  • a)la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
  • b)le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
  • c)le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore. ((2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti)) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilita'. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento e' data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 53
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

53

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1994, n. 12) 7), ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dal presente articolo, l'incidente probatorio possa essere richiesto anche nella fase dell'udienza preliminare."

Testo vigente dal 6 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 77/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si è contestata, nel caso, la legittimità costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/2009

    Questione inammissibile
    8 maggio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate. - Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 249/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratiò dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1994 al 6 marzo 1996. 25 parole aggiunte.

… a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore. aggiunto: 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilita'. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art393 · fonte del testo

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