Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui e' disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puo' in ogni caso superare il termine di sei mesi.

Testo vigente dal 11 agosto 1997

Corte costituzionale

17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/1999

    Altra decisione
    17 giugno 1999

    Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere, e nella parte in cui consente al soggetto citato 'ex' art. 210 cod. proc. pen., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in dibattimento, nonché in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere. Sia per l'una che per l'altra delle su esposte questioni è infatti necessario che si verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile in materia a seguito della sentenza - pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio - n. 361 del 1998, esse siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (già citata nel testo).

    Art. 6 Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 250/1999

    Altra decisione
    17 giugno 1999

    Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile nei giudizi 'a quibus' a seguito della sentenza n. 361 del 1998 - la quale ha inciso sul quadro normativo oggetto delle censure, avendo dichiarato la illegittimità costituzionale 'in parte qua' degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. -, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

    Art. 210 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 6 Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 108/1999

    Altra decisione
    30 marzo 1999

    È necessario restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché valutino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), con la dichiarazione della illegittimità costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen.-, qualora il coimputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..

    Art. 210 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 6 Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;267~art6 · fonte del testo

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