Codice penale

Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

[3]La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[4]((La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali)).

[5]Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 172/2014

    Questione infondata
    11 giugno 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612- bis cod. pen. che disciplina il reato di atti persecutori, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., per violazione del principio di determinatezza. La fattispecie in esame si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia contemplate dagli artt. 612 e 660 cod. pen.; nel prevedere un'autonoma figura di reato il legislatore ha, infatti, ulteriormente connotato tali condotte, richiedendo che siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita), al fine di circoscrivere la nuova area di illecito a specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima. Il reato di cui all'art. 612- bis cod. pen. non attenua, dunque, in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, tenuto conto anche del "diritto vivente" che qualifica il delitto in questione come reato abituale di evento. Inoltre, il ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice, anziché alla analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga, come nella specie, alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato. - Per l'affermazione che una restituzione degli atti a seguito di ius superveniens , non giustificata dalla necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, potrebbe comportare un dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus , in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo, sancito dall'art. 111 Cost., v. la citata sentenza n. 186/2013. - Sul metodo da seguire per accertare l'osservanza del principio di determinatezza, nel senso che «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce», v., da ultimo, la citata sentenza n. 282/2010. - Sulla portata del principio di determinatezza, nel senso che «nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà», v. la citata sentenza n. 96/1981. - Sulla compatibilità con il principio di determinatezza dell'uso, nella formula descrittiva dell'illecito penale, di una «tecnica esemplificativa» oppure di «concetti extragiuridici diffusi» o ancora di «dati di esperienza comune o tecnica», v. rispettivamente le citate sentenze nn. 79/1982, 42/1972, 126/1971, 191/1970, 120/1963 e 27/1961. - In particolare, sull'ammissibilità dell'uso di formule "elastiche", v. le citate sentenze nn. 302/2004 e 5/2004. - Sul principio di offensività quale canone interpretativo nella individuazione della condotta penalmente rilevante, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 139/2014 e 62/1986.

    Art. 612-bis c.p. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 17 dicembre 2025. 60 parole aggiunte.

aggiunto: La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art612bis · fonte del testo

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