Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1966 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 392,

primo comma, del Codice di procedura penale, nell'inciso "in quanto

sono applicabili", e dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 luglio 1965 dal Tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Chendi Giuseppe, iscritta al n. 210 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;

2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1965 dal Tribunale di Varese nel

procedimento penale a carico di Comodo Marcantonio, iscritta al n. 8

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;

3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1966 dal Pretore di Pieve di

Cadore nel procedimento penale a carico di Aigner Alfons, iscritta al

n. 25 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara il 6 luglio

1965, risulta che, nel corso del procedimento penale a carico di Chendi

Giuseppe, l'interrogatorio dell'imputato era stato assunto il 27

febbraio 1964, mentre il deposito era stato disposto oltre un anno

dopo, cioè il 9 marzo 1965, con decreto notificato il 10 marzo. Donde

la violazione dell'art. 304 quater del Codice di procedura penale

(come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517), con la

conseguente nullità degli atti predetti.

Il Tribunale muove dal presupposto dell'applicabilità, in base

alle sentenze di questa Corte 11 e 52 del 1965, dell'accennata

disposizione ai procedimenti istruiti (come nella specie) col rito

sommario. Ed, in relazione a tale presupposto, ritiene che, nel caso,

si presentava pregiudiziale la questione circa gli effetti delle

sentenze della Corte costituzionale riguardo ai giudizi in corso:

effetti che, nel senso della retroattività, col solo limite della cosa

giudicata, discenderebbero specialmente dalla natura dichiarativa

inerente alle sentenze stesse.

Il Tribunale rileva che tale retroattività, sia pure entro certi

limiti, sarebbe riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, non

soltanto riguardo ai giudizi civili, ma, in via di principio, anche per

quelli penali, dalla sentenza a Sezioni unite 27 ottobre 1962.

Osserva tuttavia che, con questa ultima decisione, si sarebbe data

all'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una

interpretazione che sembrerebbe in contrasto con il primo comma

dell'art. 136 della Costituzione. In quanto cioè, nonostante la

dichiarazione di illegittimità, resterebbe integra la validità degli

atti processuali compiuti anteriormente ad una sentenza del giudice

ordinario emessa in primo grado, o ad altri provvedimenti, anche se non

coperta la prima dal giudicato, o non divenuti gli altri comunque

irrevocabili.

A tale soluzione, secondo l'ordinanza, la Corte di cassazione

sarebbe pervenuta applicando, per analogia, l'art. 72 delle norme di

attuazione del Codice di procedura penale, e il principio tempus regit

actum desunto dall'art. 11 delle preleggi. Questa interpretazione

dell'art. 136, mediante la norma della legge ordinaria, porrebbe in

luce il contrasto che, a quanto si assume, sarebbe ravvisabile fra le

disposizioni del citato art. 30 ed il precetto costituzionale; poiché

questo avrebbe una portata più larga circa gli effetti delle sentenze

di questa Corte, fermo restando il limite stabilito dal giudicato.

Donde la non manifesta infondatezza della questione come sopra

profilata.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1965, n. 326.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le deduzioni il 13 agosto 1965.

La difesa dello Stato accenna preliminarmente al dubbio circa

l'ammissibilità della questione, in quanto riguardante una

disposizione della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale legge, pur essendo

legge ordinaria, avrebbe, secondo una opinione dottrinale, carattere

rafforzato rispetto alle altre leggi, poiché sarebbe stata emanata per

attuare la disciplina costituzionale concernente il funzionamento di

questa Corte, in base all'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo

1953, n. 1.

Nel merito, l'Avvocatura, in sostanza, pone in rilievo che la Corte

di cassazione, nella ricordata sentenza, avrebbe riconosciuto l'effetto

generale erga omnes e la efficacia retroattiva delle sentenze di questa

Corte, in conformità degli artt. 136, primo comma, della Costituzione

e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (dei quali la

disposizione dell'art. 30 della legge n. 87 non rappresenterebbe che

una ulteriore conforme precisazione, sia pure con diversa

formulazione), e ne avrebbe altresì fatto corretta applicazione nel

caso allora esaminato.

Il principio della retroattività, inerente alla dichiarazione di

illegittimità, infatti, importerebbe, nell'applicazione ai giudizi in

corso, anche un problema dei limiti entro i quali il principio stesso

dovrebbe essere contenuto, in relazione ai rapporti giuridici già

sorti ed agli atti già compiuti prima dell'emanazione della sentenza.

Problema che, peraltro, esulerebbe dall'ambito del giudizio di

costituzionalità, dovendosi ritenere rimesso alla competenza del

giudice ordinario; al fine di evitare, si aggiunge, che si pervenga a

conseguenze non conformi ad una equilibrata valutazione delle esigenze

pratiche.

Conclude quindi chiedendo che la questione, sollevata dal

Tribunale, se non inammissibile, sia dichiarata non fondata.

2. - Dall'ordinanza 30 dicembre 1965 del Tribunale di Varese

risulta che, nel procedimento penale a carico di Comodo Marcantonio,

istruito con rito sommario, era stata dedotta la nullità della perizia

riguardante la parte offesa, perché espletata senza l'osservanza delle

disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura

penale.

Il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, ritenendola assorbente rispetto alla predetta eccezione di nullità

e non manifestamente infondata.

Anche in questa ordinanza si osserva, in proposito, che la citata

disposizione, secondo un indirizzo giurisprudenziale più volte

confermato dalla Corte di cassazione in sede penale (sentenze 24 aprile

1964, 1 e 6 luglio 1965), sarebbe stata intesa nel senso

dell'inapplicabilità delle pronunzie di questa Corte agli atti

istruttori già compiuti nel vigore della disposizione dichiarata

illegittima. Ciò, in applicazione del principio tempus regit actum ai

sensi degli artt. 65 del decreto 28 maggio 1931, n. 602, e 16 del

decreto 8 agosto 1955, n. 666, rispettivamente concernenti le norme

transitorie del Codice di procedura penale e delle modificazioni

apportate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.

Anche secondo il Tribunale di Varese, in base all'accennata

interpretazione del citato articolo 30, si verrebbe a determinare una

situazione normativa in contrasto sia con il diritto alla difesa (art.

24), sia con l'art. 136 della Costituzione, in relazione all'articolo

1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1966, n. 64.

In questa causa non vi è costituzione di parti.

3. - Con ordinanza, emessa il 25 gennaio 1966, nel corso del

procedimento penale, istruito col rito sommario, a carico di Aigner

Alfons, il Pretore di Pieve di Cadore ha rilevato che l'imputato era

stato rinviato a giudizio senza il previo deposito degli atti nella

cancelleria ai sensi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Tale mancato deposito importerebbe (secondo la eccezione dedotta dalla

parte privata) violazione del diritto di difesa, in base ai principi

affermati dalla ricordata sentenza di questa Corte n. 52 del 1965.

Il Pretore ha pure osservato che, siccome nel dispositivo di detta

sentenza, la dichiarazione di incostituzionalità sarebbe limitata alla

ritenuta inapplicabilità (in base all'art. 392 del Codice di

procedura penale) degli artt. 304 bis, ter e quater, tale dichiarazione

non sarebbe estensibile all'ipotesi del deposito degli atti preveduto

dal citato art. 372; e siccome inoltre questa ipotesi sarebbe analoga,

ma non subordinata a quella, oggetto della decisione citata, per gli

effetti dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha ritenuto di dover

sollevare, per ciò che attiene al deposito degli atti, autonoma (così

si esprime l'ordinanza) questione di legittimità costituzionale,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 392 del

Codice di procedura penale, nella parte oggetto della precedente

sentenza di questa Corte, ed in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

Rileva inoltre il Pretore che, nel procedimento penale anzidetto,

istruito col rito sommario, era stata espletata una perizia sulla parte

lesa, senza l'osservanza delle disposizioni dei citati artt. 304 bis,

ter e quater. In proposito ricorda la giurisprudenza della Corte di

cassazione sopra menzionata e la più recente sentenza dell'11 dicembre

1965 (n. 6 del 1966) dalla quale si desumerebbe una applicazione ex

nunc delle dichiarazioni di illegittimità. E pertanto, con

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nelle

ordinanze sopra menzionate, ha sollevato la questione di legittimità

anche dell'art. 30, terzo comma, della più volte ricordata legge 11

marzo 1953, n. 87. L'ordinanza si sofferma anche sulla diversa

formulazione della detta norma, rilevando che non si tratterebbe di una

differenza soltanto formale e trascurabile, in quanto, in base a

quest'ultima disposizione si potrebbe ritenere che la norma dichiarata

illegittima potesse permanere nell'ordinamento restando, soltanto

paralizzata nell'applicazione, mentre la disposizione dell'art. 136

avrebbe una portata più estesa, nel senso dell'inefficacia della norma

fin dall'origine. Il che renderebbe possibile che la dichiarata

illegittimità della norma stessa incidesse anche sugli atti già

compiuti prima della pronunzia di incostituzionalità.

Pure in questa ordinanza si rileva che questa disposizione potrebbe

importare una applicazione restrittiva delle sentenze dichiarative

dell'incostituzionalità, in contrasto con la portata del primo comma

dell'articolo 136 e con l'articolo 24, secondo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1966, n. 64.

Anche in questa non vi è costituzione di parti.

4. - Nella causa nella quale si è costituita, l'Avvocatura dello

Stato ha depositato una memoria, in data 4 maggio 1966, a conferma ed

illustrazione delle conclusioni, con riferimenti alle varie opinioni

manifestate nella dottrina.

Dopo avere ricordato altre sentenze della Corte di cassazione, non

menzionate nell'atto di intervento e, in particolare, la sentenza a

Sezioni unite dell'11 dicembre 1965 (n. 6 del 1966), la difesa dello

Stato dà atto, in particolare, che, sulla questione relativa alla

retroattività, o meno, delle sentenze di questa Corte, la dottrina,

pressoché unanime, è orientata in senso difforme da quello adottato

nei vari casi concreti esaminati e decisi dal supremo organo della

giurisdizione ordinaria; nel senso, cioè, dell'applicabilità al

giudizio in corso salvo l'irrevocabilità degli atti. La Cassazione,

osserva la difesa dello Stato, per quanto riguarda in specie le norme

attinenti agli atti processuali del procedimento penale, porrebbe la

distinzione fra l'incidenza "diretta" della pronunzia di

incostituzionalità, e quindi l'applicabilità agli atti da compiere o

in corso di compimento, e l'incidenza "indiretta" circa gli atti già

compiuti prima della dichiarazione di illegittimità della norma.

Per altro, come è stato già rilevato nelle deduzioni, secondo la

tesi esposta dall'Avvocatura, tali ragioni dottrinali, che non

sarebbero condivise da una parte autorevole della stessa dottrina, non

potrebbero comunque avere influenza nella decisione dell'attuale

controversia. Si tratterebbe, infatti, soltanto di vedere se

l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di cassazione, sia

da rapportarsi, o no, ad una corretta interpretazione del terzo comma

dell'art. 30 della legge n. 87. Questa disposizione, infatti, si

conferma, nonostante la diversa formulazione, avrebbe contenuto

sostanzialmente identico a quello del precetto costituzionale, del

quale, se mai, rappresenterebbe una evoluzione legislativa, cioè un

allargamento in relazione agli effetti delle dichiarazioni di

incostituzionalità, e non già un'involuzione a carattere restrittivo,

come riterrebbe il Tribunale. Ed a tale identità di contenuto si

sarebbe riferita anche la Corte di cassazione sia nella sentenza del 27

ottobre 1962, sia, ancor più esplicitamente, nella più recente

sentenza dell'11 dicembre 1965. Ciò risulterebbe chiarito anche,

oltre che dal complesso della motivazione, da quella parte della

medesima, nella quale si è ritenuta la manifesta infondatezza della

questione di incostituzionalità del citato terzo comma, rilevando che

una eventuale dichiarazione di illegittimità della predetta

disposizione, non escluderebbe che l'interprete dovesse pervenire alle

stesse conclusioni adottate in detta sentenza, in base esclusivamente

alle disposizioni delle leggi costituzionali.

L'Avvocatura conferma quindi la tesi già prospettata, nel senso

che anche se, per ipotesi, la Corte di cassazione non avesse

correttamente risoluto il problema di sua competenza, concernente

l'interpretazione del terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, ciò

non potrebbe dar luogo ad un conflitto per contrasto con l'art. 136

della Costituzione od altro precetto costituzionale. Considerato in diritto :

Le tre cause, sussistendo identità di questione, possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

1. - L'ordinanza n. 25 del 1966, come si è in precedenza

accennato, ha rilevato che, nel corso del procedimento, istruito con il

rito sommario, l'imputato era stato rinviato a giudizio senza il previo

deposito degli atti, ai sensi dell'art. 372 del Codice di procedura

penale. Ha quindi sollevata, sotto tale aspetto, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, dello stesso

Codice, il quale, con l'inciso "in quanto applicabili" renderebbe

possibile non estendere all'istruttoria sommaria il predetto art. 372

dettato per quella formale. Il che importerebbe violazione del diritto

di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Come si nota anche nell'ordinanza, la sentenza di questa Corte n.

52 del 1965, con riguardo alla questione allora prospettata, ha

dichiarato l'illegittimità della disposizione, ora nuovamente

impugnata, in relazione agli articoli 304 bis, ter e quater del Codice

di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517),

concernenti i diritti dell'imputato nello svolgimento dell'istruttoria

sommaria. Ma, con tale pronunzia, si è dichiarata soltanto

parzialmente l'illegittimità dell'inciso anzidetto, lasciando peraltro

inalterata, nella sua struttura e nelle sue finalità, l'istruzione col

rito sommario così come delineata dal Codice processuale; e lasciando

quindi tuttora operante la norma per la parte non concernente la

questione proposta.

Ora, non è contestabile che il deposito degli atti e dei documenti

nella cancelleria, prescritto dall'art. 372, all'atto della chiusura

dell'istruttoria formale, sia dettato anch'esso a garanzia della

difesa, come chiaramente dimostra il secondo comma dello stesso

articolo. È peraltro da osservare che tale deposito non manca

nell'istruttoria sommaria, poiché l'articolo 397, ultimo comma,

dispone che la richiesta di citazione, da parte del pubblico ministero,

è depositata nella cancelleria competente, e, con essa, sono trasmessi

gli atti del procedimento. Ciò ovviamente al fine di porre in grado

la difesa di prenderne conoscenza. Il che trova conferma anche

nell'art. 323 (modificato dalla legge del 18 giugno 1955), il quale,

per quanto riguarda la nomina del consulente tecnico, ammette che può

essere richiesta, dalla parte interessata o dal suo difensore, fino a

cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Non si può pertanto disconoscere che, nell'accennata ipotesi, il

diritto alla difesa viene rispettato, in relazione al carattere ed alla

finalità di quel tipo di istruttoria, e che quindi non è dato

riscontrare, sotto tale aspetto, alcuna violazione del precetto

costituzionale, nella parte impugnata dell'art. 392, sopra citato.

2. - La questione principale della controversia concerne, come in

precedenza si è riferito, il terzo comma dell'art. 30 della legge 11

marzo 1953, n. 87, secondo il quale le norme dichiarate

incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo

alla pubblicazione delle decisioni di questa Corte.

Si assume, nelle ordinanze di rimessione, che questa disposizione

(emanata in base all'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953,

n. 1), per l'attuazione delle norme costituzionali (art. 136 della

Costituzione e art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948), data

anche la diversità di formulazione rispetto al primo comma dell'art.

136 ("cessa di avere efficacia"), renderebbe possibile una

interpretazione restrittiva degli accennati precetti:

un'interpretazione cioè che, circa l'incidenza delle pronunzie di

incostituzionalità sui procedimenti in corso davanti agli organi

giurisdizionali, escluderebbe tale incidenza relativamente agli atti di

istruzione penale, compiuti, come nella specie, col rito sommario,

prima della pubblicazione della sentenza sopra indicata, senza

l'osservanza delle garanzie del diritto di difesa, prevedute dai citati

artt. 304 bis, ter e quater.

3. - L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente

l'inammissibilità della questione, sul riflesso che la disposizione

impugnata sarebbe compresa in una legge ordinaria, la quale,

trattandosi di legge di attuazione di norme costituzionali, avrebbe

carattere "rinforzato" rispetto alle altre leggi, tale da escludere il

controllo di costituzionalità.

L'assunto è contrario alla costante giurisprudenza di questa Corte

(sentenze nn. 14, 15, 16 e 20 del 1956 e 15 del 1957) e l'eccezione

deve essere perciò respinta.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

La difesa dello Stato muove dal presupposto che la norma impugnata

sebbene con formulazione diversa da quella del primo comma dell'art.

136 della Costituzione, ne costituisca tuttavia una chiarificazione ed

una precisazione, senza restringerne la portata. Non contesta, d'altra

parte, che la dottrina, quasi unanime, riconosce al precetto della

Costituzione, collegato con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1

del 1948, efficacia obiettiva erga omnes.

Rileva peraltro che siffatta estensione alle situazioni

verificatesi anteriormente alla pubblicazione della sentenza,

implicherebbe anche un problema di limiti, sino a qual punto cioè

l'efficacia, così detta retroattiva, delle sentenze di questa Corte

reagisca sulle accennate situazioni: problema che, in quanto

concernente lo svolgimento, in concreto, del procedimento in base alle

regole del Codice processuale, non darebbe luogo ad una questione di

costituzionalità, ma, soltanto, all'interpretazione ed applicazione

della legge ordinaria, nell'ambito della competenza degli organi

giurisdizionali.

Senonché è da obiettare che la questione proposta investe il

problema relativo agli effetti delle sentenze che dichiarano

l'illegittimità costituzionale di una norma di legge: problema, che

deve essere perciò esaminato nel complesso unitario della disciplina

che regola tali effetti (art. 136, primo comma, della Costituzione in

relazione all'art. 1 della legge costituzionale 1948, n. 1 ed all'art.

30, terzo comma, della legge di attuazione n. 87 del 1953). Rimane

ovviamente devoluta, alla competenza degli organi giurisdizionali,

l'applicazione in concreto dei principi che da tale interpretazione

derivano.

5. - Com'è noto il primo comma del citato art. 136, con

modificazioni di forma e con l'aggiunta "dal giorno successivo alla

pubblicazione delle decisioni", ha riprodotto il terzo comma dell'art.

128 del progetto; ed il primo comma del progetto stesso è divenuto

l'art. 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1. E

mentre, nell'art. 136, si dispone che, con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal

giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nell'art. 1 della

legge del 1948 si precisa che la questione di legittimità

costituzionale, non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, può

essere sollevata di ufficio o ad istanza di parte, nel corso di un

giudizio, davanti ad organi giurisdizionali.

È pure noto che, nell'Assemblea costituente, non furono

approfonditi (salvo qualche accenno in un intervento) i vari problemi

che sarebbero potuti insorgere in dipendenza della dichiarazione di

illegittimità. Ed i primi commentatori della Costituzione, fondandosi

anche sulla formulazione letterale del primo comma dell'art. 136 si

orientarono nel senso che la dichiarazione stessa producesse effetti

analoghi a quelli dell'abrogazione, con le conseguenze inerenti a tale

istituto. Per altro non appariva allora chiaro che, nonostante la

formulazione della norma costituzionale, tuttavia il riconoscimento

(secondo anche l'orientamento del legislatore costituente) del

carattere generale, obiettivo ed erga omnes degli effetti derivanti

dalla dichiarata illegittimità di una norma, mal si conciliava con le

regole che disciplinano l'abrogazione, per la quale, come è noto,

rimane pienamente valida la norma abrogata fino all'entrata in vigore

di quella abrogante. In contrario di ciò che si verifica (come anche

attualmente ritiene la dottrina quasi unanime), nel caso di

dichiarazione di illegittimità, in quanto questa colpisce la norma fin

dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola

inapplicabile ai rapporti giuridici. Sostanziale diversità di

situazioni, quindi, che è stata già posta in luce dalla

giurisprudenza di questa Corte in varie sentenze (nn. 1 del 1956, 43

del 1957, 4 del 1959, 11 e 12 del 1960, 1 del 1962, 77 del 1963 e 38

del 1965), rilevandosi (sentenza n. 1 del 1956) che "i due istituti

dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale non sono

identici fra loro, si muovono su piani diversi con effetti diversi e

con competenze diverse". Principi questi che hanno indotto questa Corte

ad ammettere il controllo di costituzionalità anche rispetto a norma

già abrogata, quando ne permanessero gli effetti nel vigore della

nuova Costituzione. Da ciò e dal carattere sostanzialmente

invalidante della dichiarazione di illegittimità deriva la conseguenza

(pure accolta dalla dottrina quasi unanime) che la dichiarazione stessa

produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento. Con

incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche

sulle situazioni pregresse, verificatesi nello svolgimento del giudizio

nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di

costituzionalità, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le

eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il

limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute

irrevocabili.

Con riferimento all'istituto dell'annullamento appunto (come

risulta dall'ampia relazione della Commissione della Camera dei

Deputati ad illustrazione dell'art. 30 della legge n. 87), è stata

inserita la disposizione del terzo comma: disposizione che, come pure

risulta dalla citata relazione, è stata dettata "per eliminare i dubbi

che erano stati sollevati nell'interpretazione dell'art. 136 della

Costituzione e che derivano appunto dall'aver considerato come rapporti

di diritto transitorio quelli derivanti dalle dichiarazioni di

incostituzionalità".

6. - Senonché, come si è già accennato in precedenza, nelle

ordinanze di rimessione, con particolare riguardo all'attuale giudizio,

si assume che dalla norma impugnata, potrebbe desumersi, in via di

interpretazione, una restrizione del precetto costituzionale, circa gli

effetti delle sentenze che dichiarano l'illegittimità di una norma; e

quindi un impedimento all'applicazione delle garanzie di difesa (artt.

304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale) per gli atti

istruttori compiuti, prima della ricordata sentenza di questa Corte (n.

52 del 1965), senza l'osservanza di tali garanzie. In quanto cioè gli

atti istruttori sarebbero regolati dal principio tempus regit actum.

Ritiene peraltro la Corte che l'assunto sia infondato.

Pur ammettendo, infatti, l'esistenza nell'ordinamento di un tale

principio, ricollegato a quello più generale della normale non

retroattività delle leggi che modificano o sostituiscono quelle

precedenti, al principio stesso non può farsi richiamo nel caso di

specie, il quale, come si è detto, è retto da principi diversi; da

quelli cioè che disciplinano l'annullamento.

È d'altra parte da osservare che il terzo comma dell'art. 30

della legge n. 87, contrariamente a quanto si assume, nel suo contenuto

sostanziale, non diverge, in alcun modo, dal precetto costituzionale,

come anche ritengono concordemente la dottrina e la giurisprudenza.

L'opinione contraria contrasta con gli intendimenti che ne hanno

determinato l'emanazione, quali risultano dalla sopra citata relazione

e dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione parlamentare,

nel senso "che la formula adoperata nel citato terzo comma è

interpretativa e integrativa di quella costituzionale, in quanto

chiarisce che la pronunzia di illegittimità vale per tutti i processi

in corso".

Non giova in contrario richiamarsi, come fanno le ordinanze di

rinvio, alla diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30,

rispetto all'art. 136 della Costituzione. Questo infatti stabilisce,

in linea generale ed obiettiva, quale sia la conseguenza

nell'ordinamento della pronunzia di incostituzionalità: il terzo comma

in contestazione ne precisa gli effetti nel processo in corso, ai fini

della disapplicazione conseguente alla dichiarata illegittimità.

Pertanto, così interpretata, e soltanto in tal senso, la Corte non

ritiene illegittima la disposizione che ha formato oggetto del presente

giudizio.

7. - Quanto si è finora esposto, porta quindi a concludere che le

disposizioni circa il diritto alla difesa, non soltanto sono

applicabili all'istruttoria sommaria, com'è stato già deciso, ma lo

sono altresì agli atti istruttori compiuti con tale rito, prima della

pubblicazione della sentenza di questa Corte più volte menzionata (n.

52 del 1965), come effetto della dichiarazione di illegittimità

dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, salvi i

limiti' già precisati.

Si tratta, invero, di disposizioni, alle quali fa riferimento il n.

3 dell'art. 185 del Codice di procedura penale (modificato dalla legge

n. 517 del 1955), che attengono all'intervento, all'assistenza ed alla

rappresentanza dell'imputato nella istruzione. Esse riguardano bensì

atti di carattere processuale, ma appunto, per i loro riflessi sulle

garanzie della difesa, possono incidere su tutto il processo. Il che

è fatto palese dal modo con cui le ha considerate il legislatore, in

quanto, nella citata norma, dispone che la loro violazione dà luogo a

nullità insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del

procedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale riguardo

all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione all'art. 372

dello stesso Codice, ed in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione;

b) respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura

dello Stato,

dichiara non fondata, nei sensi esposti nella motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 136, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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