Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1965 dal Tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1965 dal Pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136

del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

392, primo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli

artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice per violazione

dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata, secondo

l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, escluderebbe

l'applicabilità all'istruttoria sommaria delle norme sull'intervento

della difesa nell'istruttoria formale;

che il Tribunale di Sondrio ed il Pretore di Milano hanno ritenuto

la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della

stessa ai fini del giudizio, ed hanno disposto la sospensione dei

procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;

che le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del

17 luglio 1965;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16

giugno 1965, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 392, primo comma, del Codice

di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono

applicabili", rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le

disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, e

che pertanto la detta norma, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, non può avere applicazione dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione (avvenuta nella Gazzetta

Ufficiale, n. 163 del 3 luglio 1965);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con le ordinanze sopra indicate, ed ordina la

restituzione degli atti relativi agli uffici giudiziari rispettivamente

competenti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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