Art. 210 c.p.p. — Esame di persona imputata in un procedimento connesso

Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, (( comma 1, lettera a),)) nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente (( e che non possono assumere l'ufficio di testimone)), sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli (( 194, 195, 498, 499 e 500)). (( 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero".

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/1998

    Ha colpito questo articolo
    2 novembre 1998

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 25 e 112 Cost. - con argomenti che ricalcano quelli prospettati in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. - nei confronti della regola posta dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - che subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza, nel medesimo procedimento, da imputato che nel dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame, appaiono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., ma vanno più propriamente risolte attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen. - che nelle questioni stesse risulta sostanzialmente coinvolto - nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione nell'ipotesi 'de qua'. La pronuncia di parziale incostituzionalità di tale articolo è imposta dai principi di eguaglianza e ragionevolezza, di fronte ai quali non si giustifica che l'obbligo di presentarsi al giudice nel dibattimento e l'eventuale accompagnamento coattivo previsti dall'art. 210, comma 2, in ordine all'esame di persona imputata in procedimento connesso - che si svolge separatamente solo per circostanze meramente occasionali e contingenti - non lo siano invece riguardo all'esame di persona imputata nello stesso procedimento; ne', a maggior ragione, ciò si giustifica se si considera che a norma dell'art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., nell'incidente probatorio - il quale altro non è se non una anticipazione della prova da assumersi nel dibattimento - quando l'incidente verta su fatti concernenti la responsabilità di altri, è possibile ordinare l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato in procedimento connesso, sia dell'imputato nello stesso procedimento. Ne consegue che - rimosso in tal modo, con la eliminazione, anche nel dibattimento, in virtù dell'intervento additivo come sopra operato sull'art. 210, di ogni differenza, sotto gli aspetti in questione, tra le due categorie di imputati, l'unico ostacolo che impediva che in tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui si applicasse una disciplina omogenea - anche per le situazioni regolate dall'art. 513, comma 1, vale la pronuncia contestualmente adottata dalla Corte sull'art. 513, comma 2, con tutti i relativi effetti e limiti. - Riguardo alle questioni proposte sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., v. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

    Art. 513 c.p.p. · Art. 500 c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 238 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 280/2009

    Questione inammissibile
    29 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone. Il rimettente afferma che, dovendo sentire come testi persone raggiunte da indizi di reità ma non formalmente indagate, sarebbe poi, costretto, in sede di decisione, a dichiarare inutilizzabili le loro dichiarazioni, poiché, da un lato, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. prescinde dall'adempimento postumo dell'iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro, l'art. 210 cod. proc. pen. può applicarsi solo se la persona da esaminare ha formalmente assunto la qualità di indagato. Così facendo, però, il rimettente non tiene conto del collegamento sistematico tra l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210 del codice di rito: il primo attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197 suddetto nei confronti dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Perciò delle due l'una: o si ritiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma allora il giudice ha il potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., oppure si nega al giudice tale potere-dovere, ma allora bisogna ritenere che anche la inutilizzabilità non può prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere uno dei presupposti delle censure sollevate. La combinazione dei due assunti rende contraddittorie le premesse interpretative. >-Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà delle premesse interpretative v., citate, ex plurimis , ordinanza n. 127/2009, n. 427 e n. 218/2008.

    Art. 210 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 61 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 202/2004

    Questione infondata
    28 giugno 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004. F.to: Valer…

    Art. 197-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (37)

Se ne mostrano 15 su 37, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1998 al 6 aprile 2001. 17 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, aggiunto: comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente aggiunto: e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche … facolta' di non rispondere. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, tolto: 499 e 503 aggiunto: 498, 499 e 500. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate aggiunto: in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a tolto: quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) aggiunto: norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art210 · fonte del testo

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