Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice

di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n.

267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in

tema di valutazione delle prove) e dell'art. 6 stessa legge, promosso

con ordinanza emessa il 13 novembre 1997 dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Imperia, nei procedimenti penali riuniti

a carico di M. R. ed altri, iscritta al n. 329 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), e dell'art. 6 della

stessa legge;

che la questione è stata sollevata dal rimettente, quale giudice

dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di incidente

probatorio formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 392

cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, al fine

di procedere all'esame di alcuni imputati, uno dei quali già

giudicato con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.

proc. pen.;

che il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc.

pen., in quanto la norma impugnata "limita fortemente il diritto alla

difesa del chiamante in correità, diritto inteso come libertà di

autonomamente decidere la propria linea processuale", determinando

una irragionevole disparità di trattamento tra imputati;

che, a giudizio del rimettente, a causa del nuovo regime di

utilizzazione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in

procedimento connesso introdotto dalla legge n. 267 del 1997,

l'organo della pubblica accusa è indotto a porre in essere strategie

processuali fortemente discriminatorie nei confronti degli imputati

che nel corso delle indagini abbiano reso dichiarazioni

eteroaccusatorie, negando per alcuni di essi il consenso ai riti

alternativi, e ciò al fine di impedire che una volta definita la

propria posizione processuale tali soggetti si sottraggano all'esame,

così vanificando l'attività di indagine;

che, secondo quanto espone il rimettente, tale situazione si

sarebbe appunto verificata nel giudizio a quo, in cui il pubblico

ministero ha negato il consenso al "patteggiamento" richiesto da

alcuni imputati, adducendo il rilevante pericolo che, ove la

richiesta di applicazione della pena fosse accolta, tali soggetti si

sarebbero sottratti all'incidente probatorio richiesto per procedere

al loro esame, al pari di un imputato giudicato ex art. 444 cod.

proc. pen., che tramite il suo difensore aveva già manifestato la

volontà di non partecipare all'incidente probatorio;

che tale conseguenza sarebbe "esasperata nel regime transitorio e

con specifico riferimento all'udienza preliminare, posto che l'art.

6, comma 1, legge n. 267/1997 non tiene assolutamente conto delle

possibili differenze di esito processuale per ciascun imputato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità

promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del

1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Imperia censura, sotto il profilo della lesione del

diritto di difesa e della disparità di trattamento, l'art. 513 cod.

proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, e

l'art. 6 della stessa legge, per i riflessi che la disciplina ivi

contenuta determina sulle scelte processuali della pubblica accusa e,

in particolare, sulle sue determinazioni in ordine al consenso ai

riti alternativi;

che la questione difetta palesemente di rilevanza, atteso che il

rimettente, quale giudice per l'udienza preliminare investito di una

richiesta di incidente probatorio, non deve fare applicazione delle

norme impugnate: né dell'art. 513 cod. proc. pen., che disciplina il

nuovo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni in

precedenza rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi che

si avvalgano della facoltà di non rispondere o che rifiutino di

sottoporsi all'esame, né dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997,

che estende la possibilità di procedere all'incidente probatorio a

norma del nuovo art. 392 cod. proc. pen. ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della legge per i quali sia già stato

disposto il rinvio a giudizio, mentre nell'udienza preliminare

trovano diretta applicazione l'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. e,

tenendo conto dell'integrazione introdotta dalla sentenza n. 77 del

1994, l'art. 392 cod. proc. pen., entrambi modificati dalla legge n.

267 del 1997;

che del resto il rimettente non chiarisce neppure quale dovrebbe

essere l'intervento della Corte atto a ricondurre la normativa - del

tutto genericamente impugnata - a legittimità costituzionale;

che, quanto alla denunciata privazione per alcuni imputati della

possibilità di accedere al "patteggiamento", si tratta di profilo

estraneo alla cognizione del giudice dell'udienza preliminare,

restando comunque fermo il potere del giudice del dibattimento di

pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc.

pen., qualora ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico

ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura

penale e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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