Art. 70 c.p.p. — Accertamenti sulla capacità dell'imputato

Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e' ragione di ritenere che, per infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. 40 299 Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

40

La Corte costituzionale, con la sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 340, (G.U. 1 s. s. 29/7/1992, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " limitatamente alle parole " sopravvenuta al fatto"."

Corte costituzionale

299

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermita' «mentale», anziche' a quella «psicofisica»".

Testo vigente dal 13 aprile 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 70 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    9 marzo 2026

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Art. 70 c.p.p. · Art. 105 cost. · Art. 13 cost. · Art. 303 c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 6 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 340/1992

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 1992

    La impossibilità della sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato che, non comportando totale incapacità di intendere o di volere, sussista al "tempus commissi delicti" e successivamente perduri, vulnera il diritto di autodifesa dell'imputato, data l'eventualità che all'esito del processo, senza che egli sia stato in grado di parteciparvi coscientemente, venga pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna con conseguente applicazione della pena. Va quindi dichiarata, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - restando assorbita la verifica relativa all'altro parametro invocato (art. 3 Cost.) - la illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, con le parole "sopravvenuta al fatto", consente la sospensione del processo in questa sola ipotesi. - Su analoga questione, sollevata a suo tempo nei confronti dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, ma in relazione all'ipotesi in cui l'infermità mentale dell'imputato risalente al momento del fatto comportasse una totale incapacità di intendere o di volere che comunque avrebbe impedito la condanna: S. n. 23/1979.

    Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 243/2013

    Questione infondata
    21 ottobre 2013

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale. - Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis , sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011

    Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 112/2007

    Questione infondata
    29 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, la questione proposta è priva di rilevanza nel giudizio a quo , poiché la disposizione impugnata, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacità dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, è già stata applicata dal giudice rimettente, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermità mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica.

    Art. 70 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1992 al 13 aprile 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermita' «mentale», anziche' a quella «psicofisica»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art70 · fonte del testo

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