Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 novembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a

carico di Fabbri Mario ed altri, iscritta al n. 10 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50 del 23 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 11 novembre 1971, il tribunale di Ferrara ha

proposto, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui,

richiamando solo "in quanto applicabili" le norme sulla istruzione

formale, consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con

richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti

prescritti dall'art. 372 dello stesso codice. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 392, primo comma, del codice di procedura

penale, che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite

per l'istruzione formale, ma solo in quanto siano ad essa applicabili.

Ed in base a tale latitudine di riferimento, tenuto conto della

struttura e degli scopi dell'istruzione sommaria, comunemente si

ritiene non applicabile ad essa la disposizione dell'art. 372 dello

stesso codice che, per quella formale, prescrive debbano, prima della

chiusura di tale fase del giudizio, essere depositati gli atti e

notificati gli avvisi di deposito ai difensori, cui è data anche

facoltà di presentare istanze e memorie.

Tale difformità, relativa alla normativa che concerne il deposito

degli atti, è sembrata non legittima al tribunale di Ferrara, il quale

ha ritenuto che l'art. 392 già citato, e che la rende possibile, violi

il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, rispettivamente

tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo ripropone censure che questa Corte ebbe già a

respingere, in riferimento al solo art. 24 Cost., con la sentenza n.

127 del 1966.

E la decisione allora assunta va mantenuta, nonostante la più

ampia denuncia ed i nuovi profili proposti.

Deve infatti osservarsi che la diversità di regolamentazione per

quanto concerne il deposito degli atti - che, del resto,

nell'istruzione sommaria non manca, benché sia successiva e non

anteriore alla chiusura di quella fase del processo (art.397 c.p.p.) -

non viola il principio di eguaglianza, perché è giustificata dalla

diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella

sommaria, più rapido procedimento e minori formalità.

3. - Quanto alla tutela del diritto di difesa, va innanzi tutto

ricordato come esso sia, anche nella istruzione sommaria, ampiamente

tutelato dall'obbligo della notifica dell'avviso di procedimento, da

quello dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore e da tutte le

altre garanzie previste negli artt. 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale.

Né può rinvenirsi causa di menomazione di quel diritto nella

rilevata omissione, anteriormente alla chiusura dell'istruzione

sommaria, del deposito degli atti che, per la maggior parte almeno,

sono stati peraltro già depositati in ottemperanza all'art. 304 quater

del codice di procedura penale.

Non ha infatti alcun pregio l'assunto dell'ordinanza di rinvio, che

coordina il diritto di difesa, e una sua possibile violazione,

all'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del processo in

fase istruttoria; risoluzione che suoi più informati e tempestivi

interventi difensivi potrebbero rendere più probabile.

Benché, infatti, non possa negarsi un simile interesse

dell'imputato, deve però osservarsi che esiste anche un suo opposto

interesse a conseguire nella risonanza di un pubblico dibattimento

un'assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un

semplice proscioglimento istruttorio.

Dal che consegue che l'interesse dell'imputato ad evitare il

dibattimento, appunto perché contrastante con altro suo, non meno

apprezzabile interesse, a desiderarne la celebrazione, non può

ritenersi giuridicamente rilevante e, tanto meno, costituzionalmente

protetto (sent. n. 172 del 1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza

in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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