Benché il richiamo dell'art. 395 cod. proc. pen. all'art. 393, e la lettera delle espressioni usate in quest'ultimo, specie se poste a raffronto con quelle dell'art. 396, facciano ritenere che la richiesta di incidente probatorio proposta dal P.M. debba essere notificata alla persona sottoposta alle indagini preliminari ma non al difensore, altri aspetti di ordine sistematico (operatività in materia delle previsioni degli artt. 61, circa la estensione alla persona sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie dell'imputato, e 99, primo comma, circa la estensione al difensore delle facoltà e diritti dell'imputato, se non riservati personalmente a quest'ultimo; la finalità della notifica, di consentire alle parti di svolgere attività - come la presentazione di deduzioni, documenti ecc. - che sottendono un adeguato esercizio della difesa tecnica; gli spazi ristrettissimi consentiti in proposito, e la prescrizione da parte dello stesso art. 593, secondo comma, della indicazione, nella richiesta del P.M., anche dei difensori delle persone interessate) inducono a sicuro contrario avviso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 cod. proc. pen. del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Art. 393 c.p.p. · Art. 395 c.p.p. · Art. 396 c.p.p. · Art. 3 cost.