Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 296,

secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura

penale, promossi con le seguenti ordinanze;

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di

Militello nel procedimento penale a carico di Vulcano Domenico,

iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;

2) ordinanze emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 dal

pretore di Bitonto nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Sblano Nicola ed altro, Gasparre Cosimo, Parisi Gaetano ed altro e

Grottolo Teodoro ed altro, iscritte ai nn. 139, 140, 157 e 158 del

registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971 e n. 151

del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Vulcano Domenico,

imputato del delitto di furto aggravato, il giudice istruttore presso

il tribunale di Patti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.

296, secondo comma, del codice di procedura penale, delegava il pretore

di Sant'Agata di Militello per l'esecuzione dell'interrogatorio

dell'imputato medesimo e di alcuni testimoni residenti in quel comune,

compreso nella circoscrizione dello stesso tribunale.

Il pretore, con ordinanza 5 novembre 1969, (n. 103 del 1970)

ritenuto che l'art. 296, secondo comma, violasse i precetti enunciati

negli artt. 102, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo comma,

della Costituzione, ha sollevato, di ufficio, la relativa questione.

Ha osservato al riguardo che la disposizione in esame consentirebbe

al giudice istruttore di estendere a sua discrezione la competenza del

pretore: e ciò sia in contrasto con il principio secondo cui "la

funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti

e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" (art. 102, primo

comma), sia con quello per cui "nessuno può essere distolto dal

giudice naturale precostituito per legge" (art. 25, secondo comma).

Nell'ordinanza si è posta, poi, in rilievo l'opportunità che al

compimento degli atti istruttori proceda sempre il giudice che, per

aver formulato l'imputazione, appare essere in grado, più che altro

giudice da lui delegato, di valutare i risultati delle indagini in

rapporto ad ogni altra prova raccolta ed all'interesse della difesa.

Diversamente, in applicazione della norma impugnata, si

verificherebbe disparità di trattamento fra l'imputato e i testimoni

che venissero interrogati dallo stesso giudice istruttore nel comune

ove ha sede l'ufficio, e l'imputato e i testimoni che fossero

interrogati per rogatoria fuori di tale comune.

E poiché questa disparità non potrebbe trovare giustificazione in

ragioni obiettive di rapidità ed economia processuale, risulterebbe

violato anche il principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della

Costituzione.

Davanti a questa Corte si è costituita, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha concluso perché le questioni predette vengano

dichiarate non fondate.

L'Avvocatura ha dedotto che la delegazione per l'espletamento di

atti istruttori non inciderebbe su alcuno dei precetti costituzionali

richiamati nell'ordinanza di rimessione: non sul principio di

eguaglianza, giacché il legislatore, per prevalenti ragioni di

economia funzionale e finanziaria, avrebbe discrezionalmente

determinato di non distogliere il magistrato istruttore dal normale

svolgimento delle sue funzioni, per attendere ad indagini fuori del

comune ove ha sede l'ufficio. E del pari senza fondamento sarebbe stato

invocato nella specie il principio del giudice naturale. La delega

istruttoria non importerebbe, infatti, spostamento di competenza in

ordine alla valutazione delle prove raccolte ed alla decisione

istruttoria di rinvio a giudizio o di proscioglimento.

Né, infine, potrebbe dirsi violato l'art. 102, primo comma, Cost.,

dato che la delegazione istruttoria non modificherebbe le attribuzioni

dei giudici, quali sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

La questione di costituzionalità dell'art. 296, secondo comma,

c.p.p., in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, con ordinanza 20 febbraio 1971 (n. 157 del

1971), è stata sollevata, con analoga motivazione ed in relazione a

fattispecie identica a quella indicata dal pretore di S. Agata di

Militello, anche dal pretore di Bitonto, il quale ha inoltre

prospettato la violazione dell'art. 107, terzo comma, della

Costituzione.

Nell'affermare quale unico criterio di distinzione dei magistrati

la loro "diversità di funzioni", detta norma darebbe rilevanza

costituzionale a tale distinzione e implicherebbe il divieto che

magistrati diversi, per le funzioni loro affidate, svolgano, per

delegazione, competenze non proprie.

La disposizione impugnata sarebbe perciò illegittima in quanto

derogherebbe ai criteri di separazione della competenza pretoria da

quella del giudice istruttore.

Con altra ordinanza (n. 139 del 1971), emessa il 22 febbraio 1971,

il pretore di Bitonto, chiamato ad espletare atti istruttori, a seguito

di delegazione disposta dal giudice istruttore presso il tribunale di

Macerata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo

comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, ha sollevato il dubbio

circa la costituzionalità anche del terzo comma dell'art. 296 del

c.p.p., per la parte nella quale si dispone che per gli atti da

eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale, è richiesto il

pretore del luogo.

Lo stesso pretore, con altre ordinanze, (iscritte ai nn. 140 e 158

del 1971), rispettivamente in data 23 febbraio e 2 marzo 1971, ha

denunziato, di ufficio, sotto profili analoghi a quelli in precedenza

enunciati ed in riferimento agli stessi artt. 25, primo comma, 101,

secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, la illegittimità

dell'art. 392, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui, analogamente

a quanto disposto nell'art. 296, secondo e terzo comma, dello stesso

codice nei riguardi del giudice istruttore, è stabilito che, "al

pretore del luogo può essere richiesto dal procuratore della

Repubblica l'espletamento di singoli atti che debbono compiersi fuori

del comune di sua residenza".

E ciò nel corso della istruzione sommaria svolta sia nei

procedimenti ordinari sia in quelli di competenza dei tribunali per i

minorenni, ai sensi degli artt. 9 e 13 del r.d. 20 luglio 1934, n.

1404. Considerato in diritto :

1. - Con le suindicate ordinanze dei pretori di Sant'Agata di

Militello e di Bitonto, vengono proposte, per motivi in gran parte

comuni, questioni di legittimità costituzionale riguardanti le

disposizioni, fra loro connesse, degli artt. 296, secondo e terzo

comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura penale.

Occorre pertanto riunire i rispettivi giudizi onde pervenire ad

unica decisione.

2. - Il quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 296,

secondo comma, del c.p.p. è prospettato nelle ordinanze sotto cinque

diversi profili, peraltro fra loro complementari, fra i quali appare di

rilievo logico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la

violazione del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25,

primo comma, della Costituzione.

Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma

impugnata, nella parte in cui dispone che per gli atti da eseguire

fuori del comune di residenza, nell'ambito della stessa circoscrizione

territoriale del tribunale cui appartiene, il giudice procedente ad

istruzione formale può delegare il pretore del luogo, lederebbe la

garanzia di precostituzione del giudice, derogando alla disciplina

della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e

non in vista di un concreto procedimento.

Il che si verificherebbe, invece, nella ipotesi in esame, per il

fatto che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere

la delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale dello

stesso giudice istruttore.

La questione non è fondata.

3. - Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma,

della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio

del giudice naturale è ispirato alla garanzia di obiettività ed

imparzialità del giudizio e, nella materia processuale penale, ha

riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di

giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione, propria di

ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase è

preordinata.

Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto,

atteso che nel sistema della istruzione formale la delegazione non

comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di

cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma

deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini

probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la

delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo.

Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di

trarre elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di

pronunziarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori,

che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di

questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del

giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie

non assolutamente urgenti.

E ciò, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto

preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pretore proceda ad

atti che richiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice

istruttore.

Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad

atti specificamente delegati, esclude la possibilità di una

delegazione generica e totale. Né va trascurato, a conferma,

l'indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito dalla Corte di

cassazione, affermante l'illegittimità della delega a procedere ad

istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli

l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei

confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi

istruttori da espletare ratione loci da altro giudice.

Eventuali violazioni della norma sono ipotizzabili, come si accenna

nelle ordinanze con riguardo alle delegazioni che hanno provocato la

denunzia di essa, ma come è ovvio non ne infirmano la legittimità

costituzionale.

Se dunque la delegazione preveduta dalla norma impugnata non

comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a

giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui

rimane riservata la direzione dell'istruttoria nonché la decisione

finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato,

essa non incide sulla precostituzione del giudice stesso e non può

incrinare il fondamentale principio della imparzialità del giudizio a

tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta

preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione

della giustizia; quelle che nella sopracitata relazione ministeriale

sono qualificate di economia funzionale e finanziaria e possono

identificarsi nella opportunità di evitare non necessari spostamenti

di magistrati e funzionari o di privati, con gli inevitabili disagi

nonché il dispendio che quelli comporterebbero.

La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze è

riservata al giudice istruttore, con l'imparzialità propria della

funzione giurisdizionale, in riferimento all'importanza di ciascun atto

del procedimento istruttorio.

È opportuno ricordare quanto già chiarito da questa Corte con la

sentenza 139 del 1971 nella quale si è precisato che la nozione di

giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa

della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che

derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a

razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.

4. - E poiché la delegazione istruttoria, razionalmente

rispondente, del resto, ad effettive esigenze dell'amministrazione

della giustizia, non modifica la competenza in ordine alla cognizione

sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il fondamento anche

della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dal fatto che all'assunzione di talune prove proceda lo stesso

giudice istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini

attenda, invece, il pretore, non può desumersi ragione di diseguale

trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono

affidate al giudice delegante.

5. - Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito

fondate su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101,

secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, va rilevato,

senza diffondersi in più ampia motivazione, che esse non hanno

rispondenza puntuale nel reale contenuto di tali norme costituzionali e

che, comunque, muovono dall'erroneo presupposto che la delegazione di

atti istruttori, per il suo contenuto di discrezionalità, sia

sottratta all'imperio della legge e svolga effetti tali da modificare

l'ambito delle funzioni giurisdizionali del pretore, vincolandolo

autoritativamente al compimento di atti eccedenti dalla sua competenza

istituzionale.

Il che è smentito chiaramente dalla normativa del c.p.p. così

come dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, richiamata nelle

ordinanze di rinvio.

L'istituto della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la

legge demanda al pretore, ratione loci, il compimento di quegli atti,

che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in

quanto esplicazione di poteri-doveri che sono espressione e

specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potestà

giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di

adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non

possono non essere discrezionali.

Simili atti non importano modificazione o estensione delle funzioni

del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato

riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari

attribuzioni: comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche

della legge processuale penale.

6. - Gli argomenti che precedono valgono, ed a maggior ragione, a

dimostrare prive di fondamento le censure analogamente mosse in

riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo

comma, della Costituzione avverso il terzo comma dell'art. 296, nella

parte in cui si dispone che per gli atti istruttori da compiersi nella

circoscrizione di altro tribunale, il giudice istruttore debba,

senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il giudice

istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri

di cui al comma precedente, salvo che per ragioni d'urgenza o per altro

grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti.

È evidente in questa norma l'attribuzione di una discrezionalità

ancora più ristretta che nel caso precedente.

7. - Vanno in ultimo esaminate le censure che le ordinanze di

rinvio muovono sempre in riferimento ai sopracitati artt. 25, primo

comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione,

all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui si dispone che

il Procuratore della Repubblica, (procedente ad istruzione sommaria) o,

per il richiamo implicito che anche a tale norma è fatto dall'art. 13,

primo comma, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore della

Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche esso procedente

con rito sommario, può, per i singoli atti istruttori che debbono

compiersi fuori del comune di sua residenza, richiedere il pretore del

luogo: al detto pretore in tal caso spetta la facoltà preveduta dal

secondo comma del già esaminato art. 296.

Orbene la norma di cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina,

con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M.

summenzionati, fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296

del codice di procedura penale.

Ciò comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle

censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per

giungere ad uguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte

contro l'art. 392, secondo comma.

Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria

non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento

della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero

inquirente e pretore, sì da consentire una diversa interpretazione

delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati nei tre

articoli cui le ordinanze si riportano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 296, secondo e terzo Comma, e 392, secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevate dai pretori di Bitonto e di

Sant'Agata di Militello, con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102,

primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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