Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389,

ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel

procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino,

iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965 n. 223.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione

di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del

Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e

quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretorili

il diritto di difesa non è garantito in periodo istruttorio;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno

1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui,

con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non

applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis,

ter e quater dello stesso Codice;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare

richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del

diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria

secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o

a decreto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di

procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di

Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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