Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1965

Altra decisione · depositata il 26/06/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

4 marzo 1965 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a carico di

Venieri Angelo, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 109 del 30

aprile 1965.

Udita nell'udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 4 marzo 1965 nel procedimento penale a

carico di Venieri Angelo, il Pretore di Imola ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 392, prima parte, del Codice di

procedura penale in riferimento all'inciso "in quanto sono applicabili"

e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice,

perché in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, ritenendo la

questione stessa rilevante ai fini della definizione del procedimento.

Osserva il Pretore nell'ordinanza che la Corte costituzionale, con

sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965, ha dichiarato non fondata la detta

questione, affermando in motivazione che le disposizioni degli artt.

304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale sono applicabili

anche all'istruttoria sommaria, ed escludendo, su questa base, la

sussistenza del lamentato contrasto fra la norma denunziata e il

precetto costituzionale.

Ciò premesso, il giudice a quo rileva che a tale pronuncia non si

sarebbero adeguati alcuni successivi giudicati della magistratura

ordinaria, e che comunque si sarebbero prospettate, anche da parte

delle autorità giudiziarie che si sono conformate alla sentenza della

Corte costituzionale, due tesi contrastanti circa l'interpretazione

della detta pronuncia: l'una le attribuisce contenuto meramente

interpretativo, con la conseguenza di ritenere applicabili gli artt.

304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale anche alle

situazioni processuali anteriori alla pronuncia stessa non coperte dal

giudicato; l'altra le riconoscerebbe, invece, efficacia solo dal giorno

successivo alla pubblicazione, a norma degli artt. 136 della

Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Secondo il giudice a quo sorgerebbe, pertanto, incertezza sia in

ordine all'esistenza del diritto di difesa nell'istruttoria sommaria,

sia in ordine alla validità degli atti di istruttoria sommaria

compiuti antecedentemente alla sentenza della Corte senza l'osservanza

delle disposizioni relative all'istruzione formale.

Per risolvere tali dubbi si renderebbe necessaria una nuova

pronunzia della Corte, alla quale non osterebbe la già intervenuta

dichiarazione di infondatezza, dati i nuovi profili che

accompagnerebbero l'odierna impugnativa, inerenti alle accennate

possibilità di contrastanti interpretazioni della intervenuta

decisione. Ciò in conformità con quanto, in analoghe circostanze, fu

ritenuto dalla Corte medesima, la quale - come si esprime il giudice a

quo - avrebbe "risolto i problemi derivanti dalla mancata adesione ai

principi sanciti nella motivazione di sue precedenti decisioni,

trasferendo nel dispositivo della sentenza in cui si era proceduto al

riesame della questione di costituzionalità i criteri di giudizio

precedentemente assunti nella sola motivazione della prima decisione".

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 10 marzo 1965 ed all'imputato il 18 successivo, comunicata

ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale, n. 109 del 30 aprile 1965.

Nessuno si è costituito avanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 11 del corrente anno questa Corte, in

considerazione dell'intento ispiratore della riforma legislativa del

1955, degli orientamenti giurisprudenziali immediatamente successivi a

tale riforma, dei generali, autorevolissimi convincimenti della

dottrina, aveva ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra l'art.

392, primo comma, del Codice di procedura penale e l'art. 24 della

Costituzione, sul presupposto che il rinvio fatto dall'art. 392 alle

disposizioni relative all'istruzione formale, "in quanto sono

applicabili", consentisse l'estensione all'istruzione sommaria delle

disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dell'anzidetto codice,

riguardanti l'esercizio del diritto di difesa nell'istruzione formale.

In tal modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere

nel sistema, in piena armonia con la Costituzione.

L'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la

giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958

aveva ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta interpretazione

dell'art. 392 - che è l'unica non contrastante col precetto dell'art.

24 della Costituzione -, continua a escludere che la formulazione

dell'anzidetto articolo del Codice di procedura penale, dati i

particolari caratteri dell'istruzione sommaria, consenta l'estensione a

quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa introdotte nel Codice

con gli artt. 304 bis, ter e quater. Interpretata e applicata in tal

modo, la disposizione del primo comma dell'art. 392 continua perciò a

vivere nella realtà concreta in modo incompatibile con la

Costituzione, come questa Corte ha già diffusamente spiegato nella

ricordata sentenza n. 11. È evidente, del resto, che, ove con

l'istruzione sommaria dovesse risultare, per natura, incompatibile

l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso

stesso in assoluto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale

vuole assicurato il diritto di difesa "in ogni stato e grado del

procedimento".

Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza

di una naturale incompatibilità dell'istruzione sommaria con

l'esercizio del diritto di difesa. Onde contrasta con l'art. 24 della

Costituzione semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di

istruzione la legge escluda l'esercizio della difesa.

Uniformandosi al precedente segnato dalla sentenza n. 26 del 1961,

la Corte ritiene pertanto di dovere, nella situazione determinatasi,

della quale si è fatta eco l'ordinanza che ha dato inizio al presente

giudizio, dichiarare illegittimo l'art. 392, primo comma, del Codice di

procedura penale, nella parte in cui, estendendo alla istruzione

sommaria le norme stabilite per l'istruzione formale solo "in quanto

sono applicabili", autorizza ad escludere che anche nell'istruzione

sommaria debbano avere applicazione le disposizioni degli artt. 304

bis, ter, quater, poste a garanzia del diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la

illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di

procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono

applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le

disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso

Codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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