Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/07/1968 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

225, 232, 392, primo comma, e 395, ultimo comma, del Codice di

procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse dal giudice

istruttore del Tribunale di Bologna, rispettivamente, il 18 novembre

1966, il 30 e 31 gennaio 1967 nei procedimenti penali a carico di

Amaducci Mario ed altri, di Calabrò Antonio e di Sparavier Domenico,

iscritte ai nn. 24, 84 e 85 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967, n.

157 del 24 giugno 1967 e n. 144 del 10 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un procedimento penale aperto nei confronti del

signor Mario Amaducci ed altri, il giudice istruttore del Tribunale di

Bologna, con ordinanza 18 novembre 1966, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 395, ultimo comma, del Codice di

procedura penale per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione:

la norma viola il diritto di difesa e produce disparità di trattamento

perché consente che, solo nei tre casi ivi enunciati, si possa

procedere in istruttoria al proscioglimento dell'imputato senza

interrogatorio e senza contestazione del fatto.

Analoga denuncia è stata avanzata dallo stesso giudice istruttore

con le ordinanze del 30 e 31 gennaio 1967 emesse nel corso di

procedimenti penali aperti nei confronti dei sigg. Antonio Calabrò e

Domenico Sparavier.

2. - In queste due ordinanze sono inoltre denunciati, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 225 e 392, primo

comma, del Codice di procedura penale e, in una delle due, anche l'art.

232 del Codice di procedura penale.

Secondo le ordinanze, è opinione indiscussa che in generale le

disposizioni relative all'istruzione formale siano applicabili alle

indagini preliminari; viceversa le tre norme denunciate sono

universalmente intese nel senso che a tali indagini non possano

estendersi le garanzie di difesa personale e tecnica contenute negli

artt. 304-304 quater del Codice di procedura penale; perciò sarebbero

illegittime posto che anche gli atti di polizia giudiziaria, compiuti o

no dal magistrato, fanno parte degli stati e gradi del procedimento in

cui il diritto di difesa è costituzionalmente garantito: tanto più

che proprio nella fase preliminare si raccolgono le affermazioni del

prevenuto, cioè si pone in essere l'atto più "cruciale" dell'intero

procedimento.

Il giudice istruttore di Bologna inoltre si richiama a esperienze

di altri Paesi e alla norma costituzionale secondo cui il magistrato

dispone direttamente della polizia giudiziaria (articolo 109); ne

deriverebbe che, ai fini della difesa nel processo, il "sospettato"

dovrebbe sempre potersi difendere ugualmente anche nei confronti

dell'autorità di polizia: ciò sia perché dinanzi ad essa si

raccolgono elementi probatori con le loro inevitabili ripercussioni nel

giudizio, sia in ossequio soprattutto al principio nemo contra se

tenetur edere.

3. - Infine le tre norme violerebbero anche l'art. 3, primo comma,

della Costituzione: infatti dipenderebbe dalla discrezionalità

dell'inquirente la scelta fra la strada delle indagini preliminari e

quella dell'istruzione vera e propria, cioè fra un procedimento in cui

la difesa personale e tecnica non sarebbe garantita e un procedimento

in cui è garantita. Considerato in diritto :

1. - Le tre cause, avendo ad oggetto le stesse questioni di

legittimità costituzionale, vengono decise con un 'unica sentenza.

2. - L'art. 232 del Codice di procedura penale è denunciato

perché consente al procuratore della Repubblica di procedere a quegli

atti di polizia giudiziaria che si svolgono senza le garanzie

prevedute, per l'istruzione formale, dagli artt. 304-304 quater del

Codice di procedura penale.

Si tratta delle c.d. indagini preliminari che il P. M. avvia

subito dopo la notitia criminis e che precedono la vera e propria fase

istruttoria, formale o sommaria. Esse, notoriamente, possono limitarsi

all'assunzione e alla ricerca di indizi o di sommarie informazioni

testimoniali; ma spesso consistono in tipici atti istruttori

(interrogatorio ricognizioni ispezioni confronti perquisizioni) che

danno luogo a processi verbali direttamente utilizzabili nel corso

ulteriore del giudizio.

Questi atti, a parte certa loro sommarietà, non differiscono

sostanzialmente da quelli in cui si concreta la vera e propria

istruzione e perciò possono condurre il processo su binari dai quali

più tardi non sarà facile uscire: basti pensare a ispezioni non

facilmente ripetibili, a ricognizioni compiute nell'ansia di

individuare rapidamente il colpevole, a interrogatori condotti

febbrilmente nel clima d'allarme cagionato dal delitto. Il modo come le

indagini vengono eseguite, gli strumenti dei quali è costretto a

servirsi l'inquirente, l'assenza di vera collaborazione da parte

dell'indiziato (se c'è) e di chi lo assiste possono compromettere

irrimediabilmente la sorte del giudizio. Invece, se quegli stessi atti

fossero compiuti nel corso dell'istruzione formale, si svolgerebbero

quasi tutti alla presenza dei difensori delle parti e i documenti, che

ne registrano l'andamento e le conclusioni, compresi i processi verbali

degli interrogatori, sarebbero depositati presso la cancelleria a

presidio d'un aperto esercizio del diritto di difesa; nel nome del

quale un'analoga disciplina accompagna necessariamente anche

l'istruzione sommaria in virtù dell'art. 390 del Codice di procedura

penale e dopo che questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale parziale dell'art. 392, primo comma, del Codice di

procedura penale (sentenza n. 52 del 1965).

La differenza tra la fase dell'istruzione sommaria, che offre al

prevenuto (se c'è un prevenuto) le garanzie previste negli artt. 390,

304 bis-304 quater, e quella precedente, che le ignora, non trova

adeguata giustificazione dinanzi all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione: non è giustificata dall'urgenza di raccolta delle prove

poiché la norma impugnata si applica anche fuori dei casi che esigono

rapidi interventi, mentre a tali casi provvede comunque l'art. 304 ter

del Codice di procedura penale; né dalla natura delle operazioni, dato

che esse non differiscono da quelle di cui è fatta l'istruttoria; né

dalla loro pretesa estraneità al vero e proprio giudizio, ché questo

sarebbe un motivo troppo formalistico, per di più contraddetto dalla

partecipazione del magistrato a quegli atti.

Anzi proprio il potere, conferito dalla legge al P. M., di

compierli nella fase preparatoria invece che durante l'istruzione (il

cui inizio molto spesso è difficile da cogliere) accentua

l'incostituzionalità della norma denunciata: l'ampiezza del diritto di

difesa, che la Costituzione garantisce in ogni stato e grado del

procedimento, non può dipendere dalla mera discrezionalità

dell'inquirente, portato dalla natura delle sue stesse funzioni ad

allungare talvolta la fase preliminare in confronto con quella

istruttoria. Il che ha avvertito esattamente l'ordinanza di rinvio.

Perciò la denuncia è da accogliere, purché si avverta come, quanto

alla nomina del difensore, la norma, che occorre applicare nella fase

preparatoria, sia l'art. 390, dettato appunto per l'istruzione condotta

dal P. M., e non l'art. 304, relativo a quella del giudice.

3. - L'incostituzionalità parziale dell'art. 232 travolge

parzialmente anche un'altra delle norme impugnate, cioè l'art. 225 del

Codice di procedura penale che, in certi casi, consente il compimento

di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di

polizia giudiziaria.

Qui la gravità degli interventi non promossi dal P. M.

sembrerebbe giustificata dalle ragioni della flagranza o dell'urgenza,

mentre la violazione del diritto di difesa parrebbe evitata

dall'obbligo di osservare le norme sull'istruzione formale e di

trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica; ma la realtà è

ben diversa.

La tensione derivante dalla delicatezza delle funzioni, il

proposito di scoprire rapidamente i colpevoli, accentuato in soggetti

che con l'attività di polizia giudiziaria alternano compiti di polizia

di sicurezza, il timore (connaturato a questa stessa situazione) di non

reperire o perdere le prove, la difficoltà d'uno stretto controllo da

parte del procuratore della Repubblica portano spesso,

nell'applicazione pratica, ad allargare il concetto di urgenza o di

flagranza: sì che, al di là della previsione legislativa, il diritto

di difesa è sacrificato a esigenze che si rivelano talora

insussistenti e per le quali, d'altra parte, bastano le norme

dell'istruzione, saggiamente conciliando l'esercizio di quel diritto

con le assolute necessità del processo, comprese quelle dell'urgenza

(art. 304 ter, ultimo comma, e 304 quater, penultimo comma).

Inoltre secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione

formale può estendersi alle indagini preliminari solo "per quanto è

possibile", cioè praticamente a discrezione dell'autorità di polizia

giudiziaria; tanto è vero che, per le ragioni dell'urgenza e

sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P. M., si nega

proprio l'applicabilità, a quelle indagini, degli artt. 304 bis, 304

ter e 304 quater del Codice di procedura penale, vale a dire delle

norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio

del diritto di difesa: e non è dubbio che ciò contrasti con l'art. 24

della Costituzione: così come vi contrasta l'affermata

inestensibilità, ricavabile a quanto pare dalla stessa disposizione

impugnata, del precetto relativo alla nomina del difensore (precetto

che tuttavia, in una fase di indagini analoghe a quelle del P. M., è

anche in questo caso l'art. 390, non l'art. 304 additato dal giudice a

quo).

Per sfuggire alla denuncia di incostituzionalità non varrebbe

rilevare che quelle operazioni, compiendosi prima del giudizio,

sarebbero fuori da "ogni stato e grado" del processo: all'opposto, a

parte che quanto s'è detto sull'attività del P. M. può ripetersi a

lortiori per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non

sono estranei al giudizio poiché rientrano in indagini preordinate a

una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui è

consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 del Cod. proc.

penale).

D'altronde la dichiarazione di illegittimità parziale dell'art.

225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie

indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri

atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo. A questo

proposito vedrà il giudice ordinario come la disciplina

dell'istruzione e il precetto dell'art. 390 si possano realizzare,

soprattutto nell'eventualità che il prevenuto non risponda all'invito

di scegliersi un difensore; ad ogni modo, anche se risultasse che di

regola occorrerà l'intervento del magistrato, l'inconveniente, a

giudicare dall'esperienza d'altri Paesi, non sarebbe d'eccessiva

gravità: il diritto di difesa, in un ordinamento che vieta di

considerare colpevole chi non abbia subito una condanna definitiva, val

bene il sacrificio d'una maggiore speditezza delle indagini.

4. - Data l'illegittimità parziale degli artt. 225 e 232, la

denuncia dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale,

già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 52 del 1965, deve

essere respinta poiché la norma, nella sua attuale portata, non

impedisce l'estensione delle garanzie degli artt. 304 bis-quater del

Codice di procedura penale dell'istruzione sommaria e perciò alle

indagini di polizia giudiziaria. Il giudice a quo chiede inoltre che

l'art. 392, primo comma, sia dichiarato illegittimo in quanto non rende

estensibile all'istruzione sommaria (e perciò nemmeno a quelle

indagini) l'art. 304 del Codice di procedura penale; ma anche questa

denuncia è manifestamente infondata poiché, dichiarati parzialmente

illegittimi gli artt. 225 e 232, l'applicabilità all'istruzione

sommaria dell'art. 390 esclude che si possa lamentare

l'inestensibilità dell'analogo art. 304.

5. - Le ordinanze denunciano inoltre l'ultimo comma dell'art. 395

del Codice di procedura penale che, fuori dei tre casi ivi indicati,

ammetteva il proscioglimento senza interrogatorio e senza la

contestazione del fatto: la norma contrasterebbe con l'"interesse

costituzionale al giusto processo" e col diritto del prevenuto ad

"essere informato" anche se poi lo si proscioglie con formula piena.

La denuncia deve essere respinta con giudizio di manifesta

infondatezza: infatti da un canto questa Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma là dove non prevedeva la

contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del

proscioglimento con formula diversa da quelle che "il fatto non

sussiste" o che "non è stato commesso dall'imputato" (sentenza n. 151

del 1967); dall'altro l'"interesse al giusto procedimento" è

sufficientemente tutelato con le garanzie offerte dagli artt. 304

bis-304 quater del Codice di procedura penale: l'interrogatorio e la

contestazione del fatto si richiedono invece perché il prevenuto sia

messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare un

proscioglimento che, nei riflessi morali e sociali, potrebbe essergli

dannoso (sentenza citata); danno non ipotizzabile nel caso in cui si

riconosca che il fatto non sussiste o non è stato commesso da lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del

Codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle

indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti

istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater

del Codice di procedura penale;

dichiara inoltre la manifesta infondatezza delle questioni

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le

ordinanze del giudice istruttore del Tribunale di Bologna citate in

epigrafe, sulla legittimità costituzionale degli artt. 392, primo

comma, e 395, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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