Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d.

16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato

preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e

degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con

ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul

ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 297 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1985 il geometra Albino

Boiardi, nominato stimatore dei beni mobili e immobili della s.p.a.

Castellarano Fiandro Ceramiche in amministrazione controllata, propose

reclamo al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto 19 dicembre

1984 (depositato in pari data) con il quale il giudice delegato aveva

liquidato il compenso di sua spettanza in lire 12.793.050 anziché in

lire 33.564.979 come richiesto.

1.2. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 (notificata e

comunicata il successivo 26 febbraio; pubblicata nella G. U. n. 297 bis

del 18 dicembre 1985 e iscritta al n. 508/1985 R.O.) il Tribunale,

premesso che la ratio della C. cost. 42/1981, dichiarativa della

incostituzionalità dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.,

nella parte in cui assoggettava al reclamo al tribunale, disciplinato

nel modo previstovi, i provvedimenti decisori emessi dal giudice

delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, fosse da estendere

alla analoga vicenda di amministrazione controllata ed era da

considerare l'argomentazione, la quale aveva indotto le Sezioni Unite

della Cassazione a rescrivere, con la sent. 9 aprile 1984, n. 2255, che

la lacuna, aperta dalla declaratoria d'incostituzionalità degli artt.

23 e 26 l. fall., fosse da ripianare con il richiamo degli artt. 739 e

741 c.p.c., ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) in

riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23 comma primo, l.

fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nelle

forme previste, i provvedimenti decisori del giudice delegato emessi

nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e

decisione del medesimo giudice, con particolare riferimento al decreto

di liquidazione del compenso agli incaricati per l'opera prestata

nell'interesse del fallimento o di altra procedura concorsuale, b)

subordinatamente e conseguentemente all'accoglimento della questione

sub a), in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. nella parte in cui,

disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui

sub a), in seguito alla caducazione dell'art. 26 l. fall., fanno

decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in

cancelleria anziché dalla sua comunicazione o notificazione.

2.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del

giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - L'esigenza di rispettare il canone della rilevanza dei

sospetti d'incostituzionalità induce la Corte a limitare il giudizio

sulla questione di legittimità sub a) (supra 1.2.) alla vicenda, sorta

avanti il Tribunale di Reggio Emilia, di reclamo al tribunale avverso

decreto, dal giudice delegato adottato, di liquidazione del compenso ad

incaricati per l'opera prestata nell'interesse della procedura di

amministrazione controllata sulla base degli artt. 23 e 26 l. fall.

che si reputano richiamati dagli artt. 138 e 164 l. fall..

Comunque, la declaratoria d'incostituzionalità, resa con sent.

55/1986, degli artt. 26 comma primo, secondo e terzo, e 23 comma primo,

in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo e 167 comma secondo e

terzo, l. fall., nella parte in cui si assoggettano al reclamo al

tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto

del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello

stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato

all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti

soggettivi induce a giudicare fondata la proposta questione, la quale

è scaturita da contestazione sulla misura di compensi ad incaricati

per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione

controllata, che pur dà vita a controversia su diritti soggettivi.

4. - Del pari fondata è da giudicare la questione

d'incostituzionalità degli artt. 739 e 741 c.p.c., collegati con gli

artt. 26 e 23 comma primo l. fall. (supra 1.2.) perché questa Corte

ha giudicato, con sent. 303/1985, resa a proposito dell'art. 26 comma

primo, l. fall., inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo

giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo

nella data della pronuncia del decreto impugnato e non già nella data

della sua comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti

disposizioni procedurali.

Mette conto di rilevare che soltanto il coordinamento, istituito

dal giudice a quo, tra gli artt. 739 e 741 c.p.c. e l'art. 26 l. fall.

rende necessaria la declaratoria d'incostituzionalità dei combinati

disposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23

comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del

concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello

stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale

nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice

delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente

eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione

dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della

procedura di amministrazione controllata;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741

c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti

del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il

reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla

comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni

procedurali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari