Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)- i quali stabiliscono che i coniugi, che intendono adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di età tra adottanti ed adottando - interpretati nel senso di escludere che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneità all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori nati non più di quaranta anni prima del più anziano dei coniugi dichiarati idonei, in quanto - posto che nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, è necessariamente differenziata; che solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneità di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione; che diversa è la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunità di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate; che in questa articolata procedura la dichiarazione di idoneità dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità straniera, che provvede, in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; e che, al fine di una efficace tutela del preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note, perché possano essere tenute presenti dall'autorità straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo - le disposizioni impugnate devono essere intrpretate, conformemente alla funzione dell'istituto dell'adozione dei minori e ai principi costituzionali invocati, nel senso che il provvedimento che dichiara l'idoneità dei coniugi ad adottare deve precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e quelle del minore, comprendenti anche quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di età tra adottanti e minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'interesse del minore medesimo, possa essere pronunciata l'adozione. red.: S. Di Palma
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 31 cost.