Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli

artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile;

dell'art. 336, secondo e terzo comma, del codice civile; degli artt.

737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell'art. 336 del

codice civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 2000

dalla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, sul

reclamo proposto da M. D., iscritta al n. 163 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 -

1a serie speciale - dell'anno 2001 e il 20 dicembre 2000 dalla Corte

di appello di Genova, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto

da C. G., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2001;

Visto l'atto di costituzione di C. G;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 163 del 2001,

pronunciata il 18 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 19 febbraio

2001, la Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni - nel

corso del procedimento di reclamo introdotto dalla madre di un minore

avverso il decreto con cui il tribunale per i minorenni di Torino

aveva dichiarato, ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 del codice

civile, la decadenza del padre dalla potestà parentale, e disposto,

previo allontanamento dalla madre affidataria ex art. 317-bis del

codice civile, l'affidamento familiare del minore a cura del servizio

sociale - ha sollevato una serie di questioni di legittimità

costituzionale nei termini di seguito indicati.

Il rimettente riferisce che il tribunale per i minorenni aveva

nel contempo, su richiesta del P.M., aperto un procedimento per la

declaratoria della decadenza del padre dalla potestà genitoriale, e

che il giudice delegato aveva convocato il solo padre del minore e

non anche la madre, ed acquisito informazioni dai servizi sociali ed

il parere del P.M., ed aveva poi emesso il decreto reclamato,

comunicato per esteso al P.M. ed al giudice tutelare, notificato per

esteso al servizio sociale e notificato nel solo dispositivo alla

madre.

Con il reclamo la madre ha chiesto la dichiarazione di

inefficacia o inesistenza del decreto comunicatole senza motivazione,

la sospensione dell'applicazione del provvedimento, la dichiarazione

di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 133, 136 e 739 del codice di procedura

civile in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 della

Costituzione, nella parte in cui prevederebbero che i provvedimenti

pronunciati in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni e

reclamabili nel termine perentorio di dieci giorni siano comunicati

alle parti private limitatamente al dispositivo e non per esteso, ed

in ogni caso la riforma del provvedimento.

2. - La Corte rimettente ritiene fra l'altro che la previsione

del secondo comma dell'art. 739 cod. proc. civ. (secondo cui il

provvedimento emesso in camera di consiglio è comunicato se dato in

confronto di una sola parte, o notificato se dato in confronto di

più parti) deve essere coordinata con il rilievo che i procedimenti

relativi alla potestà genitoriale sono considerati dalla dottrina

"bilaterali o plurilaterali" onde il provvedimento che li conclude

dovrebbe essere interamente notificato alle parti ed al P.M. ex art.

137 cod. proc. civ. Tuttavia i tribunali per i minorenni ed anche

quello di Torino "comunicano non l'intero decreto ma solo il suo

dispositivo, a mente dell'art. 136 cod. proc. civ., consegnando il

biglietto di cancelleria al destinatario o disponendone la notifica

da parte dell'ufficiale giudiziario, e dalla data di questa

comunicazione del dispositivo fanno decorrere il termine perentorio

di dieci giorni decorso il quale, in assenza di reclamo, il decreto

acquista efficacia ex art. 741, comma 1, cod. proc. civ.".

Questa interpretazione - che la rimettente considera "diritto

vivente" - contrasterebbe:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost.: a1) in quanto non

rispetterebbe "il principio di ragionevolezza" perché, mentre con

riferimento alla sentenza la comunicazione del solo dispositivo

avrebbe una sua ragione, in quanto servirebbe soltanto a mettere le

parti nella condizione di poter notificare la sentenza al fine della

decorrenza del termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, nel

caso dei provvedimenti in discorso la comunicazione farebbe decorrere

essa stessa il termine di dieci giorni per il reclamo onde sarebbe

necessario conoscere il provvedimento nella sua interezza; a2) in

quanto realizzerebbe - arbitrariamente e senza una razionale

giustificazione - un trattamento differenziato rispetto alla

disciplina della notificazione d'ufficio integrale del decreto o

della sentenza di adottabilità, ex artt. 15, terzo comma, 16,

secondo comma, e 17, terzo comma, della legge n. 184 del 1983;

b) con l'art. 97, primo comma, Cost., perché risulterebbe

leso il principio del buon andamento dell'amministrazione;

c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto il termine

di dieci giorni per il reclamo, per la sua brevità, pur congruo a

consentire all'interessato l'attività di impugnazione, sarebbe

invece insufficiente, tenuto conto che l'interessato non potrebbe

utilizzarlo integralmente, dovendosi rivolgere alla cancelleria per

ottenere la copia del provvedimento: l'insufficienza sarebbe

particolarmente evidente nel caso in cui l'interessato dimori in una

regione diversa da quella della sede dell'ufficio giudiziario o

all'estero;

d) con l'art. 111, secondo comma, Cost., per la violazione

del principio della parità delle parti, derivante dal fatto che il

P.M. riceverebbe comunicazione integrale del provvedimento e, quindi,

potrebbe esercitare il diritto di impugnazione conoscendone il

contenuto per l'intera durata del termine di reclamo, mentre la parte

privata avrebbe conoscenza di quel contenuto solo dal momento in cui

ne ottenga copia dalla cancelleria;

e) con l'art. 111, sesto comma, Cost., in quanto la

motivazione non costituirebbe un fatto interno e dovrebbe essere

portata a conoscenza delle parti subito, mentre la conoscenza del

solo dispositivo si giustificherebbe esclusivamente ove sia previsto

- come per le sentenze - un meccanismo successivo di notifiche a cura

della parte più diligente.

f) ed infine con l'art. 2 Cost.: questo parametro viene,

peraltro, evocato solo in dispositivo.

2.1. - Sulla base di tali motivazioni la rimettente solleva la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 739, secondo

comma, cod. proc. civ., "in relazione all'art. 136 cod. proc. civ.,

nella parte in cui nel diritto vivente tali norme prevedono" "la

comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei

procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà

genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria,

anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia

per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art.

137 del codice di procedura civile".

La medesima questione viene prospettata anche con riferimento "al

combinato disposto degli artt. 739, comma 2, e 741 cod. proc. civ.,

nella parte in cui dispongono che nei procedimenti camerali del

tribunale per i minorenni ablativi e modificativi della potestà

genitoriale il termine di dieci giorni per proporre reclamo e il

termine di efficacia del decreto decorrano dalla comunicazione del

decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria,

anziché della notificazione mediante consegna al destinatario di

copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme

dell'art. 137 cod. proc. civ.".

Quanto alla rilevanza della questione, la rimettente osserva che

la reclamante, avendo ricevuto soltanto la comunicazione del

dispositivo del provvedimento e non avendo potuto apprendere da tale

comunicazione le ragioni del medesimo, non avrebbe potuto preparare

nel brevissimo termine di dieci giorni previsto per il reclamo un

ricorso che tenesse conto dei motivi per i quali il figlio veniva da

lei allontanato e si sarebbe limitata a proporre la questione di

costituzionalità, senza poter sviluppare le difese di merito. Dopo

di che osserva di avere autorizzato "in passato" in situazioni

simili, il rilascio alla parte reclamante di copia integrale del

decreto reclamato, e concesso alla stessa un termine per completare

con memoria le proprie difese. Ma alla rimettente "pare però giusto

che, attesa la rilevanza della questione e la frequenza con cui viene

proposta dai difensori con i motivi di impugnazione, sia la Corte

costituzionale a valutare se le attuate modalità di comunicazione

del solo dispositivo del decreto negli accennati procedimenti siano

addirittura costituzionalmente illegittime".

3. - La rimettente, inoltre, solleva d'ufficio una serie di altre

questioni, che investono il secondo e il terzo comma dell'art. 336

cod. civ.

La prima questione investe l'art. 336, secondo comma, nella parte

in cui non prevederebbe che nei procedimenti camerali ablativi o

modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore

contro cui il provvedimento non è richiesto. Ad avviso della

rimettente, questa mancata previsione aveva un significato

anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, quando

un solo genitore (di norma il padre) era titolare della potestà, ma

non si giustificherebbe più in un regime di potestà congiunta e

paritaria, in cui alla decadenza o alla limitazione della potestà di

un genitore corrisponde una maggiore pienezza della potestà

dell'altro genitore.

La limitazione dell'audizione ad un solo genitore, violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, Cost., per lesione del principio di

eguaglianza fra i genitori, e per irragionevolezza della diversità

rispetto alla disciplina di cui all'art. 10, quinto comma, della

legge 4 maggio 1983, n. 184, che, per i procedimenti limitativi o

sospensivi della potestà nel corso del procedimento di

adottabilità, impone l'audizione preventiva di entrambi i genitori

e, se c'è, del tutore;

b) l'art. 24, secondo comma, Cost., per lesione del "diritto

di autodifesa, con facoltà di farsi assistere da un difensore, del

genitore non sentito e, quindi, neppure informato della procedura";

c) l'art. 30, primo comma, Cost., per l'esclusione di un

genitore dalla possibilità di intervenire in un procedimento

relativo ai doveri e diritti dell'altro genitore di mantenere,

istruire ed educare i figli;

d) l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., per l'esclusione

di "un contraddittorio tra le parti, i due genitori in proprio e

quali legali rappresentanti del figlio, in condizioni di parità,

davanti ad un giudice terzo ed imparziale";

e) l'art. 18, comma 1, della Convenzione sui diritti del

fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata e

resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176

(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989), che impegna lo Stato al

riconoscimento nella propria legislazione del principio per cui

entrambi i genitori hanno una comune responsabilità per l'educazione

del fanciullo e per provvedere al suo sviluppo, e comporta che

entrambi debbano essere sentiti nel procedimento limitativo della

potestà di uno di essi.

La questione così prospettata sarebbe rilevante, in quanto la

madre non sarebbe stata informata e convocata, né in proprio né

quale legale rappresentante del figlio, esercente la potestà ex art.

317-bis cod. civ., pur avendo richiesto di essere sentita, ed

altresì in quanto il suo reclamo contro il provvedimento nella sua

interezza comprenderebbe la disposizione di decadenza dell'altro

coniuge dalla potestà, che, dunque, apparterrebbe al thema

decidendum.

4. - Altra questione viene poi proposta - sempre con riguardo

all'art. 336, secondo comma, cod. civ. - con riferimento alla mancata

previsione (nei procedimenti camerali ablativi o limitativi della

potestà genitoriale) dell'audizione del figlio minore, direttamente

da parte del giudice se "già grandicello" e tramite un

rappresentante se si tratti di un "bambino più piccolo".

Tale mancata previsione violerebbe:

a) "il principio di protezione della gioventù contenuto

negli artt. 2 e 31" secondo comma, Cost., di cui sarebbe espressione

l'ascolto del minore previsto dall'art. 12, comma 2, della già

citata Convenzione sui diritti del fanciullo, che dispone appunto

l'ascolto del minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa;

b) "il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, commi 1

e 2, Cost." per la disparità di trattamento rispetto alla procedura

di adottabilità, per la quale l'art. 10, secondo e quarto comma,

della legge n. 184 del 1983 prevede che ogni provvedimento temporaneo

nell'interesse del minore, salvo il caso di urgente necessità, debba

essere preceduto dall'audizione, da parte del tribunale per i

minorenni, del minore che ha compiuto dodici anni e, se ritenuto

opportuno, del minore di età inferiore. La disparità di trattamento

emergerebbe perché per l'adozione di provvedimenti con lo stesso

contenuto (prescrizioni, allontanamento, rimozione dalla potesta) non

sarebbe prevista l'audizione del minore in ogni caso;

c) l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., "non essendovi

un giusto processo" laddove il minore non venga sentito, direttamente

se abbia un'età appropriata, come quella di dodici anni stabilita

dall'art. 10, quarto comma, cit. della legge n. 184 del 1983, ed

altrimenti tramite un rappresentante, in modo da attuare un

contraddittorio sostanziale, e ciò indipendentemente dal fatto che

egli non possa essere ritenuto "parte formale".

5. - La rimettente prospetta poi la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., in

riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30,

primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui

non prevederebbe "a pena di nullità rilevabile d'ufficio che i

genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano

sentiti" in quanto se il principio del contraddittorio ex art. 111

vale anche per i procedimenti camerali ablativi o limitativi della

potestà, il solo modo per assicurarne l'attuazione sarebbe questa

previsione di nullità per il caso di inosservanza.

6. - La rimettente solleva poi tre ulteriori questioni di

legittimità costituzionale, che investono la disciplina prevista

dall'art. 336, terzo comma, cod. civ., per i provvedimenti ablativi o

modificativi della potestà genitoriale in situazione di "urgente

necessità".

La rimettente afferma, in primo luogo, che il provvedimento

reclamato è stato adottato con implicita valutazione di sussistenza

di un caso di urgente necessità (peraltro inesistente, in quanto il

procedimento sarebbe durato vari mesi e vi sarebbe stato ritardo

nella deliberazione e nel deposito del provvedimento), senza che

fossero sentiti i genitori, senza che ne fosse stabilita la durata

(essendosi riservato ad un seguito non precisato la valutazione della

durata dell'affidamento familiare) e fissandosi la convocazione della

sola madre a distanza di quasi cinque mesi.

In secondo luogo, rileva che non può dubitarsi

dell'ammissibilità di provvedimenti cautelari temporanei a tutela

del minore, "purché prevedano e non procrastinino nel tempo la

successiva possibilità di contraddittorio e di difesa".

Su queste premesse fonda la motivazione delle tre questioni di

costituzionalità.

6.1. - La prima questione viene prospettata denunciandosi l'art.

336, terzo comma, nella parte in cui non prevederebbe a pena di

nullità che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente

necessità nell'interesse del minore, senza l'audizione dei genitori

e del minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba avere una

durata massima stabilita dalla legge. Sottolinea la Corte torinese

come la prassi applicativa consentita dalla norma, incline ad

ammettere provvedimenti temporanei a durata illimitata (come sarebbe

accaduto nella fattispecie) o notevolmente lunga (per esempio un

allontanamento urgente disposto per il periodo di quattro anni), si

risolve nella sostanziale vanificazione del principio di

temporaneità.

Secondo la rimettente tale norma violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, Cost., per disparità di

trattamento - lesiva del principio di uguaglianza - rispetto

all'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 184

del 1983, di assunzione di provvedimenti temporanei di limitazione o

sospensione della potestà in caso di urgente necessità nel corso

del procedimento di adottabilità, in relazione alla quale la

temporaneità sarebbe implicitamente stabilita attraverso la

previsione che entro un mese debba intervenire il decreto di

conferma, modifica o revoca. La disparità emergerebbe per il fatto

che si trattano diversamente provvedimenti urgenti assunti in

situazioni simili per il sol fatto dell'assunzione in procedure

diverse ed il modello di cui alla procedura di adottabilità potrebbe

costituire "un riferimento" per conchiudere la temporaneità del

provvedimento ex art. 336, terzo comma, cod. civ., in un periodo non

superiore ad un mese, così specificandosi il petitum inerente la

questione in discorso;

b) l'art. 24, secondo comma, Cost., nonché l'art. 111, primo

e secondo comma, Cost., in quanto un provvedimento di urgenza con

temporaneità illimitata o di lunga durata finirebbe per vanificare

il diritto di difesa ed il contraddittorio nella successiva fase

processuale "perché - tenuto conto che la gestione dei tempi in un

processo profondamente inquisitorio come quello di volontaria

giurisdizione appartiene all'esclusiva disponibilità del giudice -

procrastina la necessità di un altro provvedimento di conferma,

modifica o revoca, determinando un consolidamento nel tempo della

situazione".

La questione sarebbe rilevante in quanto, nell'ipotesi di

accoglimento, il provvedimento reclamato dovrebbe essere modificato,

con la fissazione del momento finale dell'affidamento eterofamiliare.

6.2. - La seconda questione è prospettata con riferimento alla

mancata previsione da parte dell'art. 336, terzo comma, che il

tribunale dei minorenni, dopo avere adottato il provvedimento in caso

di urgente necessità, senza audizione dei genitori e del minore che

abbia compiuto gli anni dodici, debba a pena di decadenza entro

trenta giorni, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore,

il rappresentante dell'istituto di ricovero del minore e lo stesso

minore ultradodicenne, confermare, modificare o revocare il

provvedimento temporaneo assunto. La mancata previsione della

promozione di un procedimento camerale in contraddittorio in funzione

dell'adozione di "un provvedimento definitivo di conferma, modifica o

revoca" avrebbe determinato una prassi diffusa per cui i

provvedimenti urgenti di breve durata perderebbero efficacia

automaticamente alla scadenza "senza che intervenga una conferma (o

con dichiarazione di non luogo a provvedere perché la situazione si

è esaurita)" mentre quelli di lunga durata verrebbero frattanto

sostituiti da altri in relazione all'evoluzione del caso, senza che

"si realizzi il diritto delle parti ad essere ascoltate e a

partecipare attivamente al procedimento con riferimento alla conferma

o modifica del provvedimento di urgenza".

La rimettente prospetta un contrasto:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole

differenziazione di trattamento rispetto ancora una volta alla

disciplina del procedimento di adottabilità, e precisamente rispetto

all'art. 10, quarto e quinto comma, della legge n. 184 del 1983;

b) con gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo

comma, Cost., per lesione del diritto alla difesa e al

contraddittorio.

La questione sarebbe rilevante perché alla data dell'ordinanza

di rimessione il tribunale per i minorenni non avrebbe confermato,

modificato o revocato il provvedimento reclamato.

6.3. - La terza questione relativa all'art. 336, terzo comma, è

prospettata con riferimento alla mancata previsione che il

provvedimento temporaneo emanato in mancanza dell'effettiva

ricorrenza del caso di urgente necessità sia affetto da nullità

rilevabile d'ufficio. Tale mancata previsione, in quanto

consentirebbe che il tribunale per i minorenni adotti il

provvedimento temporaneo senza sentire i genitori ed il minorenne

ultradodicenne, anche in difetto di urgente necessità, sarebbe

lesiva:

a) dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto

consentirebbe il sacrificio del diritto di difesa dei soggetti che

dovevano essere sentiti;

b) dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto

sacrificherebbe il loro diritto al giusto processo;

c) del diritto di ascolto del minore, garantito dall'art. 9,

comma 2, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

La questione sarebbe rilevante in quanto il provvedimento

reclamato sarebbe stato adottato in mancanza di urgente necessità,

desumibile dal notevole lasso di tempo impiegato per l'assunzione

delle informazioni e dal lungo periodo decorso fra la deliberazione

ed il deposito del provvedimento reclamato.

7. - Con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 240, pronunciata il

20 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 12 marzo 2001, la Corte

d'appello di Genova, sezione per i minorenni - nel corso del

procedimento di reclamo proposto dalla madre di un minore contro il

provvedimento con cui il tribunale per i minorenni di Genova aveva

respinto la sua richiesta di affidamento del minore, confermando

invece l'affidamento al padre - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale "degli art. 737, 738, 739 cod. proc. civ.

e 336 cod. civ." nella parte in cui prevedono l'applicabilità del

rito camerale, "in caso di conflitto tra genitori non uniti in

matrimonio sull'affidamento dei figli o più in generale nei

procedimenti di limitazione o ablazione della potestà dei genitori"

ravvisando in tale previsione un contrasto con l'art. 111 Cost., per

non essere ispirati i relativi procedimenti al principio del giusto

processo.

Circa l'oggetto del giudizio a quo la rimettente riferisce che,

avendo il tribunale fondato la sua decisione sulla relazione del

servizio sociale, nella quale si precisava che, a differenza di

quanto aveva affermato la madre, il minore si trovava bene con il

padre, era ben inserito a scuola ed era curato e pulito, la

reclamante, oltre a sostenere l'infondatezza del provvedimento, nel

chiederne la riforma ha eccepito l'incostituzionalità degli artt. da

333 a 336 cod. civ., adducendo che la relazione non era stata portata

a conoscenza delle parti, "nell'ambito di una procedura che tollera

la presenza del difensore, ma non la reputa necessaria". Nel

procedimento di reclamo, il padre, nonostante la regolarità della

notifica, non si sarebbe costituito. All'udienza, sulle conclusioni

della reclamante e del Procuratore generale della Repubblica, la

Corte d'appello si è riservata ed a scioglimento della riserva ha

pronunciato l'ordinanza di rimessione.

7.1. - La rimettente, dopo avere rilevato che la procedura

applicabile nel caso di specie è quella di cui all'art. 336 cod.

civ. e che il riferimento in esso contenuto richiama e rende

applicabili le norme degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., e dopo

avere descritto le modalità della procedura ivi disciplinata,

nonché rammentato che lo stesso tipo di procedimento è applicabile

anche nel caso in cui si debba provvedere ai sensi dell'art. 317-bis

cod. civ., osserva preliminarmente che la previsione dell'art. 111

della Costituzione deve considerarsi applicabile anche al

procedimento ex art. 336 cod. civ. (in relazione agli artt. 330 e

333).

7.2. - Nel giudizio a quo verrebbe d'altro canto in

considerazione una contesa fra soggetti che discutono fra loro

sull'affidamento del figlio, nel presupposto di vantare ciascuno una

maggiore idoneità, non diversamente da quanto accade per i genitori

uniti in matrimonio in caso di separazione o di divorzio, in caso di

contrasto sull'affidamento dei figli. Onde, ancora più palese

sarebbe l'esigenza che il giudice appaia terzo ed imparziale.

Viceversa, il giudice minorile si sarebbe trasformato in procuratore

e difensore dei diritti del minore, riducendo drasticamente le

garanzie, assumendo un ruolo di governo di interessi sottratti

all'autonomia privata. Di fronte alla latitudine della norma

sostanziale che individua come regola di giudizio l'apprezzamento

dell'interesse del minore e della sua lesione, "il principio di

legalità [evidentemente inteso come regolamentazione per legge del

procedimento] deve essere reso particolarmente intenso, se si vuole

mantenere il carattere giurisdizionale del procedimento, attraverso

la garanzia del rito". La rimettente richiama al riguardo la sentenza

della Corte europea per i diritti dell'uomo del 15 luglio 2000

(Scozzari e Giunta/Italia) rimarcando che essa, nell'affermare che il

diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli è un

diritto fondamentale ed ha natura di diritto soggettivo pieno,

destinato, tuttavia, a cedere sul piano sostanziale, di fronte

all'incapacità dei genitori, ha sottolineato l'esigenza che

l'affievolimento avvenga in un procedimento giudiziale che veda

regolati i poteri processuali delle parti e del giudice e consenta

alle parti un controllo pieno sulla legalità degli atti del

procedimento.

7.3. - La rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia

talora giudicato che anche nella procedura camerale ex artt. 737 e

ss. cod. proc. civ. il diritto di difesa potrebbe essere assicurato,

nonostante la lacunosità della disciplina.

Ma a diversa valutazione dovrebbe indurre l'esigenza del giusto

processo regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in

condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale,

posta dal nuovo art. 111 Cost.: le parti dovrebbero essere titolari

di precise facoltà e poteri processuali e lo svolgimento del

procedimento dovrebbe essere sempre controllabile sulla base di

precise indicazioni normative e non rimesso alla discrezionalità del

giudice, cui le parti non dovrebbero soggiacere.

La procedura ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e 336 cod. civ. -

in quanto sommaria e semplificata, non regolata dalla legge nelle

forme, nei tempi e nelle modalità di svolgimento, ma affidata al

contrario alla pura discrezionalità del giudice, tanto che gli unici

tratti regolati sono la proposizione "della domanda" con ricorso, la

nomina di un relatore, l'assunzione di informazioni (non

necessariamente nel contraddittorio delle parti), e la decisione con

decreto motivato, reclamabile davanti alla corte d'appello, ma sempre

modificabile e revocabile - sarebbe ben lontana dalla relativa

previsione costituzionale. In sede di pronuncia sull'affidamento dei

figli ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., la discrezionalità del

giudice riguarderebbe anche lo stesso contenuto del provvedimento,

potendo il giudice disporre l'affidamento all'uno o all'altro dei

genitori, ma anche escludere entrambi, nell'interesse del minore,

dalla potestà, nominando un tutore (mentre nel caso di genitori

uniti in matrimonio, l'affidamento ad un terzo richiederebbe gravi

motivi). L'attuazione di un embrionale contraddittorio, le cui forme,

modi e tempi non sono disciplinati dalla legge, avverrebbe con la

mera convocazione dell'interessato e senza necessità di un difensore

tecnico.

D'altro canto, l'assenza di regole poste dalla legge, ma soltanto

dedotte in via di interpretazione adeguatrice all'art. 24 Cost.,

lascerebbe aperta la via a prassi applicative difformi per ogni

giudice o ufficio giudiziario e ciò escluderebbe la possibilità "di

sanzionare con la rimessione al primo giudice la violazione, in primo

grado, di regole di garanzia per la difesa" e "di stabilire con

certezza gli effetti della nullità di singoli atti".

Poiché a seguito della novellazione dell'art. 111 della

Costituzione il "giusto processo" non può che essere quello

"regolato dalla legge" dovrebbe dubitarsi della legittimità

costituzionale di un modello processuale, nel quale la decisione sui

diritti, in un settore fondamentale dell'ordinamento, è emessa a

seguito di un processo le cui cadenze sono affidate esclusivamente al

giudice "tenuto bensì a garantire i fondamentali diritti delle

parti, ma secondo modalità non predeterminate, e rimesse al suo

apprezzamento": la previsione di una riserva di legge "in un contesto

tanto delicato e rilevante" implicherebbe "la necessità che sia il

legislatore a disciplinare le regole del procedimento".

Queste complessive considerazioni vengono ritenute dal rimettente

idonee a giustificare la prospettata questione di costituzionalità.

7.4. - In punto di rilevanza della questione, la rimettente, dopo

avere assunto che a giustificarla potrebbe bastare il fatto che essa

deve applicare la procedura ex artt. 336 cod. civ. e 737 e ss. cod.

proc. civ., ritiene di fornire indicazioni più specifiche con

riferimento al caso concreto e rileva che il primo giudice ha fondato

il suo provvedimento esclusivamente sulla relazione del servizio

sociale, senza che "le parti" fossero informate della richiesta

rivolta all'uopo al servizio sociale e senza che abbiano potuto

prenderne visione e formulare rilievi e contestazioni. Tale

secretazione dei documenti, peraltro, secondo il rimettente non

sarebbe giustificata dalla procedura ex art. 737 e ss. ed avrebbe

"errato sicuramente il [primo] giudice al riguardo" in quanto avrebbe

violato "l'art. 76 disp. att. c.c." [rectius 76, delle disposizioni

di attuazione del codice di procedura civile], che consentirebbe il

rilascio di copie di tutti gli atti contenuti nel fascicolo.

Tuttavia, in un procedimento regolato nei tempi e nei modi dalla

legge potrebbe essere previsto, "ad esempio" uno scambio di memorie

prima della decisione, che nella specie "avrebbe potuto indirizzare

il primo giudice ad un ripensamento e magari allo svolgimento di

ulteriore attività istruttoria".

Soggiunge, quindi, la rimettente: "Certo in questo grado, le

parti, e in particolare la reclamante hanno potuto esaminare ogni

documento in atti, ma in tutta la fase precedente non hanno potuto

svolgere la loro difesa. E tuttavia non si potrebbe superare il vizio

di una prima fase in cui non si è compiutamente realizzato il

principio del contraddittorio (anche perché questa Corte non

potrebbe per questo annullare la decisione e rimettere le parti

stesse davanti al primo giudice) e comunque l'ampia discrezionalità

caratterizza pure questo grado".

Manifesta, quindi, sia la consapevolezza che il procedimento

ordinario, anche dopo la riforma del 1990, non sarebbe idoneo a

regolare controversie come quella al suo esame (ma, a ben vedere,

anche quelle di separazione e di divorzio) e che, de iure condendo il

legislatore potrebbe opportunamente coniugare l'esigenza di regole

precise e predeterminate con quella di agilità e snellezza,

funzionali ad un'efficace tutela del minore, sia la consapevolezza

che l'eventuale accoglimento della questione comporterebbe un vuoto

normativo. Ciononostante, ritiene che non possa non essere rimessa

alla Corte la questione della permanenza di una procedura

contrastante con l'art. 111 novellato. Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi dalle Corti di appello di Torino e di

Genova riguardano entrambi questioni di legittimità costituzionale

di norme sul procedimento camerale, in esito al quale il tribunale

per i minorenni pronunzia provvedimenti ablativi o modificativi della

potestà genitoriale; essi possono pertanto essere riuniti.

2. - La Corte d'appello di Torino propone varie questioni di

legittimità costituzionale, divisibili in tre gruppi.

3. - Al primo gruppo appartiene anzitutto la questione

concernente il combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e

136 del codice di procedura civile, nella parte in cui - secondo un

asserito diritto vivente risultante dall'interpretazione accolta dal

tribunale che ha deciso in primo grado - prevederebbe la

comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del

biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna

al destinatario di copia conforme all'originale nelle forme dell'art.

137 cod. proc. civ.

Secondo il giudice rimettente, tale normativa viola l'art. 2

della Costituzione (il parametro è indicato solo in dispositivo,

senza alcuna motivazione), l'art. 3, primo comma, della Costituzione

(per irragionevolezza, in quanto dalla comunicazione del solo

dispositivo decorre il termine di dieci giorni per proporre reclamo,

in vista del quale il provvedimento dovrebbe essere conosciuto nella

sua interezza; e per ingiustificata disparità di trattamento

rispetto a situazioni sostanzialmente simili, come la notificazione

integrale del decreto o della sentenza di adottabilità ex artt. 15,

terzo comma, 16, secondo comma, e 17, terzo comma, della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), l'art. 97, primo comma, della Costituzione (per lesione del

principio del buon andamento dell'amministrazione), l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione (essendo il termine di dieci giorni

per il reclamo tanto breve da ledere il diritto di difesa), l'art.

111, secondo comma, della Costituzione (per violazione del principio

della parità delle parti, in quanto al P.M., a differenza che alla

parte privata, il provvedimento è comunicato integralmente), l'art.

111, sesto comma, della Costituzione (in quanto la conoscenza del

solo dispositivo, e non anche della motivazione, si spiega unicamente

ove sia prevista, come per le sentenze, una successiva notifica a

cura della parte più diligente).

Anche la seconda questione del primo gruppo è prospettata - in

riferimento agli stessi parametri - nei confronti del combinato

disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ.,

considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali

in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra

dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto

di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell'art.

137 cod. proc. civ.

4. - Le due questioni - delle quali la seconda si pone rispetto

alla prima in rapporto di dipendenza - possono essere esaminate

congiuntamente.

Esse sono inammissibili.

La Corte di appello - pur dichiarando di considerare i

procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale come

"bilaterali o plurilaterali" e quindi soggetti all'art. 739, secondo

comma, cod. proc. civ., che per il provvedimento camerale "dato nei

confronti di più parti" prevede la notifica (e non la comunicazione

con biglietto di cancelleria), e pur riconoscendo di avere sovente

applicato tali principi - ritiene di non poter decidere in questo

senso il caso di specie, per il contrario "diritto vivente"

identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni ed in

specie da quello che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

La rimettente, pertanto, non propone una questione di

legittimità costituzionale, ma un mero dubbio interpretativo; e per

di più rinunzia a ricercare la possibilità di interpretare la norma

impugnata nel senso utile ad evitare quello che, secondo la sua

prospettazione, è il contrasto con la Costituzione, pur mostrando di

conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale

interpretazione potrebbero sorreggere.

5. - Il secondo gruppo di questioni prospetta tre profili di

incostituzionalità dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., che

disciplina la forma ordinaria del procedimento ablativo o

modificativo della potestà genitoriale.

La norma è anzitutto impugnata nella parte in cui - disponendo

che "nei casi in cui il provvedimento è chiesto contro il genitore,

questi deve essere sentito" - non prevede che sia sentito anche

l'altro genitore, così violando l'art. 3, primo comma, della

Costituzione (per lesione del principio di eguaglianza fra i genitori

e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

disciplina dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 184 del 1983,

che, per i procedimenti limitativi o sospensivi della potestà nel

corso del procedimento di adottabilità, prevede l'audizione di

entrambi i genitori e del tutore), l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione (per lesione del diritto di difesa del genitore non

sentito, e quindi "neppure informato della procedura"), l'art. 30,

primo comma, della Costituzione (in quanto ad un genitore è preclusa

la possibilità di intervenire nel procedimento relativo ai doveri e

ai diritti dell'altro in tema di mantenimento, istruzione ed

educazione dei figli), l'art. 111, primo e secondo comma, della

Costituzione (perché è escluso il contraddittorio tra genitori in

condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale),

l'art. 18, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo

stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva

in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione

della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20

novembre 1989), che impegna lo Stato a sancire la comune

responsabilità dei genitori per l'educazione e lo sviluppo del

fanciullo, onde entrambi devono essere sentiti nel procedimento

limitativo della potestà di uno di essi.

6. - La questione non è fondata, in quanto muove da un

presupposto interpretativo erroneo.

Il mancato rispetto del contraddittorio nei confronti del

genitore diverso da quello contro cui il provvedimento è richiesto

viene denunciato essenzialmente in relazione al suo diritto a

partecipare al procedimento già instaurato, ma - come emerge

dall'accenno al genitore "non informato" - non manca un riferimento

alla fase dell'instaurazione.

Sotto quest'ultimo aspetto, la prospettazione contraddice la

stessa qualificazione del procedimento in esame come "bilaterale o

plurilaterale" che il rimettente afferma di condividere e che

comporta necessariamente la garanzia del contraddittorio, inteso come

diritto di ciascuna delle parti ad essere tempestivamente informata

del procedimento.

Del resto l'impugnato art. 336, secondo comma - secondo cui il

tribunale provvede in camera di consiglio - va letto alla luce del

principio generale per cui anche il procedimento camerale è ispirato

al rispetto del contraddittorio (sentenza n. 103 del 1985), nei sensi

indicati.

Per quanto poi specificamente concerne il contraddittorio come

diritto di partecipare allo svolgersi del procedimento, ed in

particolare a quella specifica attività istruttoria che è

l'audizione ad opera del giudice, il rimettente - pur richiamandosi

alla Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva con legge

n. 176 del 1991, e quindi dotata di efficacia imperativa

nell'ordinamento interno - non considera che l'art. 9, comma 2, di

essa (ai sensi del quale tutte le parti interessate devono avere la

possibilità di partecipare alle deliberazioni e far conoscere le

proprie opinioni) pone una disciplina complementare rispetto alla

previsione della norma impugnata (che prevede solo l'audizione del

genitore contro cui il provvedimento è richiesto), onde dal

coordinamento fra le due norme deriva, allo stato dell'evoluzione

legislativa, che nel procedimento in esame devono essere sentiti

entrambi i genitori.

Della fondatezza di queste conclusioni fornisce recente conferma

l'art. 37, comma 3, della legge 26 aprile 2001, n. 149 (Modifiche

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo

del codice civile"), sopravvenuta all'ordinanza di rimessione, anche

se non ancora efficace. La norma ha aggiunto nell'art. 336 cod. civ.

un quarto comma, ai sensi del quale "Per i provvedimenti di cui ai

commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un

difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge":

ed è evidente come essa presupponga che entrambi i genitori (ed il

minore) siano "parti" del procedimento di cui all'art. 336 cod. civ.,

e in quanto "parti" abbiano diritto di avere notizia del procedimento

e di parteciparvi.

7. - L'art. 336, secondo comma, cod. civ., è poi impugnato per

la mancata previsione che, nei procedimenti camerali in esame, siano

sentiti il minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di

età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore.

Ne risulterebbero violati gli artt. 2 e 31, secondo comma, della

Costituzione (di cui è espressione l'art. 12, comma 2, della citata

Convenzione, sull'ascolto del minore in ogni procedura giudiziaria e

amministrativa), gli artt. 3, primo e secondo comma, della

Costituzione (sotto il profilo sia dell'irragionevolezza, sia della

disparità di trattamento rispetto alla procedura di adottabilità,

per la quale l'art. 10, secondo e quarto comma, della legge n. 184

del 1983 dispone che il tribunale per i minorenni, prima di assumere

provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, deve, salvo il

caso di urgente necessità, sentire il minore dodicenne e, se

opportuno, quello di età inferiore), e l'art. 111, primo e secondo

comma, della Costituzione ("non essendovi un giusto processo" se il

minore non venga sentito, direttamente o tramite un rappresentante).

8. - La questione non è fondata, in quanto muove ancora una

volta da una premessa interpretativa erronea.

L'art. 12 della citata Convenzione - disposto al comma 1 che il

fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente

la sua opinione su ogni questione che lo interessa - soggiunge al

comma 2 che "A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la

possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o

amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un

rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le

regole di procedura della legislazione nazionale".

Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad

integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo

comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come parte del

procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi

confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi

dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr. ordinanza n. 528 del 2000).

Ed è ancora una volta rilevante il richiamo alla recente legge

n. 149 del 2001, dalla quale - come già notato al n. 7 - chiaramente

si evince l'attribuzione al minore (nonché ai genitori) della

qualità di parte, con tutte le conseguenti implicazioni.

9. - Infine l'art. 336, secondo comma, cod. civ. è impugnato in

quanto non prevede "a pena di nullità rilevabile d'ufficio che i

genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano

sentiti".

Tale mancata previsione violerebbe gli artt. 2, 3, secondo comma,

24, secondo comma, 30, primo comma e 111, primo e secondo comma,

Cost., poiché il principio del contraddittorio ex art. 111 della

Costituzione vale anche per i procedimenti camerali ablativi o

limitativi della potestà e la sua inosservanza impone la previsione

di nullità.

La questione, in quanto dipendente dalle precedenti, resta

assorbita, pur dovendosi rilevare che compete al rimettente

stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali

civili, quali conseguenze esplichi sul provvedimento reclamato

l'inosservanza dell'art. 336, secondo comma, interpretato nel senso

sopra precisato.

10. - Il terzo gruppo di questioni proposte dalla Corte d'appello

di Torino concerne - sotto tre distinti profili - l'art. 336, terzo

comma, cod. civ., secondo cui "In caso di urgente necessità il

tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei

nell'interesse del figlio".

11. - La norma è anzitutto impugnata per la parte in cui non

prevede che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente

necessità nell'interesse del minore (senza l'audizione dei genitori

e del minore che abbia compiuto dodici anni) abbia, a pena di

nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni.

Secondo il giudice rimettente, questa mancata previsione viola

l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti urgenti di

limitazione o sospensione della potestà nel corso del procedimento

di adottabilità, che l'art. 10, terzo comma, della legge n. 184 del

1983 considera implicitamente temporanei, prevedendo l'intervento

entro un mese del decreto di conferma, modifica o revoca), e gli

artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della

Costituzione (perché un provvedimento urgente di durata illimitata

vanifica il diritto di difesa ed il contraddittorio nella fase

processuale successiva).

In secondo luogo, la norma è impugnata in quanto non prevede che

il tribunale per i minorenni, dopo avere provveduto in via di urgenza

senza sentire genitori e minore ultradodicenne, debba entro trenta

giorni, a pena di decadenza, provvedere in contraddittorio per

confermare, modificare o revocare il provvedimento.

Ad avviso della Corte rimettente, tale mancata previsione viola

l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per irragionevole

disparità di trattamento rispetto alla disciplina del procedimento

di adottabilità di cui al citato art. 10 della legge n. 184 del

1983), e gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma,

della Costituzione (per lesione dei diritti di difesa e del

contraddittorio).

12. - Le due questioni sono inammissibili.

Il giudice a quo - pur dubitando che la disciplina del

procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, di cui al

terzo comma dell'art. 336 cod. civ., sia conforme ai parametri

evocati - non ha valutato la possibilità di dare della norma

impugnata un'interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di

legittimità costituzionale sottoposti al giudizio di questa Corte.

In particolare, non ha verificato se - come pure si è sostenuto in

giurisprudenza e in dottrina - il procedimento in esame, attesa la

sua natura cautelare rispetto a quello ordinario di cui al secondo

comma del medesimo art. 336 cod. civ., non possa ritenersi

assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme

dettata dagli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ. (applicabile, in

quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal

codice civile: art. 669-quaterdecies), con la conseguenza che anche

il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe

ritenersi regolato dal secondo e dal terzo comma dell'art.

669-sexies.

Il silenzio sul punto dà luogo ad un difetto di motivazione

dell'ordinanza.

13. - Sotto un terzo profilo l'art. 336, terzo comma, cod. civ.

è impugnato in quanto - non prevedendo la nullità rilevabile

d'ufficio del provvedimento temporaneo emanato in difetto del

presupposto dell'urgente necessità - consentirebbe al tribunale per

i minorenni di adottare provvedimenti temporanei senza sentire i

genitori ed il minorenne ultradodicenne, così violando l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione (per il sacrificio del diritto di

difesa dei soggetti che dovevano essere sentiti), l'art. 111, primo e

secondo comma, della Costituzione (per la lesione del diritto di

questi soggetti al giusto processo), e infine il diritto di ascolto

del minore, garantito dall'art. 9, comma 2, della citata Convenzione

sui diritti del fanciullo.

14. - La questione - indipendentemente dalle implicazioni

desumibili dai rilievi di cui al n. 12 - è inammissibile, non

ponendo un problema di legittimità costituzionale, ma di mera

interpretazione.

Infatti - poiché l'art. 336, terzo comma, cod. civ. prevede la

possibilità di adottare provvedimenti temporanei solo in caso di

"urgente necessità" - la questione se il difetto di tale requisito

comporti o meno nullità attiene all'interpretazione della norma

impugnata, alla luce dell'art. 156 cod. proc. civ., che spetta al

giudice a quo.

15. - La Corte di appello di Genova impugna gli artt. 737, 738 e

739 cod. proc. civ., e l'art. 336 cod. civ., in quanto rendono

applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto

l'affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti

in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od

ablativi della potestà genitoriale.

Il giudice rimettente - premesso che tali procedimenti mirano

alla risoluzione di conflitti fra genitori esercenti la potestà e

quindi incidono sulle loro posizioni soggettive, aventi rango di veri

e propri diritti, meritevoli di tutela al pari di quelli del minore -

ritiene che l'applicabilità del rito camerale violi l'art. 111

Cost., in relazione al principio per cui il "giusto processo" deve

essere regolato dalla legge, per l'assenza in quel rito di una

precisa e puntuale disciplina dei poteri del giudice e delle parti,

cui non potrebbe ovviare un'interpretazione adeguatrice ex art. 24

Cost., che lascerebbe aperta la via a prassi applicative difformi per

ogni ufficio giudiziario, onde il giudice del reclamo non potrebbe

né sanzionare con la rimessione al primo giudice la violazione in

primo grado "di regole di garanzia per la difesa" né "stabilire con

certezza gli effetti della nullità di singoli atti".

16. - La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la

normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in

senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni

di tale suo convincimento.

Quanto alle eventuali prassi distorsive, esse si risolverebbero

in errori cui rimedierebbe in sede di reclamo il controllo dei

provvedimenti emessi in prima istanza (come del resto fa la stessa

ordinanza per la prassi della secretazione delle relazioni dei

servizi sociali, riguardo alla quale esplicitamente individua la

norma che la vieta).

D'altro canto, la tesi dell'impossibilità, per il giudice del

reclamo, di sanzionare con la rimessione del procedimento al primo

giudice la violazione di regole poste a garanzia del diritto di

difesa verificatesi in primo grado, non considera che,

nell'ordinamento processuale civile, la rimessione al primo giudice

è fenomeno limitato ai casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod.

proc. civ., onde corrisponde ai principi che il giudice del reclamo,

constatata una violazione in prima istanza delle regole del

contraddittorio o del diritto di difesa non riconducibile ai casi di

rimessione espressamente previsti, adotti una nuova decisione

rispettosa di quelle regole.

Infine, la tesi dell'impossibilità per il giudice del reclamo di

stabilire con certezza la nullità di singoli atti postula un sistema

di nullità degli atti del processo civile necessariamente correlato

a specifiche previsioni normative, e perciò diverso da quello in

vigore, così come risulta dal secondo e terzo comma dell'art. 156

cod. proc. civ.

Dalla rilevata insufficienza di motivazione discende

l'inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma,

e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741

del codice di procedura civile, sollevate dalla Corte d'appello di

Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo

comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto

comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 336, secondo comma, del codice civile,

sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo

comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 336, terzo comma, del codice civile,

sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111,

primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura

civile e 336 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di

Genova, sezione per i minorenni, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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