Corte costituzionale

Ordinanza n. 528/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 del

codice civile e degli artt. 738 e 739 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Corte di

appello di Genova - sezione per i minorenni - sul reclamo proposto da

Ruani Sergio ed altra, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Genova - sezione specializzata

per i minorenni - con ordinanza del 28 ottobre 1999 (pervenuta a

questa Corte in data 28 aprile 2000), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 336 e 333 cod. civ. nonché

738 e 739 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, nella parte

in cui nel procedimento camerale limitativo della potestà

genitoriale non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza

del minore;

che i parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la

mancata considerazione del minore, come parte del giudizio,

inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in

particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della

personalità, implicitamente garantito dalle disposizioni stesse;

che il procedimento di reclamo ex art 739 cod. proc. civ. è

stato introdotto dai collocatari della minore avverso un

provvedimento del tribunale che aveva affidato la stessa al comune

affinché questi ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del

nonno materno;

che i reclamanti lamentavano come il tribunale non avesse

tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica nella parte in

cui si dubitava dell'idoneità educativa del gruppo familiare del

nonno, sottolineando la situazione di grave e protratta violenza

fisica e psicologica;

che, nel costituirsi, i nonni della minore sostenevano il

difetto di legittimazione dei reclamanti e l'adeguatezza del proprio

nucleo familiare;

che all'udienza, davanti al giudice a quo, l'A.N.F.A.A.

(Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) chiedeva di

intervenire in adesione alle conclusioni dei reclamanti, ritenendo

che questi avevano agito nell'esclusivo interesse della minore,

atteso che appariva preoccupante il ritorno di questa presso il nonno

e auspicava la nomina di un curatore speciale sia sotto il profilo

sostanziale che sotto quello processuale;

che nell'ordinanza di rimessione, premesso che in dottrina e

giurisprudenza si evidenzia una sempre maggiore considerazione della

posizione del minore quale soggetto titolare di diritti soggettivi

perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della

comunità sociale ("non più oggetto di una assoluta ed

incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente "persona" alla

pari di ogni altro individuo"), si richiama il c.d. diritto minorile

e cioè un complesso di norme riguardanti la posizione del fanciullo

nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse;

che il procedimento ex artt. 333, 336 cod. civ., in cui il

giudice assume ogni opportuno e conveniente provvedimento per la

prole, ha effetti rilevanti sull'avvenire del fanciullo, e tuttavia a

questi non è dato stare in giudizio a mezzo di curatore speciale per

la tutela dei suoi interessi e neppure è previsto che egli sia

obbligatoriamente sentito;

che gli interessi del minore non sono adeguatamente tutelati

dal p.m. in sede di intervento obbligatorio, anche perché i poteri

di quest'organo non si ricollegano a tali specifici interessi, ma a

quello generale dell'attuazione della legge; analogamente, non

potrebbe costituire valida alternativa alla nomina di un curatore il

potere largamente officioso del giudice;

che la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non

è sconosciuta al nostro ordinamento, come nei casi di conflitto di

interessi tra genitori e figli (art. 370 recte: art. 320, u.c., cod.

civ.) ovvero, in sede processuale, per le azioni di status e le

procedure di opposizione al decreto di adottabilità;

che la nomina di un curatore del minore nel caso in esame

trova una base normativa in alcuni documenti internazionali: la

Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre

1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991,

n. 176, la quale afferma che al fanciullo deve essere assicurata la

possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi

sia direttamente che attraverso un rappresentante (artt. 3 e 12); e

la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la quale

prevede il riconoscimento al minore di diritti processuali che lo

riguardano e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un

terzo rappresentante;

che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 185 del

1986) non fondata questione analoga, ma con specifico riferimento

alla procedura di divorzio e separazione per i provvedimenti di

affidamento della prole;

che comunque oggi vi è una accresciuta sensibilità alla

problematica del minore;

che sulla rilevanza della questione la Corte rimettente

osserva che nella presente causa essa si dovrebbe "pronunciare sulla

collocazione della minore senza avere chiara consapevolezza

dell'interesse di questa non adeguatamente rappresentata in

giudizio". Allo stato - soggiunge il giudice a quo - vi sarebbe la

"necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale

dei ricorrenti che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi

interessi, nonché l'inammissibilità dell'intervento dell'A.N.F.A.A.

con conseguente conferma del provvedimento impugnato"; che, tuttavia,

dall'accoglimento della questione discenderebbe la nomina di un

rappresentante del minore, nei confronti del quale si dovrebbe

disporre l'integrazione del contraddittorio e la riapertura dei

termini per l'impugnazione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere

ammissibile, esige anzitutto una plausibile e non carente o

contraddittoria motivazione sulla rilevanza della medesima; nella

specie, l'ordinanza ritiene necessaria ai fini del decidere una

pronuncia di incostituzionalità della omessa previsione della nomina

di un curatore speciale per l'ipotesi in esame, senza tuttavia

motivare in modo completo sulla effettiva mancanza nel vigente

ordinamento di norme, speciali o generali, che consentano tale

nomina: verifica che costituiva presupposto indispensabile per la

predetta rilevanza;

che inoltre il giudice a quo, mentre afferma che "il collegio

si troverebbe nella necessità di dichiarare la carenza di

legittimazione processuale dei (reclamanti) collocatari della minore,

i quali non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi",

non risolve poi il problema pregiudiziale sull'ammissibilità del

procedimento di gravame; e nel contempo solleva la questione di

costituzionalità, senza argomentare sul perché, nonostante ciò, la

medesima possa ritenersi rilevante in quello stesso procedimento;

che, pertanto, deve essere accolta l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. nonché

738 e 739 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, sollevata

dalla Corte d'appello di Genova - sezione specializzata per i

minorenni - con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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