(( Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.)) ((1))

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 14-novies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14804/2026

    18 maggio 2026

    Nella procedura di sovraindebitamento, la fase di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, è strutturata sul modello della fase di liquidazione dell'attivo della procedura di fallimento, condividendone la natura concorsuale, unitamente alla ratio e finalità, sicché i provvedimenti - tra cui la sospensione delle operazioni di vendita - che si rivelino lesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, possono essere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini dei procedimenti in camera di consiglio.

    Art. 14-novies · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 739 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5137/2026

    6 marzo 2026

    Nel procedimento di liquidazione patrimoniale, l'art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 non prevede la possibilità per il terzo di presentare offerte in aumento dopo l'aggiudicazione della gara; pertanto, in assenza di un'espressa disposizione della legge speciale che regola la procedura competitiva di scelta dell'acquirente, non è consentito estendere in via analogica a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall'art. 107 l. fall. in caso di offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

    Art. 14-novies

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2264/2026

    3 febbraio 2026

    In tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 14 novies, comma 1, della l. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, assolvendo ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue che il superamento di tale termine non determina la nullità della liquidazione e della esecuzione del programma.

    Art. 14-novies

    Rassegna di febbraio 2026, p. 16 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14novies · fonte del testo

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