Codice civile

Art. 336 c.c.

[1]Legittimazione ad agire 321322

[2]I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 321322

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[5]I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. 321322

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/2009

    Questione inammissibile
    12 giugno 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo». Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall'altro, il medesimo rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - l'incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale devono essere coordinate. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 93 e n. 35/2009, n. 441 e n. 433/2008. - Nel senso che nei procedimenti di cui all'art. 336, secondo comma, cod. civ., sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., v., citata, sentenza n. 1/2002

    Art. 336 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Secondo l’interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 528/2000

    Questione inammissibile
    22 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessità, irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio a quo. M.R.

    Art. 333 c.c. · Art. 336 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ordine ai provvedimenti che l'autorità può prendere, per la tutela del figlio, nei riguardi dell'esercente la patria potestà, è sembrato superfluo specificare nell'art. 330 che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando l'esercizio di questa abbia luogo con pregiudizio morale o patrimoniale del figlio la preoccupazione che possa sorgere il dubbio che si tratti di pregiudizio soltanto materiale non è sembrata fondata, in quanto è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno, in gran parte, contenuto di ordine morale, e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale. È stato anche proposto di ristabilire la sospensione dall'esercizio della patria potestà, contemplato nell'art. 387 del progetto della Commissione Reale e che venne soppresso nel progetto definitivo, per la considerazione che i casi, in cui si poteva far luogo alla sospensione, costituivano in effetti anche casi di impedimento all'esercizio della patria potestà. È stato in contrario osservato che possono prospettarsi molte ipotesi, in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto, che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre, ai sensi dell'art. 317, e in queste ipotesi sarebbe pertanto giustificato l'istituto della sospensione. La questione sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 317. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine l'impedimento si mantiene, come pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà. Ne pare che si possa invocare, per introdurre la sospensione dall'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimento che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale. Non è sembrato necessario di stabilire nell'art. 331 che in seguito alla dichiarazione di decadenza dalla patria potestà del padre, i casi, in cui il tribunale può ordinare il collocamento del figlio presso terzi o in un istituto di istruzione, devono presentare una eccezionale gravità. Infatti, il concorso di straordinarie circostanze, tali da giustificare l'intervento del tribunale, risulta già dall'inciso «in speciali circostanze». È stata però modificata la dizione dell'articolo, quale risultava dal progetto, per seguire la proposta di sostituire alla specificazione delle varie modalità, nelle quali può consistere il collocamento del figlio fuori della casa paterna, una formulazione generica, facendo cenno dell'allontanamento dalla casa paterna, in conformità alla formula usata dal codice del 1865. Nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio (art. 333) è stata mantenuta, in conformità al progetto, la competenza del tribunale per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse della prole. L'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori è funzione così delicata che sembra opportuno affidarla senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma dell'art. 336, ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale dell'articolo 403.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 171

  • È stata presa in attento esame la proposta, con cui si vorrebbe affermare, nel secondo comma dell'art. 336, la necessità della previa citazione del genitore nei cui riguardi il provvedimento dovrebbe essere adottato. In effetti, il progetto non aveva inteso prescindere contraddittorio perchè l'inciso «quando occorra» usato dal progetto, serviva soltanto a chiarire che la previa chiamata del genitore non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio peraltro che la formula del progetto potesse essere interpretata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, è stata chiarita la portata della norma, evitando di parlare di «citazione» del genitore, che potrebbe lasciar credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il procedimento deve conservare conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza. 173. -- È stata accolta nell'art 339, une tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare, in difformità dal progetto, anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendosi però la competenza del tribunale, secondo le direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto però è stato lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendosi l'inciso «occorrendo» per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 172

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 67 parole tolte, 38 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

tolto: In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art336 · fonte del testo

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