Legge fallimentare

Art. 183 fallimento — Reclamo

((Contro il decreto del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.))50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi' detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 183 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10819/2025

    24 aprile 2025

    Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

    Art. 183 fallimento · Art. 180 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/1974

    Ha colpito questo articolo
    12 novembre 1974

    La constatazione per cui l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere - a differenza della notificazione - una mera presunzione di conoscibilità, peraltro insuperabile, che è cosa sostanzialmente diversa dal portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, vale senza dubbio anche con riferimento alla ipotesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare e vale anzi a maggior ragione se si tiene conto della brevità del termine stabilito per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo: brevità che ovviamente postula che i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: soggetti, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva notizia della decisione pronunciata. Ne' ricorrono, nella specie in esame a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in senso opposto. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 183, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.

    Art. 183 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1974 al 1 gennaio 2008. 54 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Contro tolto: la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione. L'atto di appello e' notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione aggiunto: il decreto del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art183 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari