Art. 416 c.p.c. — Costituzione del convenuto

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[1]Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

[2]La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

[3]Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 26 novembre 2024

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

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LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 416 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8057/2026

    1 aprile 2026

    Il termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione non è perentorio, in assenza di espressa previsione, a differenza di quello ex art. 416 c.p.c., che si applica agli altri documenti in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7.

    Art. 416 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 149 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7008/2026

    24 marzo 2026

    Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 414 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 301 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18442/2025

    7 luglio 2025

    La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 116 ↗

Tutte le 22 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2019

    Questione inammissibile
    17 aprile 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).

    Art. 414 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 191/1999

    Questione infondata
    25 maggio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l'ordinario giudizio di cognizione) l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo, alle controversie agrarie, quale quella di specie) sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l'altro, pena l'incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi e viceversa. - S. n. 65/1980, O. n. 104/1988.

    Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 163 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/1998

    Questione inammissibile
    23 aprile 1998

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo

    Art. 414 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 33 parole tolte, 126 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il tolto: ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i documenti allegati aggiunto: convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

aggiunto: La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

tolto: Il cancelliere forma subito un fascicolo d'ufficio in cui inserisce il ricorso e i documenti delle parti, e lo presenta immediatamente al presidenteaggiunto: Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art416 · fonte del testo

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