Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 del

codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra Lisa Eligio ed altra e Canavesio

Giorgio, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il primo dicembre 1986 dal Pretore di Campli

nel procedimento civile vertente tra Del Moro Liliana e la s.r.l. "C

2 C" Confezioni, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (comunicata il 13 e

notificata il 25 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 4

del 4 gennaio 1984 e iscritta al n. 555 r.o. 1983) nella controversia

promossa dai coltivatori diretti Gallo Margherita e Eligio Lisa

contro Canavesio Giorgio il Tribunale di Torino - Sezione

specializzata agraria, ha giudicato rilevante e, in riferimento

all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 (testo novellato in

virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. in quanto l'art. 413

non prescrive che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto

nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi

al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle

forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7

c.p.c.

1.2.- Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del

Canavesio gli avvocati Virgilio Gaito e Aldo Piacenza giusta procura

in calce alla comparsa conclusionale 26 gennaio 1984 depositata il

successivo 27 febbraio argomentando e concludendo per l'accoglimento

della proposta questione ed ha spiegato intervento per il Presidente

del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto

19 gennaio 1984, depositato il successivo 24, concludendo per la

manifesta infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il primo dicembre 1986 (notificata il

30 dello stesso mese e comunicata il 19 gennaio 1987; pubblicata

nella G.U. n. 14 1.ss del primo aprile 1987 e iscritta al n. 75 r.o.

1987) emessa nella controversia individuale di lavoro promossa da Del

Moro Liliana nei confronti della "C.2 C. Confezioni" il Pretore di

Campli, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato rilevante e,

in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co.1 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415

co. 2 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) per

violazione del principio di parità tra le parti e del diritto di

difesa.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo

per la infondatezza della proposta questione con atto d. 10 aprile

1987 depositato il successivo 21.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato Azzariti ha

insistito nelle conclusioni. Considerato in diritto

4. - Riuniti i due incidenti oggetto dei quali è la identica

questione di costituzionalità, va dichiarata l'inammissibilità

della costituzione della difesa del Canavesio per tardività.

5. - Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 415 e 416

(testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c.

per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ravvisato nella mancata

prescrizione, nell'art. 413, dell'invito a costituirsi nel termine e

nelle forme dell'art. 416 vuoi nella copia del ricorso introduttivo

vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da

notificarsi al convenuto, è privo di consistenza: non ha questa

Corte mancato di precisare nella sent. 16 aprile 1980, n. 61 - resa a

proposito della mancata indicazione specifica dei mezzi di prova e

della decadenza irrogata a carico del convenuto dall'art. 420.5. ,

c.p.c. - che la disapplicazione del principio della legale conoscenza

della norma legislativa nulla ha da vedere con il principio di

eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e

dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per

tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt.

415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533)

c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25

febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione

specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore

di Campli, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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