Codice di procedura civile

Art. 431 c.p.c. — Esecutorietà della sentenza

[1]Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

[2]All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

[3]Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

[4]La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

[5]Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. 67 72

[6]Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. 67 72

[7]((Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio)). 134

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 1 gennaio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF
LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).

    Art. 431 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale concernenti la diversità di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha più volte chiarito, la provvisoria esecuzione può assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978

    Art. 277 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1979

    Questione inammissibile
    10 maggio 1979

    Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 424 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1 gennaio 2012. 57 parole aggiunte.

aggiunto: Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 novembre 2011, n. 183

    La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art431 · fonte del testo

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