Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 415

e 416 codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal Pretore di Savona nel

procedimento civile vertente tra Sannino Filomena e Pensione Zunino,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio,

iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel

procedimento civile vertente tra Sorbera Rosa e Supermercato San Marco,

iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella controversia individuale di lavoro, promossa avanti il

Pretore di Savona da Filomena Sannino contro la Pensione Zunino di

Bastagli Quintina con ricorso, depositato il 1 febbraio 1977 e

notificato, in una con il decreto di fissazione della discussione per

l'udienza del 31 marzo successivo, l' 8 febbraio 1977, la Bastagli si

costituì in udienza successiva a quella fissata per la discussione

(udienza non tenutasi per impedimento della stessa intimata) mediante

memoria di risposta, in cui sviluppo' le sue difese corroborate da

documenti e da richieste istruttorie.

Nella memoria autorizzata a sensi dell'art. 420, comma secondo,

c.p.c., sollevò la Bastagli questione di costituzionalità dell'art.

415 c.p.c. in riferimento all'art. 416, nella parte in cui non è

previsto l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la

notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell'udienza

dovrà egli costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza

- i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare,

depositare contestualmente i documenti, in riferimento all'art. 24

Cost., che sarebbe violato perché decadenze maturerebbero in una fase

del processo, in cui il convenuto non può fruire di quella difesa

tecnica, che gli consentirebbe di intendere la operatività della

decadenza stessa.

Nella ordinanza 3 novembre 1977, debitamente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile

1978 (n. 62 reg. ord. 1978), il Pretore ha detto rilevante la proposta

questione perché non ha esso giudice disposto la prova per testi e

l'interrogatorio, proposti dalla convenuta, per la tardività della

relativa istanza, né potrebbe tener conto dei documenti perché

intempestivamente depositati.

Lo stesso giudice ha chiarito che la non manifesta infondatezza

della questione deriva non dalla diversità dei trattamenti, riservati

all'attore e al convenuto nella fase introduttiva del processo del

lavoro (profilo, sotto il quale la questione è stata ritenuta

infondata nella sentenza n. 13/1977 di questa Corte), ma dal difetto,

in tale fase, di difesa tecnica del convenuto, la cui posizione non

potrebbe essere collocata sullo stesso piano della condizione del

contumace per sua volontà tardivamente costituitosi; attentato al

diritto di difesa, che potrebbe essere sventato sol che l'art. 415

prevedesse l'obbligo, per il pretore, di indicare nel decreto di

fissazione dell'udienza di discussione il termine di decadenza in modo

da consentire al convenuto di procurarsi per tempo la difesa tecnica;

mancata formulazione alla cui carenza non potrebbe il giudice del

lavoro sopperire in via interpretativa.

Avanti la Corte nessuna parte si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 aprile

1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ampiamente

illustrato la ragione giustificatrice della decadenza (o preclusione)

in esame, precisa che la integrazione dell'art. 421, proposta dal

Pretore, finirebbe con vanificare il principio della conoscenza legale

delle norme legislative, né a giustificare tale integrazione giova il

fatto che in determinati casi (art. 641 c.p.c., art. 507 c.p.p.) sia

prescritto l'avvertimento a colui a carico del quale la decadenza

potrà maturare, perché ciò attiene al potere del legislatore di

adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa. Argomenti

che persuadono l'Avvocatura a concludere per la infondatezza della

questione.

2. - Lo stesso Pretore di Savona, investito della cognizione della

controversia individuale del lavoro promossa da Sorbera Rosa contro il

Supermercato San Marco, ha riproposto, con letterale identità di

argomenti, la stessa questione con ordinanza 30 gennaio 1978,

regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1978 (n. 165 reg. ord. 1978).

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; comune

all'incidente n. 62/1978 è l'atto di intervento della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

3. - Dalle due ordinanze del Pretore di Savona l'ordinanza 10

dicembre 1975, resa dal Pretore di Piacenza nella controversia

individuale del lavoro tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio

(regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 135 del 17 maggio 1978), differisce in ciò che occasione

ne è la tardiva produzione di un documento e che a parametro di

costituzionalità è assunto anche l'art. 3, comma secondo, Cost.,

nonché nel richiamo dell'art. 163 c.p.c. e dell'abrogato art. 417

c.p.c.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; l'atto di

intervento 24 maggio 1978 non differisce dall'altro spiegato

nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri negli

incidenti nn. 62 e 165 reg. ord. 1978.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione e la Presidenza ha insistito nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

Va per la evidente connessione disposta la riunione dei tre

procedimenti.

Nei termini in cui è prospettata la questione è priva di

fondamento.

A parte che la disciplina della costituzione tardiva prevista nel

rito ordinario non si applica, come dai giudizi di merito si assume, al

contumace per così dire volontario e, pertanto, non istituisce, tra

questo e il convenuto che rimane contumace nel rito speciale del

lavoro, una ingiusta disparità, sta che l'art. 420, comma quinto,

consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di

discussione, mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre

prima.

Esigere che l'irrogazione della decadenza, posta dall'articolo 416,

comma terzo, a carico del convenuto che non indichi specificamente i

mezzi di prova di cui intenda avvalersi ed in particolare i documenti

che intenda depositare, sia condizionata a ciò che l'or menzionata

disposizione venga riprodotta nel ricorso introduttivo o nel decreto di

fissazione della udienza di discussione, si risolve nella

disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme

legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di

difesa e che il richiamo dell'art. 641 c.p.c. - stante la diversità di

posizioni dell'ingiunto e del convenuto - non vale a giustificare in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre procedimenti,

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli

415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma

secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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